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Dal sito della Camera dei Deputati si riporta la news su:"
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2512

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI
COSTANTINO, SCOTTO, ZARATTI, PELLEGRINO, NICCHI, AIRAUDO,
FRANCO BORDO, DURANTI, DANIELE FARINA, FERRARA,
FRATOIANNI, GIANCARLO GIORDANO, KRONBICHLER, MARCON,
MATARRELLI, MELILLA, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PIRAS,
PLACIDO, QUARANTA, RICCIATTI, SANNICANDRO
Abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge
28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80, in materia di occupazione abusiva di immobili
Presentata il 3 luglio 2014
ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legge
n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 80 del 2014, ha
introdotto una serie di disposizioni finalizzate,
nelle ottimistiche intenzioni del
Governo Renzi, a dare una prima risposta
all'emergenza abitativa del nostro Paese.
L'articolo 5 reca norme volte a contrastare
l'occupazione abusiva di immobili. In
particolare il comma 1 prevede, tra l'altro,
che chi occupa abusivamente un immobile
senza titolo non può chiedere la residenza
né l'allacciamento a pubblici servizi in
relazione all'immobile medesimo e gli atti
emessi in violazione di tale divieto sono
nulli a tutti gli effetti di legge. In pratica
chi occupa abusivamente un appartamento
non potrà ottenere gli allacciamenti di
acqua e gas e non potrà vedersi riconosciuta
dal comune la residenza in quell'alloggio.
Una norma di dubbia costituzionalità
poiché non si possono mettere in
relazione eventuali reati, da perseguire
secondo le norme del codice di procedura
penale o civile, con diritti come quello
della residenza e all'allacciamento di servizi
fondamentali, come acqua, luce e gas.
Le norme per perseguire i reati ci sono e
vanno attuate secondo quanto previsto
dalle leggi e secondo le procedure stabilite.
In secondo luogo, la norma così come
scritta si presta a interpretazioni ambigue
ed estensive, che possono essere foriere di
ulteriore contenzioso, laddove si fa riferi-
Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
mento a chi occupa abusivamente un immobile
« senza titolo », in quanto anche
coloro che sono sotto sfratto vengono a
trovarsi nella fattispecie di occupanti
« senza titolo » valido o, meglio, con « titolo
scaduto ». In linea teorica anche tutti gli
immobili privi del certificato di abitabilità
sono occupati « abusivamente » e « senza
titolo ».
Insomma, più che a essere finalizzato,
come dovrebbe, a contrastare efficacemente
la compravendita clandestina o le
occupazioni nelle case popolari gestite
dalla criminalità, il comma 1 dell'articolo
5 interviene in maniera del tutto generica
e soprattutto senza tenere in alcun modo
conto la fase di emergenza abitativa sempre
più esplosiva, e che dovrebbe essere
quindi gestita con estrema cautela e con la
massima attenzione verso le categorie
coinvolte più deboli ed esposte.
La previsione normativa rischia di colpire
migliaia di famiglie di sfrattati che
sono costrette a occupare un immobile
pubblico abbandonato solo perché hanno
perso il lavoro e la casa e non ricevono
risposte dai comuni, a loro volta privi di
risorse adeguate. Ma forse la cosa più
grave, per le sue implicazioni dirette, risiede
nella negazione della residenza, che
tocca uno dei diritti fondamentali dei
cittadini. La residenza, infatti, non può
essere negata a nessuno perché da questa
discendono molti diritti fondamentali garantiti
dalla Costituzione: senza residenza
non si può votare (articolo 48 della Costituzione),
non ci si può curare (articolo
32 della Costituzione), non si ha diritto il
diritto al gratuito patrocinio e quindi alla
difesa. Tutto questo riguarda ovviamente
anche i minori, la cui residenza dipende
da quella dei genitori, e che avrebbero
difficoltà anche a iscriversi a scuola.
L'ottenimento della residenza è un
completo diritto soggettivo del cittadino
che trova tutela e fondamento nei princìpi
generali dell'ordinamento e nella Carta
costituzionale. Il concetto giuridico di residenza
è contenuto nell'articolo 43 del
codice civile, il quale dispone che « il
domicilio di una persona è nel luogo in cui
ha stabilito la sede dei suoi affari e
interessi. La residenza è nel luogo in cui
la persona ha la dimora abituale ». Sancisce
così una sorta di diritto di affermazione
dell'esistenza, cioè di registrazione
quale cittadino residente ai fini di tutte le
rilevazioni statistiche, della distribuzione
delle risorse e delle imputazione delle
imposte. La residenza è precondizione dell'esercizio
dei diritti politici, con particolare
riferimento all'iscrizione nelle liste
elettorali e alla possibilità di esercitare
l'elettorato passivo. Senza la residenza non
è possibile, poi, godere a pieno del diritto
alla salute, in quanto è condizione per
ottenere l'assegnazione di un medico di
famiglia, e del diritto allo studio, in quanto
è condizione per l'accertamento dell'obbligo
scolastico. E, infine, la « residenza
legale » in Italia è requisito necessario per
ottenere la cittadinanza italiana.
Proprio per quanto esposto, la proposta
di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione
abroga il comma 1 dell'articolo 5
del decreto-legge n. 47 del 2014.
Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 2512
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
PROPOSTA DI LEGGE
__
ART. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-
legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio
2014, n. 80, è abrogato."

 
 
 
 
 
Valentini Alessio.