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Dal sito del MInistero degli Esteri si riporta la news su:"
Ai sensi dell'articolo 16 delle "Disposizioni sulla legge in generale", contenute nel Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942,  "Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere".
La normativa di riferimento riguardante il godimento dei diritti civili da parte dei cittadini stranieri è oggi costituita dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dal relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394).
Casi in cui non è necessario verificare la condizione di reciprocità
In base al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono parificati ai cittadini italiani e, dunque, dispensati dalla verifica della condizione di reciprocità:
*i cittadini (persone fisiche o giuridiche) degli Stati membri dell'UE nonché i cittadini dei Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia);
*i cittadini extracomunitari che soggiornino in territorio italiano e siano titolari della carta di soggiorno o di un regolare permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio;
*gli apolidi residenti in Italia da almeno 3 anni;
*i rifugiati residenti da almeno 3 anni.
Inoltre, agli stranieri comunque presenti alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dal diritto internazionale generale.
Gli investimenti stranieri
Per "Investimento" si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento, ogni bene investito da investitori di una parte contraente nel territorio dell'altra, in conformità alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima.
Tra le ipotesi più comuni di investimento figurano: diritti di proprietà su beni immobili, mobili ed altri diritti reali; crediti monetari ed altre prestazioni a titolo oneroso derivanti da contratti; acquisizione di imprese esistenti o di quote di esse; creazione di imprese nuove; diritti d'autore e di proprietà industriale; concessioni di legge, come quelle di esplorazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali. 
Secondo interpretazione costante, si ritiene che l'accertamento della condizione di reciprocità non vada effettuato per i cittadini di quei Paesi con i quali l'Italia ha concluso Accordi bilaterali in materia di promozione e protezione degli investimenti (Bilateral Investment Treaties, o BITs).
In tal caso, infatti, il provvedimento di ratifica ed esecuzione dell'Accordo assume carattere di "lex specialis" rispetto alla previsione generale dell'art. 16 delle Preleggi e si ritiene esistente la condizione di reciprocità relativamente alle materie disciplinate.
Si specifica, in ogni caso, che per la particolare tematica dell'assunzione di cariche sociali, se non contemplata negli Accordi, dovrebbe essere verificata la condizione di reciprocità caso per caso.
Per l'elenco dei paesi con cui l'Italia ha stipulato Accordi di promozione e protezione degli investimenti e principale casistica sulla loro applicazione clicca su Elenco Paesi
E' online la nuova versione dell'Archivio dei Trattati Internazionali
Si specifica che le informazioni fornite nella presente sezione non hanno valore legale e sono da interpretare esclusivamente come indicazioni di massima."

 
 
 
 
 
Valentini Alessio.