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cittadinanza

Dal sito della Prefettura UTG di Avellino si riporta la news su:"
Area IV  Ufficio Competente Ufficio Cittadinanza 
Concessione della cittadinanza agli stranieri o apolidi residenti in Italia.
  Requisiti richiesti
L'istanza può essere presentata:
a) dallo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel Territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, qualora non abbia potuto usufruire delle disposizioni contemplate dall'art.4 della Legge ;
b) dallo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all'adozione;
c) dallo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
d) dal cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Gretagna, Iralnda, Grecia, Lettonia, Lituania , Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi-Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) se risiede legalmente da almeno quattro anni nel Territorio della Repubblica;
e) dall'apolide o dal rifugiato politico riconosciuto dallo Stato italiano che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
f) dallo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel Territorio della Repubblica.
Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana si considera legalmente residente nel Territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica.
Pertanto, i cittadini extracomunitari devono essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità;
i cittadini comunitari devono essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità o, nel caso di permesso di soggiorno scaduto di validità, o di ingresso in Italia dopo l'11 aprile 2007, attestazione di soggiorno per cittadini comunitari, rilasciata dal Comune di residenza.
Si richiama l'attenzione dei cittadini comunitari sulla circostanza che, l'eventuale iscrizione anagrafica, priva del titolo di soggiorno (permesso o attestazione), non configura requisito legale ai fini della presentazione dell'istanza.
Pertanto, qualora il titolo di soggiorno sia stato rilasciato successivamente all'iscrizione in anagrafe, il requisito della residenza legale anagrafica inizierà a maturare dalla data di rilascio del titolo.
Si precisa che i requisiti legali previsti per la presentazione dell'istanza di naturalizzazione devono sussistere ininterrottamente sino al momento in cui il naturalizzando presterà il prescritto giuramento.
 
  Modalità di richiesta
Domanda in bollo (€ 16,00) redatta su apposito modulo da ritirare presso la Prefettura - Ufficio Cittadinanza o da scaricare dalla rete internet (vedi modulistica).
Documentazione da allegare all'istanza , ai sensi dell'art.9/bis Legge 91/1992 :
1) Estratto dell'atto originale di nascita completo di tutte le generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita, paternità e maternità) legalizzato e tradotto, più fotocopia integrale dello stesso;
2) Certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza relativi ai precedenti penali, legalizzato e tradotto, più fotocopia integrale dello stesso. Si ricorda che tale certificato vale sei mesi dalla data di rilascio;
3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 DPR 28/12/2000 n.445) per certificato residenza, storico di residenza (di tutti i Comuni di residenza), stato di famiglia;
4) modello 730, Unico (ex.740) o CUD (ex.101) ovvero certificazione rilasciata dal competente Ufficio delle Imposte Dirette circa le dichiarazioni dei redditi prodotte nel triennio immediatamente antecedente la presentazione della domanda (limiti di reddito necessari sono indicati all'art.3 del D.L. 382 del 25/11/1989 convertito nella legge 8/1990 confermato all'art.2,comma 15, L. 549/1995);
5) ricevuta di versamento del contributo di €200,00;
6) certificato di cittadinanza italiana del genitore o dell'ascendente in linea diretta fino al 2^ grado (art.9 c.1 lett.a);
7) sentenza di adozione rilasciata dal tribunale (art.9 c.1 lett.b);
8) documentazione relativa alla prestazione del servizio anche all'estero, alle dipendenze dello Stato (art.9 c.1 lett.c);
9) certificato di riconoscimento dello status di apolide o di rifugiato (art.9 c.1 lett.e) e art.16 c.2);
10) copia del frontespizio del passaporto.
Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali (**) e corredate di traduzione ufficiale in lingua italiana (***).
In caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese di origine, debitamente legalizzata (*), con la quale si indicano le esatte generalità nonché i motivi che impediscono la presentazione del certificato in originale.
Lo straniero, riconosciuto ufficialmente rifugiato politico o apolide dal Governo Italiano, potrà produrre :
- in mancanza dell'estratto dell'atto di nascita, un atto di notorietà formato presso la cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l'indicazione delle proprie generalità nonchè quelle dei propri genitori;
- in mancanza del certificato penale, una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti, sotto la propria responsabilità, di non aver riportato condanne penali nè di avere procedimenti penali in corso nel proprio paese d'origine e negli eventuali paesi terzi di residenza.
I cittadini somali possono sostituire i certificati del paese d'origine con le corrispondenti dichiarazioni della Croce Rossa Italiana.
Qualora il Paese di origine rilasci i documenti richiesti su modello plurilingue, gli stessi sono esenti da legalizzazione e da traduzione qualora rechino sul retro la stampigliatura relativa alla Convenzione internazionale in base alla quale vengono rilasciati.
Se l'aspirante cittadino, nel triennio immediatamente antecedente la presentazione della domanda, non ha prodotto redditi o, ad integrazione dei propri, indichi redditi percepiti da altra persona, deve documentare anche questi ultimi.
ATTENZIONE:
Le generalità riportate nei documenti italiani e stranieri devono essere le stesse. Le eventuali discordanze dovranno essere sanate con un'attestazione con la quale l'Autorità Consolare dello stato di appartenenza certifichi che le diverse generalità si riferiscono alla stessa persona, indicando quelle esatte e chiarendo i motivi delle differenze.
Qualora vi siano discordanze sul luogo di nascita, l'attestazione consolare dovrà riportare le medesime precisazioni.
La firma del funzionario consolare dovrà essere legalizzata dalla competente Prefettura (*). 
  Modalità di erogazione
Se l'istanza e la documentazione sono irregolari o incomplete, la Prefettura invita lo straniero a regolarizzare o ad integrare, assegnando un termine, decorso il quale l'istanza sarà dichiarata inammissibile.
Se l'istanza è regolare e completa, il Ministero dell'Interno, entro 730 giorni dalla presentazione, in assenza di cause preclusive, invia il decreto di concessione della cittadinanza alla Prefettura, la quale provvede a notificarlo all'interessato/a.
Il cittadino/a straniero/a, al quale è stata concessa la cittadinanza italiana, deve prestare giuramento, presso il comune di residenza, entro sei mesi dalla notifica del decreto.
Dal giorno successivo al giuramento è cittadino italiano.
 
Normativa di riferimento Art. 9/1c lettere a,b,c,d,e,f legge 5/2/92, n. 91; Art. 16 legge 5/2/92, n. 91; DPR 12/10/1993 n. 572; DPR 18/4/94 n.362.
Legge n.94/2009. 
  Note
Nella fase istruttoria, si invita lo straniero a comunicare tempestivamente le variazioni di residenza, al fine di agevolare le comunicazioni relative all'istanza prodotta.
Dopo aver effettuato il giuramento, si invita lo straniero a restituire alla Questura il permesso di soggiorno allegando un certificato di cittadinanza italiana.
(*) SONO ESENTI DA LEGALIZZAZIONE GLI ATTI REDATTI DAI RAPPRESENTANTI DIPLOMATICI E CONSOLARI DEI SEGUENTI PAESI, PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE:
Austria, Cipro, Francia, Germania, Gran Bretagna (estesa all' Isola di Man), Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Norvegia, Olanda (estesa a Antille Olandesi e Aruba), Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
(**)SONO ESENTI DA LEGALIZZAZIONE GLI ATTI DI STATO CIVILE PROVENIENTI DAI SEGUENTI PAESI:
Argentina (qualora rechino il timbro "esente da legalizzazione"), Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
SONO ESENTI DALLA LEGALIZZAZIONE, A CONDIZIONE CHE RECHINO IL TIMBRO DI APOSTILLE, APPOSTO NEL PAESE DI RILASCIO DEL DOCUMENTO, GLI ATTI PROVENIENTI DAI SEGUENTI PAESI:
Albania(5), Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina(*),Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian(6), Bahamas, Barbados, Belarus (Bielorussia),Belgio, Belize, Bosnia e Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Capo Verde, Ceca Repubblica, Cina, Cina-Hong
Kong(1) (*), Cina-Macao(2), Cipro, Colombia(*), Corea (Sud), Croazia, Danimarca(10), Dominica,Dominicana (Repubblica)(13), Ecuador, El Salvador,Estonia, Figi, Finlandia ,Francia,Francia-Comore(3), Francia-Guadalupa,Francia-Guyana francese, Francia-Isole Wallis e Futuna, Francia-Martinica,Francia-Nuova Caledonia, Francia-Nuove Ebridi (Condominio franco-britannico)(3), Francia-Polinesia francese, Francia-Riunione, Francia-St. Pierre e Miquelon, Francia-Territori della Costa francese dei Somali (anche territori francesi degli Afari e degli Issa o Gibuti),Georgia(12) (*),Germania,
Giappone, Grecia, Grenada,Honduras, India(7), Irlanda, Islanda, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Italia, Kazakstan, Kirghizistan, Lesotho, Lettonia, Liberia(4), Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Moldova(1), Monaco, Mongolia(14), Montenegro, Mozambico, Namibia, Niue, Norvegia, Nuova Zelanda(*), Paesi Bassi, Paesi Bassi-Antille olandesi, Paesi Bassi-Aruba ,Panama, Perù, Polonia, Portogallo, Portogallo-Macao, Portogallo-Territori portoghesi, Regno Unito, Regno Unito-Anguilla, Regno Unito-Bermuda, Regno Unito-Dominica, Regno Unito-Gibilterra(9), Regno Unito-Guernesey, Regno Unito-Guyana britannica(3), Regno Unito-Hong Kong(*), Regno Unito-Isola di Man, Regno Unito-Isole Caimane, Regno Unito-Isole Falkland, Regno Unito-Isole Gilbert e Ellice (Tuvalu)(3), Regno Unito-Isole Salomone britanniche(3), Regno Unito-Isole Turche e Caicos, Regno Unito-Isole Vergini britanniche, Regno Unito-Jersey, Regno Unito-Montserrat, Regno Unito-Nuove Ebridi (Condominio franco-britannico)(3), Regno Unito-Rodesia del Sud(3), Regno Unito-Sant'Elena, Regno Unito-Terra antartica
britannica, Romania, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, Seicelle,
Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti(*), Sudafrica, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, São Tomé e Príncipe, Tagikistan, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Turkmenistan, Ucraina(8), Ungheria(*), Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela.
(1) Dal 25 aprile 1965 al 30 giugno 1997 la Convenzione era applicabile anche a Hong Kong sulla base di una dichiarazione di estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° luglio 1997 Hong Kong è divenuta una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica popolare di Cina. In virtù della dichiarazione cinese del 12 giugno 1985, la Convenzione è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° luglio 1997.
(2) Dal 4 febbraio 1969 al 19 dicembre 1999, la Convenzione era applicabile a Macao in base a una dichiarazione di estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dicembre 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 10 dicembre 1999, la Convenzione è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dicembre 1999.
(3) Questo paese è diventato indipendente.Nessuna dichiarazione è stata fatta sul mantenimento in vigore della
convenzione.Data dell'indipendenza : la Guyana britannica è diventata la Repubblica di Guyana (27/5/1966);
Le isole Salomone britaniche sono diventate le isole Salomone (7/7/1978);
Le isole Gilbert ed Ellice sono diventate,rispettivamente, Kiribati (12/7/1979) e Tuvalu (1/10/1978);
Le Nuove Ebridi sono diventate Repubblica di Vanuatu (30/7/1980);
La Rhodesia del Sud è diventata la Repubblica dello Zimbabwue (18/4/1980).
(4) La Germania, il Belgio e gli Stati Uniti non hanno accettato l'adesione della Liberia.
(5) L'adesione dell'Albania non è stata accettata dalla Germania, dal Belgio, dalla Spagna e dalla Grecia.
A decorrere dal 26/05/2011 la convenzione è entrata in vigore per l'Italia.
(6) L'adesione dell'Azerbaigian non è stata accettata dalla Germania e dai Paesi Bassi.
(7) L'adesione dell'India non è stata accettata dalla Germania.
(8) L'adesione dell'Ukraina non è stata accettata dalla Germania.
(9) L'adesione di Gibilterra non è stata accettata dalla Spagna.
(10) La Convenzione non s'applica alle Isole Far oer né alla Groenlandia.
(11) L'adesione della Moldova non è stata accettata dalla Germania.
(12) L'adesione della Georgia non è stata accettata dalla Grecia.
(13) L'adesione della Repubblica Dominicana non è stata accettata dalla Germania, dai Paesi Bassi, Austria e Belgio.
(14) L'adesione della Mongolia non è stata accettata dalla Germania, dall'Austria, dal Belgio, dalla Finlandia e dalla
Grecia.
(15) L'adesione del Perù non è stata accettata dalla Germania e dalla Grecia.
(*) Riserve e dichiarazioni
(***) TRADUZIONE UFFICIALE
Gli atti provenienti dall'estero dovranno essere tradotti in lingua italiana.
Per traduzione ufficiale si intende:
- quella effettuata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello stato di formazione dell'atto;
- quella effettuata dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto, accreditata presso il Governo italiano (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla competente Prefettura (*);
- quella effettuata da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti, con le formalità previste, la conformità al testo straniero (in Italia, traduzione giurata presso il Tribunale civile; all'Estero, la firma del traduttore deve essere legalizzata secondo le stesse regole previste per gli atti stranieri).
Si precisa che le traduzioni non possono essere effettuate dagli interessati.
Per le richieste di cittadinanza per residenza, in pendenza di istruttoria e fino alla conclusione del procedimento, NON è consentito il trasferimento della residenza all'estero pena la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza 
Modulistica RESIDENZA.zip  Scheda  Data Aggiornamento 11/07/2014."

 
 
 
 
 
Valentini Alessio.