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stato civile

Dal sito del Senato della repubblica si riporta il:"DISEGNO DI LEGGE approvato dalla Camera dei deputati il 29 maggio 2014, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge.
d'iniziativa dei deputati AMICI, MORETTI e VERINI (831); CENTEMERO, COSTA, BIANCONI, CHIARELLI, D'ALESSANDRO, MAROTTA e PARISI (892); MORETTI, GIACHETTI, MORANI, LAFORGIA, TIDEI, MARZANO, Carlo GALLI, CIMBRO, MICCOLI, IORI, MOGHERINI, MALPEZZI, GRIBAUDO, GHIZZONI, MAGORNO, MOSCA, ROTTA, ZAMPA, MANZI, ORFINI, GADDA, MARTELLI, MANFREDI, Giuseppe GUERINI, LENZI, GUERRA, GIULIANI, MARIANO, GOZI, FABBRI, D'ARIENZO, TENTORI, Pierdomenico MARTINO, COCCIA, TERROSI, PARIS, MORASSUT, TARTAGLIONE e SBROLLINI (1053); BONAFEDE, AGOSTINELLI, BUSINAROLO, COLLETTI, FERRARESI, MICILLO, SARTI, SORIAL e TURCO (1288); DI LELLO, DI GIOIA, LOCATELLI e PASTORELLI (1938); DI SALVO, Daniele FARINA, COSTANTINO, DURANTI, LACQUANITI, NICCHI, PANNARALE, PIAZZONI, RICCIATTI e ZAN (2200)
(V. Stampati Camera nn. 831, 892, 1053, 1288, 1938 e 2200)
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 maggio 2014
Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dalla notificazione della domanda di separazione. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa è assegnata al giudice della separazione personale. Nelle separazioni consensuali dei coniugi, il termine di cui al primo periodo è di sei mesi decorrenti dalla data di deposito del ricorso ovvero dalla data della notificazione del ricorso, qualora esso sia presentato da uno solo dei coniugi.».
Art. 2.
1. Al secondo comma dell'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio».
Art. 3.
1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. Qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, la domanda di separazione è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini della stessa annotazione».
Art. 4.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle domande di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte dopo la data di entrata in vigore della presente legge, anche se il procedimento di separazione, che costituisce il presupposto della domanda, risulti ancora pendente alla medesima data."


 
 
 
 
 
Valentini Alessio.