testata per la stampa della pagina
anagrafe

Dal sito del Ministero dell'Interno due risposte a quesiti pubblicati in data 16/11/2007:"

Iscrizione per soggiorno di studio.
Quesito
Si è presentato presso l'ufficio servizi demografici un cittadino comunitario che partecipa a un soggiorno di studio "Intercultura" della durata di un anno scolastico (dal 07.09.2007 al 10.07.2008). Essendo il soggiorno superiore ai tre mesi è necessario procedere alla sua iscrizione in APR, previa esibizione di documento di identità, certificato di iscrizione presso l'istituto scolastico italiano e mod. E106 (o polizza sanitaria) o considerato che la data di rientro nel paese di provenienza è definita dal progetto interculturale a cui partecipa il cittadino si può procedere per analogia come nel caso dei lavoratori stagionali (vedi punto n. 9 circolare Ministero dell'Interno del 18.07.2007)? In caso affermativo quale documento deve produrre per la copertura delle spese sanitarie?
Risposta
Lo studente indicato nel quesito può essere iscritto nello schedario della popolazione temporanea, in analogia a quanto è stato indicato con riguardo al lavoratore stagionale. La copertura sanitaria potrà consistere nel modello rilasciato dal Paese di provenienza o dalla polizza privata di durata analoga al corso di studi. Michela Lattarulo

Genitore di minore italiano.
Quesito
Quali documenti deve produrre per il rilascio dell'attestazione di regolarità del soggiorno, dopo la scadenza del permesso di soggiorno di cui è attualmente titoalre, una cittadina Rumena che convive con un cittadino italiano e con i figli, cittadini italiani, nati dall'unione con lo stesso? La suddetta potrebbe essere iscritta per ricongiungimento, come ascendente dei figli minori cittadini italiani, ma in tal caso è sufficiente provare di essere a carico del padre italiano dei minori, oppure deve essere iscritta per altri motivi?
Risposta
La persona indicata nel quesito deve essere iscritta in anagrafe senza dover dimostrare di possedere i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 30/2007. Alla stessa deve essere rilasciato l' attestato di regolarità del soggiorno. Una diversa soluzione darebbe luogo ad una disparità di trattamento del cittadino comunitario rispetto a quello extracomunitario. Nei confronti di quest' ultimo, infatti, si applica l' art. 30, comma 1, lett. d), del d. lgs. 286/1998, in base al quale il permesso di soggiorno viene rilasciato, al genitore straniero di minore residente in Italia, a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno. Michela Lattarulo"