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stato civile

Dal sito persona e danno autrice Mazzotta Valeria si riporta l'articolo:" Si sensi dell'art. 64, lett. a), l. n. 218/1995, la competenza internazionale del giudice straniero si accerta in base ai principi secondo i quali il giudice italiano esercita in casi analoghi la giurisdizione nei confronti dello straniero e, tra tali criteri, vi č il luogo di celebrazione del matrimonio.
Con l'ordinanza n. 4304 del 24 febbraio 2014, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso di una moglie contro la sentenza della Corte d'Appello che dichiara l'efficacia in Italia di una sentenza di divorzio pronunciata dal Giudice siriano tra due cittadini aventi entrambi nazionalitā sia italiana che siriana: ex art. 64, lett. a), l. n. 218/1995, la competenza internazionale del giudice straniero si accerta in base ai principi secondo i quali il giudice italiano esercita in casi analoghi la giurisdizione nei confronti dello straniero e, tra tali criteri, vi č il luogo di celebrazione del matrimonio che, nel caso di specie, era stato celebrato in Siria tra coniugi aventi cittadinanza siriana e italiana.
Non č contraria all'ordine pubblico la circostanza che la sentenza straniera non contenga riferimenti ai figli minori: infatti anche l'ordinamento italiano conosce sentenze, seppur non definitive, che pronunciano sulla separazione o sul divorzio, senza alcun riferimento ai figli. Sino a che non intervenga una pronuncia sui figli, in regime di divorzio, rimarranno in vigore le regole assunte in sede di separazione, come da sentenza del giudice italiano.
Allegati: cass. ord. 4304.2014.doc "

 
 
 
 
 
Valentini Alessio.