Pubblicato il decreto:"MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 12 febbraio 2014 Modalita' di comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale, di anagrafe e di stato civile, nonche' tra comuni e notai per le convenzioni matrimoniali, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
(GU Serie Generale n.46 del 25-2-2014).
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE
Visto l'art. 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto-legge
9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
4
aprile 2012, n. 35, che prevede che le comunicazioni e
le
trasmissioni tra comuni di atti e documenti previsti dal decreto
del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dal decreto
del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dal decreto
del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonche'
le
comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle
annotazioni
delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio
ai
sensi dell'art. 162 del codice civile, siano
effettuate
esclusivamente in modalita' telematica, in conformita'
alle
disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui
al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
Visti il comma 2 del citato art. 6, che prevede che con uno o
piu'
decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate
le
modalita' e i termini per l'attuazione del comma 1, lettere a), b)
e
c);
Visto l'art. 162 del codice civile;
Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,
recante
«Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967,
n.
223, recante il «Testo unico delle leggi per la
disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
liste
elettorali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n.
223, recante «Approvazione del nuovo regolamento
anagrafico
popolazione residente»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000,
n. 396, recante «Regolamento per la revisione e la
semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma
12,
della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative
e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», ed
in
particolare l'art. 2, che modifica l'art. 62 del decreto
legislativo
7 marzo 2005, n. 82;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23
agosto 2013, n. 109, recante «Disposizioni per la prima
attuazione
dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
come
modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012,
n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
che
istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
(ANPR)»;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
nella
seduta del 28 novembre 2013;
Decreta:
Art. 1
Comunicazione e trasmissione tra comuni di atti e documenti
previsti
dal testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato
attivo e per la revisione delle liste elettorali
1. Gli atti e i documenti di cui al decreto del Presidente
della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono sostituiti, al fine
della
trasmissione tra comuni, dal modello allegato al presente decreto.
2. Il modello di cui al comma 1 e' trasmesso tra i comuni
mediante
l'utilizzo della posta elettronica istituzionale od in
cooperazione
applicativa.
3. Le comunicazioni e le trasmissioni di cui al comma 1 sono
valide
qualora la provenienza delle stesse e' verificata, ai sensi
dell'art.
47, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
mediante
una delle seguenti modalita':
a) sottoscrizione con firma digitale o altro tipo di
firma
elettronica qualificata;
b) segnatura di protocollo di cui all'art. 55 del decreto
del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) quando e' comunque possibile accertarne la
provenienza,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle
regole
tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 82, del
2005;
d) trasmissione attraverso sistemi di posta
elettronica
certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11
febbraio 2005, n. 68.
4. L'obbligo di utilizzo del modello di cui al comma 1 decorre
dal
1° gennaio 2015.
Art. 2
Comunicazione e trasmissione tra comuni di atti
e documenti previsti dal regolamento anagrafico
1. Ferma restando la disciplina dell'Anagrafe Nazionale
della
Popolazione Residente e dei servizi dalla stessa erogati secondo
le
modalita' stabilite dai decreti attuativi previsti dall'art. 62
del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni e
le
trasmissioni di atti e documenti tra comuni, di cui al decreto
del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono
effettuate
in cooperazione applicativa, ovvero mediante sistemi di
posta
elettronica, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto
legislativo
n. 82, del 2005, tra caselle di posta elettronica istituzionale.
2. Le comunicazioni e le trasmissioni effettuate per
posta
elettronica, di cui al comma 1, sono valide qualora la
provenienza
delle stesse e' verificata, ai sensi dell'art. 47, comma 2,
del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante le
modalita'
indicate nell'art. 1, comma 3.
Art. 3
Comunicazione e trasmissione tra comuni di atti
e documenti previsti dal regolamento di stato civile
1. Le comunicazioni e le trasmissioni di cui al decreto
del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono
effettuate
mediante sistemi di posta elettronica ai sensi dell'art. 47, comma
1,
del decreto legislativo n. 82 del 2005, tra caselle di
posta
elettronica istituzionale.
2. Le comunicazioni e le trasmissioni di cui al comma 1 sono
valide
qualora la provenienza delle stesse e' verificata, ai sensi
dell'art.
47, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante
le
modalita' indicate nell'art. 1, comma 3.
Art. 4
Comunicazione e trasmissione di atti tra notai e comuni
1. Le comunicazioni e le trasmissioni degli atti ai comuni,
anche
ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali,
sono
effettuate dai notai a mezzo di posta elettronica certificata.
Gli
atti trasmessi unitamente alla comunicazione sono
firmati
digitalmente per attestarne la conformita' all'originale.
Roma, 12 febbraio 2014
Il Ministro
dell'interno
Alfano
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
D'Alia ."