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legislazione

Pubblicato il decreto:"MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 12 febbraio 2014  Modalita' di comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale, di anagrafe e di stato civile, nonche' tra comuni e notai per le convenzioni matrimoniali, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
 (GU Serie Generale n.46 del 25-2-2014).
IL MINISTRO DELL'INTERNO
 
                           di concerto con
 
                             IL MINISTRO
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
                        E LA SEMPLIFICAZIONE
 
  Visto l'art. 6, comma 1, lettere  a)  e  c),  del  decreto-legge 
9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge 
4
aprile  2012,  n.  35,  che  prevede  che  le  comunicazioni   e  
le
trasmissioni tra comuni di atti e documenti previsti dal decreto 
del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dal decreto 
del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dal decreto
del
Presidente della  Repubblica  20  marzo  1967,  n.  223,  nonche' 
le
comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini  delle 
annotazioni
delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di  matrimonio 
ai
sensi   dell'art.   162   del   codice   civile,   siano  
effettuate
esclusivamente  in  modalita'   telematica,   in   conformita'  
alle
disposizioni del  codice  dell'amministrazione  digitale  di  cui 
al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
  Visti il comma 2 del citato art. 6, che prevede che con uno o 
piu'
decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sono  disciplinate 
le
modalita' e i termini per l'attuazione del comma 1, lettere a), b) 
e
c);
  Visto l'art. 162 del codice civile;
  Visto l'art. 1 della legge  24  dicembre  1954,  n.  1228, 
recante
«Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, 
n.
223,  recante  il  «Testo  unico  delle  leggi  per   la  
disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e  la  revisione  delle 
liste
elettorali»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n.
223,  recante  «Approvazione   del   nuovo   regolamento  
anagrafico
popolazione residente»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre 
2000,
n. 396, recante «Regolamento per la revisione  e  la 
semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2,  comma 
12,
della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative 
e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e 
successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito, 
con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  
recante
«Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese»,  ed  
in
particolare l'art. 2, che modifica l'art. 62 del decreto 
legislativo
7 marzo 2005, n. 82;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri 
23
agosto 2013, n. 109, recante «Disposizioni per  la  prima 
attuazione
dell'art. 62 del decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82, 
come
modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18  ottobre 
2012,
n. 179,  convertito  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221, 
che
istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
(ANPR)»;
  Sentita la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali, 
nella
seduta del 28 novembre 2013;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
Comunicazione e trasmissione tra comuni di atti e documenti 
previsti
  dal testo unico  delle  leggi  per  la  disciplina 
dell'elettorato
  attivo e per la revisione delle liste elettorali
 
  1. Gli atti e i documenti di cui al decreto  del  Presidente 
della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223,  sono  sostituiti,  al  fine 
della
trasmissione tra comuni, dal modello allegato al presente decreto.
  2. Il modello di cui al comma 1 e' trasmesso tra i comuni 
mediante
l'utilizzo della posta elettronica istituzionale od  in 
cooperazione
applicativa.
  3. Le comunicazioni e le trasmissioni di cui al comma 1 sono
valide
qualora la provenienza delle stesse e' verificata, ai sensi
dell'art.
47, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82, 
mediante
una delle seguenti modalita':
    a) sottoscrizione con  firma  digitale  o  altro  tipo  di 
firma
elettronica qualificata;
    b) segnatura di protocollo di cui all'art.  55  del  decreto 
del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    c)  quando  e'  comunque  possibile  accertarne  la 
provenienza,
secondo quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  o  dalle 
regole
tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 82, del
2005;
    d)  trasmissione  attraverso   sistemi   di   posta  
elettronica
certificata di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica 
11
febbraio 2005, n. 68.
  4. L'obbligo di utilizzo del modello di cui al comma 1 decorre 
dal
1° gennaio 2015.
Art. 2
 
           Comunicazione e trasmissione tra comuni di atti
           e documenti previsti dal regolamento anagrafico
 
  1. Ferma  restando  la  disciplina  dell'Anagrafe  Nazionale 
della
Popolazione Residente e dei servizi dalla stessa erogati  secondo 
le
modalita' stabilite dai decreti attuativi previsti dall'art.  62 
del
decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  le  comunicazioni  e 
le
trasmissioni di atti e documenti tra comuni, di cui  al  decreto 
del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,  sono 
effettuate
in  cooperazione  applicativa,  ovvero  mediante  sistemi  di  
posta
elettronica, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto 
legislativo
n. 82, del 2005, tra caselle di posta elettronica istituzionale.
  2.  Le  comunicazioni  e  le  trasmissioni  effettuate  per  
posta
elettronica, di cui al comma 1, sono valide  qualora  la 
provenienza
delle stesse e' verificata, ai  sensi  dell'art.  47,  comma  2, 
del
decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  mediante  le 
modalita'
indicate nell'art. 1, comma 3.
 Art. 3
 
           Comunicazione e trasmissione tra comuni di atti
        e documenti previsti dal regolamento di stato civile
 
  1. Le comunicazioni  e  le  trasmissioni  di  cui  al  decreto 
del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono 
effettuate
mediante sistemi di posta elettronica ai sensi dell'art. 47, comma
1,
del decreto  legislativo  n.  82  del  2005,  tra  caselle  di 
posta
elettronica istituzionale.
  2. Le comunicazioni e le trasmissioni di cui al comma 1 sono
valide
qualora la provenienza delle stesse e' verificata, ai sensi
dell'art.
47, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante
le
modalita' indicate nell'art. 1, comma 3.
Art. 4
 
       Comunicazione e trasmissione di atti tra notai e comuni
 
  1. Le comunicazioni e le trasmissioni degli atti ai  comuni, 
anche
ai  fini  delle  annotazioni  delle  convenzioni  matrimoniali, 
sono
effettuate dai notai a mezzo di posta  elettronica  certificata. 
Gli
atti   trasmessi   unitamente   alla   comunicazione   sono  
firmati
digitalmente per attestarne la conformita' all'originale.
    Roma, 12 febbraio 2014
 
                                             Il Ministro
dell'interno
                                                      Alfano       
 
          Il Ministro
per la pubblica amministrazione
      e la semplificazione
            D'Alia ."


 
 
 
 
 
Valentini Alessio.