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stato civile

Si riportano le riposte fornite dal Ministero dell'Interno il 22/11/2007 e pubblicate sul sito ministeriale, in tema di servizi demografici:"
Quesito
Quale possesso di cittadinanza attribuire a coloro che provengono dalla regione del kosovo (i permessi di soggiorno fanno riferimento a quella jugoslava). Gli interessati attestano anche che la suddetta regione attualmente non è compresa nell'estensione territoriale della Repubblica di Serbia e Montenegro
Risposta
In risposta alla sua richesta si ricorda che nella Circolare del Ministero dell'Interno, Prot. n. 200500345 - 15100/397 del Roma, 11.01.2005, con oggetto: "Esatta indicazione del luogo di nascita e della cittadinanza sui documenti di un cittadino nato in Kosovo". Viene precisato che "Con nota n. 303/485012 dell'8 novembre 2004 il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che tutti coloro i quali provengano dalla regione del Kosovo possono essere considerati in possesso della cittadinanza serbo-montenegrina, a prescindere dal possesso o meno del relativo passaporto" Allo stato attuale, la cittadinanza dovrebbe essere solamente serba. Si precisa che, proprio in relazione a detta problematica, è stato di recente interessato il Ministero degli Affari Esteri, per conoscere in particolare se attualmente le autorità serbo montenegrine sono in grado di rilasciare la certificazione di cui all'art. 116 c.c., sulla base della stessa documentazione rilasciata dall'UNMIK. Si avrà cura di dare sull'argomento specifiche disposizioni a tutti i Comuni. Altre argomentazioni, relativamente alla cittadinanza, potranno essere richeiste alla competente Direzione Centrale della Cittadinanza per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze. Area III - Stato Civile
Quesito
Il tribunale di ...... in data 19/3/2007 ci invia una semplice comunicazione di sentenza di divorzio. Alla nostra richiesta della relativa copia autentica della stessa per procedere alle annotazioni di competenza la citata Cancelleria così ci risponde "La legge sulla privacy impedisce la divulgazione di elementi rindondanti e, quindi, assolutamente inutili, ai fini dell'annotazione. Per ordine del Presidente si rinnova l'invito ad eseguire le annotazioni di competenza". L'articolo 10 della Legge 1/12/1970, n. 898 prescrive che la Cancelleria invii, dopo il passaggio in giudicato, la copia autentica della sentenza divorzio all'Ufficiale dello Stato Civile per le relative annotazioni. Si resta in attesa di chiarimenti in merito alla procedura di cui sopra. Grazie
Risposta
Giustamente, nell'esposizione del quesito viene richiamata la legge sul divorzio che prescrive la trasmissione di copia della sentenza: pertanto, si suggerisce di richiedere chiarimenti alla Cancelleria del Tribunale qualora i dati contenuti nella nota citata non siano sufficienti per procedere ai fini dell'annotazione nei registri di stato civile. Qualora il Tribunale insista nella sua posizione, l'ufficiale dello stato civile procederà all'annotazione del divorzio secondo quanto ordinatogli. Area III - Stato Civile
Quesito
DOVENDO PROCEDERE AD UNA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO DA CELEBRARE IN ITALIA , TRA UN CITTADINO ITALIANO E CITTADINA DI NAZIONALITA'RUSSA ,CHE DOCUMENTI DEVE PRESENTARE AL CONSOLATO ITALIANO IN RUSSIA PER OTTENERE IL NULLA OSTA DAL CONSOLATO ITALIANO IN RUSSIA . LA PRESENTE HA CARATTERE D'URGENZA - PREGASI RISPONDERE ENTRO BREVISSIMO TEMPO IN ATTESA DISTINTAMENTE RINGRAZIA L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE MARIA CARMINE LAI
Risposta
In richiesta alla sua richiesta le comunico che se il matrimonio deve essere celebrato in Italia, il nullaosta di cui all'art. 116 c.c. deve essere rilasciato dalla competente autorità della Russia, senza che possa avere alcuna competenza il nostro Consolato o Ambasciata in Russia. Pertanto, in tal caso, dovrà essere l'interessata ad attivarsi presso l'Ambasciata o il Consolato della Russia in Italia al fine di ottenere il documento in questione. Area III - Stato Civile"