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stato civile

Dal sito del Tribunale dei Minori di Milano si riporta la news su:"
Le segnalazioni a tutela dei minori.
Come, quando ed a chi vanno fatte le segnalazioni a tutela dei minori.
Le segnalazioni per i procedimenti civili davanti al Tribunale per i minorenniEssendo un giudice terzo e imparziale, il Tribunale per i minorenni procede di norma solamente quando una parte pubblica (Pubblico Ministero) o privata (genitore o parente) propone un ricorso.
I servizi sociale non possono assumere la qualità di parte processuale, quindi non hanno un potere di ricorso. Essi possono provocare l'iniziativa del PM con una segnalazione: hanno, infatti, la facoltà, e in qualche caso l'obbligo, di segnalare all'autorità giudiziaria minorile le situazioni a loro conoscenza in cui la responsabilità genitoriale è male esercitata e, per effetto, il minore subisce un pregiudizio o appare abbandonato, situazioni che possono comportare un provvedimento giudiziario nei confronti dei genitori.
Chi fa le segnalazioni
Tutti possono segnalare delle situazioni di pregiudizio o abbandono di minorenni meritevoli di una tutela giudiziaria.
Questo potere generale di segnalazione è però attribuito dalla legge (art. 1, comma 2, legge 19.7.91, n. 216) specificamente, ai fini del collocamento dei minori fuori della loro famiglia, a quattro soggetti che hanno compiti di protezione dei bambini: i servizi sociali, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e l'autorità di pubblica sicurezza.
 
Fra queste fonti di segnalazione, i servizi sociali costituiscono una fonte particolarmente qualificata perché hanno lo scopo istituzionale del sostegno al disagio delle famiglie e dei minori.
È noto come i servizi sociali abbiano, tra le proprie funzioni istituzionali,  quella di attivarsi autonomamente, senza dover necessariamente chiedere indicazioni e/o prescrizioni all'autorità giudiziaria, nei confronti di minorenni che versino in situazione di pregiudizio, anche solo potenziale. In tali casi, il servizio deve porre in essere tutte quelle attività ed iniziative che ritiene utili, e quindi, in concreto, formulazione di una diagnosi, approntamento di un progetto di intervento e trattamento a favore del minore e del  nucleo familiare.
 
Chiaramente, per far ciò, il servizio deve ricercare il consenso dei genitori e del minore, la loro reale adesione al progetto formulato e prospettato. Solo laddove questo consenso ed adesione non vi siano, o non siano effettivi, entra in gioco la competenza del giudice minorile, che può intervenire a limitare o comprimere la potestà genitoriale, così permettendo la realizzazione degli interventi necessari.
 
Ora, va da sé che il servizio si rivolgerà all'autorità giudiziaria minorile soltanto nei casi in cui, presa conoscenza del caso, e formulato un progetto di intervento, non abbia trovato la necessaria adesione dei genitori; ovvero, non sia riuscito nemmeno a formulare proposte di intervento, a causa degli ostacoli frapposti dal nucleo familiare, ad effettuare gli accertamenti propedeutici.  In questi casi, infatti, l'unica possibilità di intervento passa attraverso un provvedimento del tribunale per i minorenni, che autorizzi il servizio ad intervenire pur in assenza di consenso.
 
A seguito della legge 149/01, è cambiata  l'impostazione di lavoro dei servizi, il cui referente immediato ed iniziale è proprio il Pubblico Ministero minorile, destinatario unico di tutte le segnalazioni riguardanti minorenni.
Lo strumento della segnalazione diventa così il momento fondamentale della tutela dei diritti  dei minori.
Si è detto che il servizio sociale è titolare di competenze proprie in materia di tutela e assistenza dei minori. Attraverso la segnalazione, il servizio porta a conoscenza dell'autorità giudiziaria una situazione di pregiudizio, ossia una situazione in cui la potestà genitoriale è esercitata male (o, in casi estremi, non è esercitata affatto), con la conseguenza che il minore in questione possa subirne un danno, ovvero risulti in stato di abbandono.
 
Quando segnalare
Il nostro ordinamento prevede dei casi  nei quali la segnalazione all'autorità giudiziaria  è obbligatoria, e cioè:
§         quando un minorenne si trova in situazione di abbandono ai fini della eventuale dichiarazione del suo stato di adottabilità (articolo 9, comma 1, legge 184/83);
§         quando un minorenne è moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi oppure da persone, per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi, incapaci di provvedere alla sua educazione (articolo 403 codice civile), e per tale ragione collocato, d'urgenza, in luogo sicuro dall'autorità amministrativa[1]; la segnalazione in tal caso è finalizzata a permettere al tribunale per i minorenni l'immediata verifica della situazione e l'eventuale convalida del provvedimento amministrativo;
§         quando vi sono minori degli anni diciotto che esercitano la prostituzione (articolo 25 bis, comma 1, R.D.L. n. 1404/34, introdotto dalla legge n. 269/98 sullo sfruttamento sessuale dei minori);
§         quando vi sono minori degli anni diciotto stranieri, privi di assistenza in Italia, che siano vittime dei reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta e commercio (articolo 25 bis, comma 2, R.D.L. n. 1404/34);
§         quando occorre prorogare un affidamento familiare o un collocamento in comunità o in istituto, oltre il termine stabilito o anticiparne la cessazione (articolo 4, comma 5, legge n. 184/83).
 
In altri casi, pur non essendo obbligatoria, la segnalazione è comunque opportuna; vi rientrano tutte quelle situazioni in cui vi è un pregiudizio, attuale o potenziale, a carico di un minore, per rimuovere il quale non sono sufficienti gli ordinari interventi del servizio sociale, apparendo necessario incidere sulla potestà dei genitori (che, evidentemente, non hanno aderito alle proposte del servizio). 
In tali casi, i servizi sociali o sanitari procederanno ad una segnalazione, evidenziando la necessità di  un provvedimento del TM. Tale provvedimento può disporre:
§         l'allontanamento del figlio o dei genitori o dei conviventi dalla residenza familiare;
la decadenza dei genitori dalla potestà sul figlio;
§         la dichiarazione dello stato di adottabilità del figlio;
§         la regolamentazione della potestà divisa dei genitori;
§         l'imposizione di prescrizioni affinché i genitori tengano una condotta positiva o si astengano da una condotta pregiudizievole o affinché i genitori e/o il figlio collaborino in attività di sostegno attuate dai servizi necessarie per la cura del minorenne.
Appare opportuno invitare i servizi ad evitare  di avanzare richieste al tribunale per i minorenni in ordine ad attività che appaiono invece di esclusiva competenza del servizio stesso[2], ovvero richieste interlocutorie, attendendo suggerimenti su come procedere. 
 
In tal caso, ove non risulti ancora aperto un procedimento presso il TM, l'interlocutore del servizio sarà il pubblico ministero, il quale potrà anche decidere, nell'ambito degli accertamenti preliminari di propria competenza, di delegare un'indagine psico-sociale, ovvero di interessare direttamente altre strutture socio-sanitarie, al fine di agevolare l'intervento del servizio segnalante.
 
Ove, invece, vi sia già stato un provvedimento del TM, ma il servizio intenda chiedere la c.d. riapertura del caso, ugualmente dovrà rivolgersi al pubblico ministero[3], rappresentando chiaramente, ed analiticamente, quali siano i fatti nuovi che consiglino un nuovo esame. In pratica, il servizio dovrà evidenziare, ad esempio, se la situazione è migliorata, ovvero è peggiorata o rimasta immutata rispetto a prima; quali attività sono state svolte e con quali benefici per il minore; quali ulteriori interventi appare necessario promuovere, e così via. È necessario, perciò, che il servizio indichi con precisione quali interventi ritiene opportuno effettuare, in modo da comprendere subito se occorra davvero investire nuovamente il tribunale per una modifica del decreto precedente, ovvero quest'ultimo già consenta al servizio anche la  nuova attività prospettata.
 Cosa segnalare
Quanto al contenuto concreto della segnalazione, è opportuno che il servizio fornisca al Pubblico Ministero tutti gli elementi di conoscenza in suo possesso (a cominciare dai dati anagrafici dei componenti il nucleo familiare, alle concrete condizioni di vita dei minori, a eventuali precedenti interventi assistenziali, ecc.), ma soprattutto è necessario che venga delineato, in qualche modo, il progetto d'intervento che si intende attuare, evidenziando altresì le ragioni per le quali si richiede un espresso intervento limitativo sulla potestà genitoriale: il servizio deve dare conto dei passi compiuti per ricercare il consenso e l'adesione dei genitori e del minore, chiarendo se vi è stato, magari, dissenso esplicito ovvero un comportamento formalmente e apparentemente collaborante, ma di fatto oppositivo e sfuggente.
Solo tali dettagliate notizie, infatti, consentiranno al pubblico ministero di  apprezzare concretamente la sussistenza del pregiudizio prospettato, valutando se la situazione richieda un intervento giudiziario, e quali richieste avanzare  al tribunale per i minorenni.
Logico corollario di quanto sopra è la necessità che vi sia sempre una informazione di ritorno: sarà pertanto cura e onere del Pubblico Ministero comunicare al servizio le proprie determinazioni, sia quando decide di ricorrere al TM; sia, soprattutto, quando tale facoltà decide di non esercitarla, esponendo, in tal caso, le ragioni della propria decisione, ed, eventualmente, fornendo indicazioni e chiarimenti al servizio sulle attività ritenute utili.
 
Vi sono, poi, situazioni particolari che spesso vengono segnalate alla procura minorenni, ma che andrebbero, invece, portate all'attenzione di altra autorità giudiziaria, nella specie il giudice tutelare. I casi più frequenti sono i seguenti:
§         decesso o impedimento di altra natura di entrambi i genitori ad esercitare i compiti genitoriali; in tal caso va disposta l'apertura di tutela, ai sensi dell'articolo 343 del codice civile, con eventuale assunzione, da parte sempre del giudice tutelare, di provvedimenti urgenti per la cura del minore e la conservazione e l'amministrazione del patrimonio, ai sensi dell'articolo 361 del codice civile;
§         affidamento familiare attuato con il consenso dei genitori, ai sensi dell'articolo 4 della legge 184/83; la segnalazione va fatta al giudice tutelare, che con decreto rende esecutivo l'affidamento; l'eventuale proroga dell'affidamento oltre i due anni va invece disposta dal tribunale per i minorenni;
§         interruzione volontaria di gravidanza da parte di minorenne, quando i genitori (o uno di essi) non esprimano il consenso a tale atto, ovvero quando la minore non vuole che i genitori siano informati; in tali casi, sarà il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, ad autorizzare l'intervento;
§         conflittualità tra i genitori per l'osservanza delle disposizioni stabilite dal tribunale ordinario in sede di separazione o di divorzio, ovvero dal tribunale per i minorenni in sede di procedimenti ex articolo 317 bis codice civile; per questi casi è prevista una competenza del giudice tutelare, pervero poco incisiva nella realtà, non potendo detto giudice eventualmente modificare i provvedimenti de potestate, ma solo richiamare le parti ad una maggiore collaborazione. Quel che spesso avviene è che si richiedano magari al TM provvedimenti urgenti di modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione o di divorzio: appare opportuno, in tali evenienze, che il servizio abbia ben chiare le competenze giurisdizionali, spiegando ai genitori (ovvero, a quello di essi che lamenta la situazione pregiudizievole generata dall'altro genitore) la possibilità di attivazione del procedimento per la modifica dei provvedimenti di affidamento dei figli minori previsto dall'articolo 710 del codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario. Solo se il servizio constati la mancata iniziativa dei genitori in tal senso, ed il perdurare di un serio pregiudizio dei minori, segnalerà comunque la situazione alla procura minorenni.
 Nel caso di segnalazione avente ad oggetto condotte di rilevanza penale ai danni di un minore (quali lesioni personali, maltrattamenti in famiglia o abusi sessuali) la Procura della Repubblica per i minorenni, prima di trasmettere il proprio ricorso o la documentazione al Tribunale per i minorenni e svelarne così il contenuto, svolge una attività di confronto e coordinamento con il Procuratore della Repubblica competente per il procedimento penale, allo scopo di valutare le priorità fra gli atti di indagine in sede penale nei confronti dell'autore dell'abuso e gli interventi civili rivolti ad assicurare, al minore vittima, un adeguato contesto di protezione.
Si possono segnalare direttamente al Tribunale per i minorenni i casi di assoluta urgenza, in cui bisogna assumere un provvedimento immediato, nello spazio di poche ore (art. 336, comma 3°, cod. civ.), con la particolarità che, ove il Tribunale per i minorenni non ravvisi l'assoluta urgenza, la segnalazione viene rinviata al procuratore della Repubblica per i minorenni perché valuti se assumere l'iniziativa (in questo caso il giro della segnalazione fra le cancellerie dei due uffici genera un inevitabile ritardo).
 
 
Come segnalare
 
1)      Poiché le segnalazioni sono dirette ad ottenere provvedimenti di protezione dei bambini nei confronti dei genitori, occorre sempre l'indicazione delle generalità complete dei bambini e, soprattutto, delle generalità e degli indirizzi dei genitori.
2)      Le segnalazioni di un caso nuovo o di un caso da riaprire, indirizzate alla Procura della Repubblica per i minorenni perché valuti se proporre ricorso al Tribunale per i minorenni, non devono essere inviate anche al Tribunale per i minorenni in copia o per conoscenza..
3)      Appare inutile segnalare alla Procura della Repubblica per i minorenni la condizione di una donna maggiore di età che aspetta un bambino prima che il bambino nasca, perché non c'è potestà genitoriale se non c'è il figlio e perciò non si può ancora aprire un fascicolo giudiziario. I servizi possono già raccogliere delle informazioni quando hanno notizia che, per le condizioni dei genitori, il bambino alla nascita potrebbe trovarsi in condizione di rischio o pregiudizio. Essi procedono poi alla tempestiva segnalazione appena il figlio è nato, se in quel momento per il figlio, destinatario della tutela, c'è un rischio o pregiudizio concreto.
4)      L'urgenza viene valutata dai magistrati facendo riferimento al contenuto effettivo di ciò che viene riferito nella relazione sociale o sanitaria più che alle indicazioni di "segnalazione urgente" o "segnalazione urgentissima"; tali indicazioni sono opportune a condizione che non siano inflazionate e rispondano ad una situazione reale di pregiudizio che imponga un intervento immediato.
5)      È opportuno che la segnalazione proponga il provvedimento che, secondo il servizio, la Procura della Repubblica per i minorenni potrebbe richiedere al Tribunale per i minorenni; chi redige la segnalazione deve perciò già avere "in testa" un progetto, almeno indicativo.
6)      Quando ci sono più minori, si deve procedere ad unica segnalazione se appartengono alla stessa famiglia e a distinte segnalazioni se appartengono a nuclei familiari diversi.
7)      Occorre accertare bene se la segnalazione di un caso nuovo va fatta alla Procura della Repubblica per i minorenni o al giudice tutelare. In particolare, quando si deve aprire una tutela o c'è una tutela aperta, competente per ogni intervento è il giudice tutelare, cui ci si deve rivolgere; sarà il giudice tutelare a valutare, insieme con i servizi, l'opportunità di una segnalazione per aprire una procedura di adottabilità. Pertanto bisogna evitare segnalazioni plurime dirette sia al giudice tutelare sia alla Procura della Repubblica per i minorenni.
8)      Le segnalazioni devono essere indirizzate impersonalmente alla Procura della Repubblica per i minorenni o, nei casi dovuti, al Tribunale per i minorenni e non ad un magistrato specifico. Non così per le relazioni successive di aggiornamento che possono essere indirizzate al pubblico ministero o al giudice già individuati.
 
 
L'iniziativa dei genitori e dei parenti
I genitori e i parenti possono rivolgersi direttamente al Tribunale per i minorenni, attraverso il patrocinio di un legale, depositando un ricorso per ottenere un provvedimento.

È opportuno che i servizi li informino del loro diritto e delle modalità di attivare la giustizia. Non serve invitarli genericamente "a presentarsi al Tribunale per i minorenni". Spesso presentarsi è inutile, perché nel Tribunale per i minorenni non c'è un giudice di turno che accolga e ascolti queste persone; talvolta è doppiamente inutile perché il caso è di competenza del tribunale ordinario (esempio: la modifica delle condizioni relative ai figli stabilite dal provvedimento di separazione o di divorzio) o del giudice tutelare (esempio, la corretta attuazione delle disposizioni impartite ai genitori divisi per l'affidamento del figlio).
 
Presso gli uffici giudiziari minorili di Milano è attivo uno sportello di accoglienza del pubblico, con il compito di dare informazioni che, peraltro, nella maggiore parte dei casi, gli stessi servizi possono comunicare all'utente.
 
Più specificamente, quando un genitore o i parenti devono attivare il Tribunale per i minorenni per un provvedimento giudiziario relativo ai minori, i servizi dovrebbero informarli:
§         che devono compilare un ricorso scritto, con l'assistenza obbligatoria di un avvocato; 
§         che possono richiedere per la difesa un avvocato gratuito attraverso l'istituto del patrocinio a spese dello Stato se il loro reddito è basso.

Infine le persone non legittimate a presentare un proprio ricorso (persone informate, insegnanti, esponenti del volontariato sociale, ecc.) possono negli orari di ufficio presentarsi allo sportello di accoglienza ovvero alla Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica per i minorenni per esporre le situazioni di possibile pregiudizio di un minore, che saranno vagliate ai fini della presentazione di un ricorso di parte pubblica.

Quelle stesse persone in alternativa possono rivolgersi ai servizi che a loro volta potranno formulare la segnalazione alla Procura della Repubblica per i minorenni.

[1]              Anche l'articolo 403 non è mai stato dal legislatore rivisto o aggiornato rispetto alla formulazione iniziale; ciò nonostante, esso continua a rappresentare l'unico strumento di intervento immediato per fronteggiare le più svariate situazioni in cui un minore versi in stato di abbandono ovvero in una situazione di grave pregiudizio da richiedere un allontanamento urgente dalla famiglia. La genericità della norma crea spesso molta confusione nei servizi territoriali e negli operatori di P.G., i quali possono talvolta o essere indotti ad estenderne oltre misura la portata (attuando allontanamenti senza i necessari presupposti di urgenza), ovvero ad indugiare, invece, nelle reali situazioni di urgenza, pretendendo magari un  provvedimento di allontanamento da parte del PM, dimenticando che il potere previsto dalla norma in questione è esercitatile unicamente dall'autorità amministrativa, giammai dal pubblico ministero.
[2]              Tipici sono i casi in cui si richiede un mandato del tribunale che "rafforzi", agli occhi dei genitori, l'attività ed i poteri del servizio; ovvero, quelli in cui si richiede la prescrizione di una presa in carico della NPI, anche a fronte di una adesione dei genitori, per superare l'eventuale opposizione del sevizio sanitario.
[3]              In questo caso, è inutile inviare copia della segnalazione anche al tribunale (magari alla diretta attenzione del giudice che si è già occupato del caso in precedenza), in quanto comunque non verrebbe esaminata, ma unicamente inviata al pubblico ministero.
In collaborazione con:
  Tribunale e Procura per i Minorenni di Milano (Sito ufficiale)
Via Leopardi 18, 20123 Milano (vedi mappa)
Redazione sito: info@tribunaleminorimilano.it  Powered by SioliBros


 
 
 
 
 
Valentini Alessio.