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elettorale


Dal sito della Prefettura UTG di Avellino si riporta la circolare PROT. N. 1847/S.E.del 21 gennaio 2014 con "OGGETTO: Legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147) - Modifiche legislative in materia di procedimenti elettorali. .
Come è noto, nel supplemento ordinario n. 87/L della Gazzetta Ufficiale n, 302 del 27 dicembre 2013 - Serie Generale, è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2013, n. 147,.
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che, fra l'altro, ha introdotto alcune rilevanti modifiche in materia
di procedimenti elettorali.
Tali disposizioni (articolo l, dal comma 398 al comma 401), intese a realizzare una minore spesa in occasione di ogni consultazione elettorale e referendaria, possono così preliminarmente sintetizzarsi:
- drastica diminuzione delle risorse destinate al fondo statale per le spese elettorali;
- riduzione da due ad un solo giorno della durata delle operazioni di voto per le consultazioni elettorali e referendarie;
- prolungamento dell'orario di votazione della domenica, che viene fissato dalle ore 7 alle ore 23, al fine di contenere il fenomeno delle file nelle ore serali, possibili al rientro del fine settimana primaverile o estivo; .
- totale soppressione della propaganda elettorale indiretta per affissione nei tabelloni precedentemente destinati ai cd. fiancheggiatori;
- consistente diminuzione degli spazi destinati alla propaganda diretta tramite affissioni; .
- nomina dei presidenti di seggio presso sezioni del comune di residenza degli stessi,
con risparmio delle spese di missione;
diminuzione di taluni orari obbligatori di apertura pomeridiana degli uffici elettorali
comunali, con conseguente riduzione del tetto orario di lavoro straordinario liquidabile
per il personale comunale; .
- previsione della modifica dei modelli di scheda elettorale per le elezioni comunali tramite un decreto del Ministro dell'interno, al fine di evitare la stampa di schede troppo grandi e costose;
- altre misure finalizzate al contenimento delle spese da rimborsare ai comuni.
Venendo ora alle singole disposizioni, si rappresenta che il comma 398 dell' articolo l della citata legge di stabilità n.. 147/2013, relativamente alle spese per le consultazioni elettorali, dispone, a decorrere dall'anno 2014, la riduzione di 100 milioni di euro delle
risorse destinate allo stanziamento dell'apposito "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese
derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione. dei
referendum". .
Il comma 399 dello stesso articolo ha disposto che, sempre a decorrere dal 2014, le
operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie, disciplinate da
legge statale, avvengano nella sola giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23...
Conseguentemente sono da ritenersi implicitamente abrogate le norme del testo
unico per la elezione della Camera dei deputati, per l'elezione del Senato della
Repubblica e per l'elezione degli organi delle amministrazioni locali che fanno
riferimento ai tempi della votazione su due giorni ed all'orario di chiusura alle ore 22
della domenica.
Con l'occasione, disponendo espressamente la votazione in un solo giorno in tutte le
consultazioni, è stato infatti previsto il prolungamento di un'ora dell'orario di votazione (dalle
ore 22 alle ore 23), al fine di contenere il fenomeno delle possibili file nelle ore serali al
rientro del fine settimana primaverile o estivo.
Sono state anche espressamente modificate le norme che (presupponendo illunedi' di
votazione) prevedono per l'elezione della Camera dei deputati. e del Senato della Repubblica
il completainento delle operazioni di scrutinio.entro le ore 14 del martedì, sostituendole con la
previsione, avente carattere sollecitatorio, del termine delle ore 14 del lunedì successivo a
quello della votazione.
Inoltre, con il medesimo comma, sempre per l'esigenza di adeguamento all'unica
giornata di votazione, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con le
regionali ed amministrative, lo scrutinio per queste ultime consultazioni, a modifica
dell'articolo 2, primo comma, lettera c) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito
dalla legge.n. 240 del 1976, è anticipato dalle ore 14 dcI' martedì alla stessa ora di lunedì.
Anche in caso di abbinamento di elezioni regionali ed amministrative, dopo lo
scrutinio per le elezioni regionali, il termine previsto dalI'articolo 20, secondo comma,
lettere b) e c), della legge n. 108/68 per lo scrutinio amministrativo è opportunamente
modificato dalle attuali ore 8 del martedì alle ore 14 del lunedì, con termine dello scrutinio
di cui alla medesima lettera c), che, a seconda del numero delle elezioni, è anticipato dalle
attuali ore 16 e ore 20 del martedì alle ore 24 del lunedì e alle ore lO del martedì.
Sempre alfine di assicurare il contenimento delle spese per l'organizzazione e lo
svolgimento delle consultazioni elettorali, al successivo comma 400 vengono individuate le
seguenti altre misure.
La lettera a) modifica le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 8, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, prevedendo una cadenza triennale, anziché annuale, del decreto
interministerialeche fissa la misura massima del finanziamento delle spese a carico dello
Stato per lo svolgimento delle consultazioni. Ciò al fine di semplificare la procedura di
adozione del predetto provvedimento e consentire una tempestiva ripartizione e
comunicazione ai comuni delle risorse assegnate.
La lettera b) introduce un nuovo comma all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, .
n. 136, disponendo che l'importo massimo da rimborsare a ciascun comune,. fatta eccezione
per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito con apposito decreto di
questo' Ministero, nei limiti delle assegnazioni di bilancio. effettuate dal Ministero
dell'economia e finanze, mediante distinti parametri per sezione e per elettore. Detti parametri
saranno calcolati nella misura del 40% per sezione e del 60% per, elettore del totale da
ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le predette quote sono maggiorate del
40%. Tale disposizione è finalizzata ad assicurare il contenimento delle spese statali da
rimborsare ai comuni, nei limiti delle risorse a tal fine assegnate.
La lettera c) ha abrogato l'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62.
Di conseguenza, in presenza di consultazioni amministrative, lo Stato non sarà più
tenuto a rimborsare la, quota parte delle spese derivanti dall'adeguamento degli onorari
spettanti ai componenti dei seggi (art. 3, 'della legge n. 62 del 2002) e della spesa per
l'eventuale acquisto di cabine elettorali, i cui oneri restano, quindi, a carico
dell'Amministrazione interessata alla consultazione,
La lettera d) modifica l'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
covertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68,' disciplinando la durata del periodo elettorale
"utile" ai fini del lavoro straordinario comunale, il limite di spesa del iavoro straordinario dei
dipendenti comunali, nonché il termine per la presentazione dei rendiconti d'a parte dei
comuni delle spese anticipate per conto dello Stato.
, In particolare, la modificazione disposta dal numero 1 della lettera d), pone il
limite medio di spesa, per lo svolgimento del, lavoro straordinario dei dipendenti comunali
riducendolo a 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili
per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data dclle
consultazioni (p'criodo in cui hanno generalmcntc inizio le opcrazionidi revisionc
straordinaria delle listc) al quinto giorno successivo alla stessa data.
La modifica apportata dal numero 2 della medesima Icttcra d)' riguarda
l'aggiornamento della tipologia del provvedimento autorizzativo allo svolgimento del lavoro
straordinario dei dipendenti comunali, che dovrà essere disposto con "determinazione da
adottare preventivamente", anziché con deliberazione di giunta, nonché la soppressione delle
parole "per il periodo già decorso". Tale nuova formulazione, nella sostanza, nulla cambia
agli effetti dell'autorizzazione al lavoro straordinario dei dipendenti comunali, che dovrà
continuare ad essere adottata preventivamente all'effettivo svolgimento delle prestazioni e,
comunque, nei limiti temporali rideterminati come dal precedente punto 1.
La modifica disposta dal successivo punto n. 3, interessa il termine di presentazione
dei rendiconti da parte dei comuni delle spese anticipate per conto dello Stato. Detta modifica
riduce il termine perentorio di presentazione dei predetti rendiconti a quattro mesi dalla data
delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.
Per assicurare 1'attuazione del principio dell' "election day" anche in caso di
annullamento delle elezioni comunali con decisione giurisdizionale passata in giudicato," si è
provveduto con la lettera e) del comma 400 a modificare testualmente il secondo comma
dell'articolo 85 del d. P. R. 16 maggio 1960, n.570, con la previsione del rinnovo dell~
elezioni in occasione del primo turno amministrativo utile ai sensi dell'articolo 2 della legge 7
giugno 1991, n. 182 e cioè di quello primaverile ordinario.
La lettera f) dello stesso comma 400 abroga il comma 4 dell'articolo 1 della legge
23 febbraio 1995, n. 43, che, per favorire la sottoscrizione delle liste dei candidati, prescriveva
ai comuni," in ogni regione dove si svolgono elezioni regionali, l'apertura degli uffici nei venti
giorni precedenti il termine di presentazione delle liste stesse, per non meno di dieci ore al
giorno dal lunedì al venerdì e di otto ore il sabato e la domenica.
La lettera g) prevede - per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o per il
loro rinnovo o la consegna dei duplicati - la riduzione del periodo di apertura dell'ufficio
elettorale comunale dagli attuali cinquegiorni (previsti dall'abrogato art. 9 del d. P. R. n.
299/00) a due giorni antecedenti la consultazione (dalle ore nove alle ore diciotto) e nel
giorno della votazione per ·tutta la durata delle operazioni di voto; quanto. sopra, in
considerazione d~lla notevole concentrazione delle richieste solo nei giorni immediatamente
antecedenti le votaiioni.
La riduzione dell'orario di apertura degli uffici comporterà il risparmio di risorse
finanziarie legate all'organizzazione del servizio e al costo della retribuzione dei lavoro
straordinario.
Sempre per il contenimento delle spese della pubblica amministrazione, la lettera h)
dello stesso comma apporta modifiche alla disciplina della propaganda elettorale di cui alla
legge 4 aprile 1956, n. 212, semplificando il regime delle affissioni di propaganda elettorale
nei periodi elettorali.
.A tal fine, si opera il superamento dell'attività di affissioni elettorali negli spazi
gratuiti da parte dei soggetti che non partecipano direttamente alla competizione elettorale
MINISTERO DELL'INTER·NO
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(cioè della propaganda effettuata dai cosiddetti "fiancheggiatori" come associazioni, circoli,
ecc ... ); tale forma di propaganda, infatti, costituisce una costosa duplicazione di spazi per le
affissioni.
Si riducono, inoltre, gli spazi gratuiti di propaganda diretta spettanti alle liste
partecipanti alle consultazioni, che attualmente risultano essere di numero troppo elevato.
A seguito delle modificazioni introdotte, il numero degli spazi è ora stabilito, per
ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, nelle misure seguenti:
- da 150 a 3.000 abitanti: almeno l e non piùdi 3;
- da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
- da 10.00 l. a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di lO;
.. - da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore:
almeno lO e non più di 25;
.,: da 100.00 l a 500.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50;
- da 500.001 a 1.000.000 abitanti: .almeno 33 e non più di 166;
. .
- oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 166 e non più di 333.
In tal modo, inoltre, si riducono le incombenze amministrative e le spese a carico
delle Amministrazioni comunali, in particolare quelle per il montaggio e smont~ggio dei
tabelloni e quelle di acquisto di nuovi tabelloni per- deterioramento dei precedenti, con
conseguenti, notevoli economie di spesa.
. Ai sensi della lettera i) il presidente della Corte d'Appello, ove ciò non sia
impossibile (ad esempio in caso di assenza di un numero di residenti nel comune iscritti
nell'albo dei presidenti almeno pari al numero dei seggi), nomina all'ufficio di presidente di
sezione esclusivamente coloro che siano residenti nel comune in cui è ubicato il relativo
ufficio elettorale di sezione.
Tale ultima disposizione trova la sua ratio nella necessità di evitare la corresponsione
dei trattamenti di missione dovuti, invece, in caso di nomina di presidenti non residenti nel
comune ove è allestito il seggio.
La lettera I) prevede la soppressione dell'articolo I, comma 3, secondo periodo, del
decreto-legge IO aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, che
stabilisce l'annotazione in apposito registro della presa in consegna e della restituzione dei
telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini (che non
possono essere introdotti nelle cabine elettorali).
La ratio di tale disposizione è, anche in tal caso, da rinvenire nel risparmio della
spesa per la stampa dei registri ma, soprattutto, nello snellimento e nella semplificazione delle.
operazioni dell'ufficio elettorale di sezione, chiamato a svolgere in una sola giornata tutte le
operazioni connesse all'espressione del vot?
La lettera m) prescrive che, con decreto del Ministro dell'interno, entro il 31
gennaio 2014, siano determinati i nuovi modelli di schede per le eiezioni comunali.
. Tale disposizione, prevede che, con decreto del Ministro dell'Interno, non avente
natura regolamentare, in un'ottica di semplificazione, vengano introdotte soluzioni grafiche
più razionali nella collocazione dei contrassegni delle liste comunali, particolarm.ente utili in
caso di un numero rilevante di liste nei comuni sopra 15.000 abitanti; ciò consentirà di evitare
eccessivi oneri per la stampa di schede di dimensioni sproporzionate; tali da rendere
difficoltosa l'espressione del voto da parte dell'elettore e la apertura e ripiegatura delle
schede, con velocizzazione delle operazioni di voto.
In tale ottica, con la stessa lettera m) viene modificato anche l'articolo 72, comma 3,
secondo periodo, del d.lgs. 18 agosto' 2000, n. 267, prevedendo, nella scheda elettorale per
l'elezione del sindaco nei comuni sopra 15.000 abitanti, la collocazione dei contrassegni delle
liste collegate con il candidato sindaco non più al fianco, ma al di sotto del rettangolo che
contiene il nominativo del candidato (utilizzando, quindi, in modo più razionale lo spazio interno alla scheda)."

 
 
 
 
 
Valentini Alessio.