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legislazione

Dal sito del Ministero dell'Interno si riporta il parere espresso su:"Si fa riferimento alla nota suindicata relativa al quesito posto dal Sindaco di .... in merito alla previsione statutaria dei Comitati di Frazione di ....
In particolare l'ente chiede di conoscere se il comitato, istituito con deliberazione di consiglio comunale n. .. del , quale organismo di partecipazione dei cittadini con funzioni consultive, sia tuttora compatibile con numerose previsioni normative volte alla riduzione della spesa.
Al riguardo si fa rilevare che il legislatore statale, nell'ambito di un più generale e complesso intervento rivolto alla riduzione della spesa pubblica, è più volte intervenuto, nel corso degli ultimi anni, con successive disposizioni volte a ridurre gli organi degli enti locali al fine di contenerne i costi di funzionamento.
A tale proposito, giova richiamare l'art. 2, comma 186, della legge 191 del 2009 che ha modificato la disciplina delle circoscrizioni comunali, le leggi n. 42 del 2010 e 148 del 2011 che hanno previsto la riduzione dei componenti degli organi collegiali degli enti locali.
Va fatto rilevare, quale ulteriore elemento di valutazione, che la grave congiuntura economica, che perdura da un ampio arco temporale, imporrebbe ai vari enti costitutivi della Repubblica un dovere di comportamento, coerente con le esigenze superiori della Comunità nazionale; un dovere di concorso al pubblico bene ed interesse, che trova fondamento nei principi della stessa Costituzione.

Ciò posto, in linea generale, si rappresenta che gli istituti di partecipazione popolare rientrano, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del dlgs. n. 267/2000, nell'ambito del contenuto obbligatorio dello statuto dei comuni e delle province.
Generalmente essi vengono declinati dai vari ordinamenti locali nella forma di proposte di iniziativa popolare, interrogazioni e petizioni popolari, iniziativa referendaria etc..
Dall'esame del regolamento del Comitato di Frazione in argomento, si evince che lo stesso Comitato, i cui membri sono eletti dal consiglio comunale su designazione dei gruppi consiliari, risulta configurato, più che come un istituto di partecipazione popolare, nei termini suindicati, quale un ulteriore organo istituzionale promanante dallo stesso consiglio comunale.
Le considerazioni sin qui riportate non possono che costituire elementi di riflessione per l'ente richiedente nell'ambito di una collaborazione con gli enti locali, evidenziando che spetta soltanto il consiglio comunale, nella sua sovranità ed in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui uniformarsi fornire un'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari, procedendo, ove ritenuto necessario, alle relative modifiche ritenute opportune."


 
 
 
 
 
Valentini Alessio.