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elettorale

Dal sito normattiva si riporta lo stralcio relativo alla normativa elettorale inserito nella legge di stabilitą 2014:"
LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014). (13G00191) (GU n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87 )
note:
 
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2014, ad eccezione del comma 356 che entra in vigore il 27/12/2013.
 398. In relazione  alle  spese  per  consultazioni  elettorali,  le
risorse stanziate nel «Fondo da ripartire per fronteggiare  le  spese
derivanti dalle elezioni politiche,  amministrative,  del  Parlamento
europeo e dall'attuazione dei referendum» dello stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e  delle  finanze  sono  ridotte  di  100
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
 
  399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione  in  occasione
delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella  sola
giornata della domenica, dalle ore 7 alle  ore  23.  Conseguentemente
all'articolo 73, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,  all'articolo  22,
comma 6, del testo unico di cui al decreto  legislativo  20  dicembre
1993, n.  533,  e  all'articolo  2,  primo  comma,  lettera  c),  del
decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  14  maggio  1976,  n.  240,  la  parola:  «martedi'»  e'
sostituita dalla seguente: «lunedi'»; all'articolo  5,  primo  comma,
lettera b), del citato decreto-legge  n.  161  del  1976  le  parole:
«martedi' successivo, con inizio  alle  ore  dieci»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «lunedi'  successivo,  con  inizio  alle  ore  14»;
all'articolo 20, secondo comma, lettere  b)  e  c),  della  legge  17
febbraio 1968, n. 108, le parole: «alle  ore  8  del  martedi'»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del lunedi'» e, alla medesima
lettera c), le parole:  «entro  le  ore  16»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro le ore 24» e le  parole:  «entro  le  ore  20»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro le ore 10 del martedi'».
 
  400. Ai  fini  del  raggiungimento  degli  obiettivi  di  risparmio
indicati al comma 398:
    a) all'articolo 55, comma 8, della legge  27  dicembre  1997,  n.
449, al secondo periodo, le parole: «in occasione delle  convocazioni
dei comizi elettorali» sono sostituite dalle seguenti:  «con  cadenza
triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio»;
    b) all'articolo 17 della legge  23  aprile  1976,  n.  136,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
      1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«nei limiti massimi fissati dal decreto  previsto  dall'articolo  55,
comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dal nono  comma  del
presente articolo»;
      2) dopo l'ottavo comma e' inserito il seguente:
      «L'importo  massimo  da  rimborsare  a  ciascun  comune,  fatta
eccezione per il trattamento economico dei componenti dei  seggi,  e'
stabilito con decreto del Ministero dell'interno,  nei  limiti  delle
assegnazioni  di  bilancio,  con  distinti  parametri   per   sezione
elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del
40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni
aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate  del  40
per cento»;
    c) l'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62, e' abrogato;
    d) all'articolo 15 del  decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      1)  al  comma  1,  le  parole:  «50  ore»  e  «70   ore»   sono
rispettivamente sostituite dalle seguenti: «40 ore» e «60 ore»  e  le
parole: «dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione  dei
comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle  consultazioni
stesse» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dal  cinquantacinquesimo
giorno antecedente la  data  delle  consultazioni  al  quinto  giorno
successivo alla stessa data»;
      2) al comma 2, le parole: «con delibera di giunta  da  adottare
non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «con determinazione da adottare preventivamente» e le
parole: «per il periodo gia' decorso» sono soppresse;
      3) al comma 3, le parole:  «sei  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «quattro mesi»;
    e) all'articolo  85  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, il secondo  comma
e' sostituito dal seguente:
  «Le  elezioni  saranno  rinnovate  in  occasione  del  primo  turno
elettorale utile, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991,
n. 182, e successive modificazioni, dalla data in cui la sentenza  di
annullamento e' divenuta definitiva»;
    f) all'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il comma 4
e' abrogato;
    g) in occasione di ogni consultazione elettorale o  referendaria,
per il rilascio delle  tessere  elettorali  non  consegnate,  per  la
consegna dei  duplicati  e  per  il  rinnovo  delle  tessere,  previa
annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta
aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle  ore  nove  alle
ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la  durata  delle
operazioni di voto. E' abrogato l'articolo 9 del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299;
    h) alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate  le  seguenti
modificazioni:
      1) all'articolo 1, il secondo comma e' abrogato;
      2) all'articolo 2, primo comma, al primo  periodo,  le  parole:
«ed al secondo» sono soppresse e il secondo periodo e' soppresso;  il
numero degli spazi di cui al secondo comma e' ridotto ad almeno  3  e
non piu' di 5 nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti nonche', sia  nel
numero minimo che nel numero massimo, alla meta' nei comuni da 10.001
a 500.000 abitanti e ad un terzo  nei  comuni  con  piu'  di  500.000
abitanti;
      3) all'articolo 4, il primo, il secondo ed il terzo comma  sono
abrogati;
      4) all'articolo 5, le  parole:  «agli  articoli  3  e  4»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3»;
    i) il presidente della Corte d'appello  nomina  i  presidenti  di
seggio, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui sono ubicati
gli uffici elettorali di sezione;
    l) all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1ŗ aprile 2008,  n.
49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, il secondo  periodo
e' soppresso;
    m) con decreto  del  Ministro  dell'interno,  non  avente  natura
regolamentare, sono determinati, entro il 31 gennaio  2014,  i  nuovi
modelli  di  schede  per  le  elezioni   comunali,   ricollocando   i
contrassegni delle liste ammesse in modo piu' razionale, al  fine  di
evitare  la  stampa  di  schede  di  dimensioni  troppo  elevate   ed
eccessivamente onerose. All'articolo 72, comma  3,  secondo  periodo,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
le parole: «al cui fianco» sono sostituite dalle seguenti: «sotto  ai quali». "
 

 
 
 
Valentini Alessio.