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stato civile


Dal sito del MInistero della Giustizia si riporta una interessante sentenza su:"SENTENZA DI DIVORZIO PRONUNCIATA DA GIUDICE STRANIERO - EFFICACIA IN ITALIA - LESIONE DEL CONTRADDITTORIO - RICONOSCIBILITÀ - ESCLUSIONE. Cass. Civ., sez. II., sentenza 18 febbraio 2013 n. 3964 (Pres. Luccioli, rel. Cultrera)
Il disposto dell'art. 64 lett. b) comma 1 della legge n. 218/1995 stabilisce che la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, quando l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo ove si è svolto il processo e non siano stati violati i diritti essenziali della difesa. È dunque compito della Corte d'appello, adita in caso di contestazione a mente del citato art. 67 legge n. 218/1995, verificare la regolarità dell'instaurazione del rapporto processuale in quel giudizio, accertando sia che la notifica dell'atto introduttivo sia stata eseguita alla luce delle regole vigenti in quello Stato, sia che il procedimento di notifica in tal guisa regolamentato ed eseguito in concreto abbia garantito il rispetto dei diritti essenziali della difesa indeclinabili nel nostro ordinamento processuale. L'inevitabile corollario comporta che il riscontro di irregolarità del procedimento di notifica, rilevanti e decisive nell'ordinamento interno ma inidonee ad inficiarne la validità secondo lo jus loci, le cui formalità non necessariamente devono essere regolamentate negli stretti termini di garanzia che governano il sistema del codice di rito, nondimeno osta al riconoscimento degli effetti di quella sentenza se in concreto dette irregolarità abbiano inciso, procurandone la compromissione, sul principio fondamentale del diritto di difesa della parte citata in giudizio e di quello del contraddittorio che ne rappresenta l'espressione. (Nel caso di specie, la Corte d'appello di Ancona - con decisione confermata dalla Cassazione - ha ritenuto che, alla luce delle riscontrate irregolarità - illeggibilità della firma apposta dalla persona che ricevette l'atto e discrepanza cronologica tra ricevuta e relazione del corriere internazionale -, la notifica, pur potendo ritenersi correttamente perfezionata secondo lo jus loci, fosse pur tuttavia inidonea a certificare la conoscenza effettiva da parte della M. dell'atto introduttivo del giudizio di divorzio e per l'effetto a garantire in quell'ambito il suo diritto al contraddittorio ed all'esplicazione del suo diritto di difesa. In questa prospettiva e senza pertanto disapplicare le regole di quell'ordinamento processuale, ha conclusivamente accolto la domanda della predetta convenuta escludendo i requisiti per il riconoscimento degli effetti della sentenza straniera)."

 
 
 
Valentini Alessio.