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Parere favorevole del  Consiglio di Stato  sul regolamento recante disposizioni in materia di carta d'identità elettronica unificata alla tessera sanitaria ,adottato ai sensi dell'art.10, comma 3,del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70,convertito nella legge 12 luglio 2011,n. 106,e successive modificazioni
"Parere  Numero 04641/2013 e data 21/11/2013 Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi.
Numero 04641/2013 e data 21/11/2013
REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 24 ottobre 2013
NUMERO AFFARE 03417/2013 OGGETTO: Ministero dell'interno
Regolamento recante disposizioni in materia di carta d'identità elettronica unificata alla tessera sanitaria ,adottato ai sensi dell'art.10, comma 3,del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70,convertito nella legge 12 luglio 2011,n. 106,e successive modificazioni
LA SEZIONE
Vista la nota prot. n. 46-5/2013-000176-XV, dell'8 ottobre 2013,di trasmissione della relazione ministeriale con la quale il Ministero dell'interno (ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul regolamento indicato in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Mauro Zampini;
PREMESSO:
L'art. 10 del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106, dispone la unificazione su medesimo supporto elettronico della carte di identità e della tessera sanitaria .
Lo schema di regolamento si limita sostanzialmente a prevedere l'unificazione, su un medesimo supporto, dei due documenti attualmente disponibili e distribuiti su distinti supporti; demandando ad un successivo D.P.C.M. l'ampliamento delle possibili funzioni del documento elettronico anche in relazione all'unificazione dei due documenti.
In particolare, il terzo comma del citato articolo 10, come sostituito dall'art. 1, c. 2, lettera b), del d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012,convertito nella legge n. 221 del 17 dicembre dello stesso anno, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,su proposta dei ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri titolari di dicastero competenti ,sia disposto progressivamente l'ampliamento delle possibili funzioni del documento elettronico destinato a contenere la carta d'identità e la tessera sanitaria.
Ad attuare tale processo è finalizzato lo schema di regolamento all'esame della Sezione, che si compone di 8 articoli, sintetizzati come segue:
- l'art. 1 definisce il documento digitale unificato quale risulta dalla unione su un unico supporto della carta di identità e della tessera sanitaria, e ne stabilisce la durata, modellandola su quella già stabilita per la prima nel T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.
- delle caratteristiche del documento digitale unificato tratta l'art. 2, che stabilisce che un decreto del Ministro dell'interno, con gli opportuni concerti, ne definisca il modello nonché le modalità di tecniche di produzione, distribuzione, gestione, ai sensi del citato art. 3 del d.l. n. 70, come successivamente convertito in legge e modificato;
- i destinatari del documento digitale unificato sono individuati all'art. 3, c. 1 del regolamento, continuando, nei casi diversi, i due documenti ad essere rilasciati su distinti supporti;
- le modalità del rilascio del documento unico unificato si trovano all'art. 4, assieme all'indicazione del carattere gratuito dello stesso;
- l'art. 5 tratta dell'ampliamento delle utilizzazioni del d.d.u., da disporsi con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con i concerti ministeriali sopra indicati e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- l'art. 6 tratta delle modifiche ai parametri della tessera sanitaria tecnicamente necessarie per la unificazione dei due documenti originari su un solo supporto;
- l'art. 7 prevede che la T.E.A.M. (tessera europea di assicurazione malattia) sia rilasciata su supporto autonomo dal documento digitale unificato, secondo modalità da definirsi con decreto del ministro della salute di concerto con il ministro dell' economia e finanze;
- l'art. 8 reca la clausola di invarianza finanziaria: le amministrazioni pubbliche provvederanno all'attuazione delle disposizione del regolamento senza maggiori oneri, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.
Risultano acquisiti i pareri favorevoli dell'Agenzia per l'Italia digitale, del Ministero della salute, del Garante per la protezione dei dati personali, l'intesa della Conferenza unificata Stato Regioni e province di Trento e Bolzano, nonché il nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Considerato:
Il Collegio ritiene di poter esprimere parere favorevole sul provvedimento al suo esame,con il corredo di alcune osservazioni che vengono di seguito riportate:
- Nel preambolo:
il primo alinea (Visto l'art.17...) va collocato dopo: "Udito il parere del Consiglio di Stato...";
dopo l'attuale 4° Visto (Visti gli artt. 288...) va inserito l'attuale 9° visto (Visto il Regolamento...);
dopo l'attuale 6° Visto(Visto il decreto legislativo 30 giugno...) va inserito l'attuale 8° Visto(Visto il decreto legge 30 settembre...);
- Nell'articolato:
art.1:
Alla fine del comma 1 - allo scopo di precisare più puntualmente le funzionalità del documento - va aggiunto, preceduto dalla virgola, il seguente periodo: "che mantiene la propria specifica funzionalità di carta nazionale dei servizi (CNS), sostituendo altresì a tutti gli effetti di legge il tesserino di codice fiscale rilasciato dalla Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 10, comma 3, quinquies del decreto legge 13 maggio 2011, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106 e successive modificazioni".
art.2:
al secondo rigo del comma unico va sostituita la parola "definite", con la parola " definiti";
al penultimo rigo dello stesso comma, vanno aggiunte, dopo le parole "ai sensi dell'art. 10, comma 3" le altre: "ultimo periodo";
art. 5:
Occorre eliminare l'intero articolo, in quanto ripetitivo della lettera della legge.
Conseguentemente all'eliminazione dell'art. 5, gli artt. 6, 7 e 8 diverranno rispettivamente gli artt. 5, 6 e 7.
Tanto premesso, si deve comunque segnalare all'amministrazione la opportunità di mettere allo studio l'obiettivo di pervenire alla Tessere europea Di assicurazione malattie, potendosi e dovendosi eventualmente verificare la possibilità del suo rilascio sul medesimo supporto del documento digitale unificato oggetto del presente parere.
P.Q.M.
Con le osservazioni e le precisazioni sopra riportate esprime parere favorevole.
 L'ESTENSORE IL PRESIDENTE  Mauro Zampini Giuseppe Faberi
 IL SEGRETARIO Massimo Meli."



 

 
 
 
Valentini Alessio.