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anagrafe

Dal sito della Presidenza del Consiglio dei MInistri Agenzia per l'Italia digitale si riporta la news su:"
Capo V - Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete
Sezione II - Fruibilità dei dati
Art.62
1. E'  istituita  presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di  dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che   subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della  popolazione residente" e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero  (AIRE), istituita ai sensi della legge  27  ottobre  1988,  n.  470,  recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" Tale base  di  dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza  annuale  in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante  per la protezione dei dati personali.
  2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di  cui  all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, l'ANPR subentra altresi' alle anagrafi della popolazione residente  e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6  è  definito  un  piano  per  il  graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare  entro  il  31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto  piano,  l'ANPR
acquisisce automaticamente in via telematica i dati  contenuti  nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora  avvenuto  il subentro.  L'ANPR  è  organizzata  secondo  modalita'  funzionali  e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi.
  3. L'ANPR assicura al singolo comune  la  disponibilita'  dei  dati anagrafici della popolazione  residente  e  degli  strumenti  per  lo svolgimento  delle  funzioni  di  competenza  statale  attribuite  al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3,  del  testo  unico  delle leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali  di   cui  al   decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  nonche'  la  disponibilità  dei dati anagrafici e dei servizi per l'interoperabilità con  le  banche dati  tenute  dai  comuni  per  lo  svolgimento  delle  funzioni   di competenza.   L'ANPR   consente   esclusivamente   ai    comuni    la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto  di  quanto  previsto dall'articolo 33 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30 maggio 1989, n. 223, anche in modalita' telematica. I comuni  inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte  dei  soggetti  aventi  diritto.  L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che  erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.
  4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le  modalità di  integrazione  nell'ANPR  dei  dati  dei   cittadini   attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonché dei dati relativi al numero e alla data di emissione  e  di  scadenza della carta di identita' della popolazione residente.
  5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata  di  dati dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  2, comma 2, del presente Codice si avvalgono  esclusivamente  dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.
  6. Con uno  o  più  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per  la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione   tecnologica,   di   concerto   con   il   Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con  l'Agenzia  per  l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche' con  la Conferenza  Stato  -  citta',  di  cui  all'articolo  8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti  d'interesse  dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il  parere  del  Garante  per  la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le  modalita' di attuazione delle disposizioni del  presente  articolo,  anche  con riferimento:
    a) alle garanzie e alle  misure  di  sicurezza  da  adottare  nel trattamento  dei  dati  personali,  alle  modalita'  e  ai  tempi  di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie  finalita'  istituzionali  secondo  le modalita' di cui all'articolo 58;
    b) ai criteri per  l'interoperabilità  dell'ANPR  con  le  altre banche dati di rilevanza nazionale e  regionale,  secondo  le  regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui  al  capo  VIII del presente decreto, in modo che le informazioni  di  anagrafe,  una volta rese dai cittadini,  si  intendano  acquisite  dalle  pubbliche amministrazioni  senza  necessita'   di   ulteriori   adempimenti   o duplicazioni da parte degli stessi;
    c) all'erogazione di altri servizi  resi  disponibili  dall'ANPR, tra i quali il servizio di  invio  telematico  delle  attestazioni  e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui  all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,  n. 396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data  26  febbraio  2010,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010."

 
 
 
Valentini Alessio.