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stato civile

Dall'archivio del Tribunale dei Minorenni di Milano si riporta una interessante sentenza su:"Cass Sez. 1, Sentenza n. 10265 del 10/05/2011
ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - CONDIZIONI - ASSENSO DEI GENITORI E DEL CONIUGE DELL'ADOTTANDO - Art. 44, lett. b), l. n. 184 del 1983 - Consenso "ex" art. 46 l. cit. del genitore mai convivente con il minore - Necessità - Art. 4 legge n. 54 del 2006 - Principio della bigenitorialità - Rilevanza sul contenuto precettivo dell'art. 317 bis cod. civ. - Configurabilità
Cass Sez. 1, Sentenza n. 10265 del 10/05/2011 (Rv. 618035)
Presidente: Luccioli MG.  Estensore: Campanile P.  Relatore: Campanile P.  P.M. Zeno I. (Conf.) O. (Storace ed altro) contro P. ed altri (Scarpetta G.) (Rigetta, App. Roma, 21/04/2010)
In tema di adozione in casi particolari, ha efficacia preclusiva, ai sensi dell'art. 46 della legge 4 maggio 1983, n. 184, il dissenso manifestato dal genitore naturale non convivente all'adozione del figlio minore a norma dell'art. 44, lettera b) della legge richiamata, dovendo egli ritenersi comunque "esercente la potestà", pur quando lo stesso non sia mai stato convivente con il minore; invero, la legge 8 febbraio 2006, n. 54 sull'esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull'affidamento condiviso, applicabile anche ai figli di genitori non coniugati, ha corrispondentemente riplasmato l'art. 317 bis cod. civ.. Il principio della bigenitorialità ha, infatti, informato di sé il contenuto precettivo della norma citata, eliminando ogni difformità di disciplina tra figli legittimi e naturali, cosicché la cessazione della convivenza tra genitori naturali non conduce più alla cessazione dell'esercizio della potestà."


 
 
 
Valentini Alessio.