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Dal sito del Senato della Repubblica si riporta il "DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, CARIDI,  D'ASCOLA e CALIENDO.
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013
Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza
Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge, recante l'introduzione del titolo VI-bis del codice civile che disciplina il «patto di convivenza», nasce dalle nuove esigenze espresse dal differente significato assunto dalla convivenza nella società contemporanea. Benché in ambito sociale il fenomeno abbia assunto indubbia rilevanza, ad oggi l'ordinamento giuridico riconosce e tutela solo la famiglia legittima, quella cioè fondata sul matrimonio contratto secondo le leggi civili.
Il patto di convivenza si propone di regolare quelle svariate forme di convivenza fra due individui che, avendo scelto di intraprendere un percorso comune di vita spirituale e materiale, decidono di attribuire una rilevanza giuridica alla convivenza e, indipendentemente dalle motivazioni, intendono pattuirla pubblicamente.
Giova, a tal fine, richiamare la sentenza n. 166 del 13 maggio 1998 con la quale la Corte Costituzionale giunse ad affermare che la convivenza more uxorio «rappresenta l'espressione di una scelta di libertà dalle regole che il legislatore ha sancito in dipendenza dal matrimonio: da ciò deriva che l'estensione automatica di queste regole alla famiglia di fatto potrebbe costituire una violazione dei principi di libera determinazione delle parti».
L'attuale squilibrio tra la realtà sociale e la disciplina giuridica, che prevede esclusivamente il matrimonio quale forma giuridicamente rilevante di convivenza, richiede necessariamente ed improrogabilmente l'approvazione di un disegno di legge così concepito, volto a colmare l'odierno ingiustificabile vuoto normativo.
L'introduzione del patto di convivenza nel codice civile, certamente, non contraddice i principi contenuti negli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione dai quali emerge la volontà dei padri costituenti di tutelare la famiglia fondata sul matrimonio.
Al contrario, esso risponde alla esigenza di garantire i principi personalistico, pluralistico e solidaristico sanciti dall'articolo 2 della Costituzione, laddove viene stabilito che la Repubblica garantisce i diritti dell'individuo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e di dare sostanziale attuazione al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, che afferma la pari dignità e l'uguaglianza dei cittadini senza distinzione di condizioni personali, e riconosce un obbligo in capo allo Stato di rimuovere gli ostacoli sociali ed economici che impediscono il pieno sviluppo della personalità dell'individuo.
L'introduzione nel nostro sistema di una disciplina giuridica delle unioni di fatto, trova inoltre ulteriore ragion d'essere nella necessità di conformare il nostro ordinamento alle norme dell'Unione europea.
L'Europa infatti ha da tempo preso atto della nuova compagine sociale e della variegata trama relazionale e ha tracciato linee comportamentali e giuridiche di regolamentazione e tutela delle varie tipologie di unioni.
Con la relazione del 16 marzo del 2000 il Parlamento europeo ha sollecitato gli Stati membri a garantire alle coppie non sposate e alle coppie dello stesso sesso parità di dignità rispetto alla famiglia tradizionale, soprattutto in campo legislativo e dei diritti sociali.
La Carta di Nizza del 7 dicembre 2000 tutela i rapporti familiari e i legami affettivi a prescindere dal fatto che trovino il loro fondamento nell'atto del matrimonio.
Il disegno di legge si compone di un solo articolo che modifica il codice civile con l'aggiunta del titolo VI-bis «Patto di convivenza», composto dagli articoli da 230-ter a 230-duodecies.
Nello specifico, l'articolo 230-ter stabilisce che due persone maggiorenni e capaci, unite da reciproco vincolo affettivo, possono contrarre un patto di convivenza.
L'articolo 230-quater definisce il contenuto del patto di convivenza, chiarendo che con esso le parti assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuna in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo. Il secondo comma dell'articolo in commento stabilisce, altresì, che le parti fissino la residenza comune.
L'articolo 230-quinquies disciplina le cause di nullità.
L'articolo 230-sexies dispone la non apponibilità al patto di convivenza di termini e condizioni e, nel caso in cui queste vengano inserite, prescrive che devono considerarsi come non apposte.
L'articolo 230-septies reca disposizioni relative alla forma del patto di convivenza prevedendo che esso, le sue eventuali modifiche e il suo scioglimento debbano risultare, a pena di nullità, da atto sottoscritto dalle parti davanti ad un notaio nel comune di residenza di uno dei conviventi o di entrambi. Il secondo comma stabilisce che l'atto deve essere trascritto nel Registro nazionale dei patti di convivenza e ne deve essere trasmessa copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe, a margine dello stato di famiglia.
L'articolo 230-octies reca disposizioni relative all'istituzione del Registro nazionale dei patti di convivenza prevedendo che presso l'archivio notarile competente è istituito il Registro nazionale dei patti di convivenza e, al secondo comma, che chiunque vi abbia interesse ha diritto di ottenere dal Registro nazionale il rilascio di un'attestazione relativa alla sussistenza di un patto di convivenza.
Il successivo articolo 230-novies estende alle parti del patto di convivenza tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.
L'articolo 230-decies estende alle parti del patto di convivenza il diritto di successione nel contratto di locazione in caso di morte del convivente che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione.
L'articolo 230-undecies disciplina lo scioglimento del patto di convivenza e il successivo articolo 230-duodecies prevede, nei casi di scioglimento per comune accordo, per decisione unilaterale e per matrimonio di uno dei contraenti, l'obbligo di corrispondere al convivente che non sia in grado di provvedere alle proprie necessità un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità economiche dell'obbligato, al numero di anni di convivenza e alla capacità lavorativa di entrambe le parti. Il secondo comma dell'articolo in commento stabilisce, infine, che l'obbligo di cui al primo comma cessa qualora l'avente diritto contragga matrimonio o un nuovo patto di convivenza.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Nel libro primo del codice civile, dopo il titolo VI è inserito il seguente:
«TITOLO VI-bis
Del patto di convivenza
Art. 230-ter. - (Patto di convivenza). -- Due persone maggiorenni e capaci, unite da reciproco vincolo affettivo, possono contrarre un patto di convivenza regolato ai sensi del presente titolo.
Art. 230-quater. - (Contenuto). -- Con il patto di convivenza le parti assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuna in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.
Con il patto di convivenza, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune.
Art. 230-quinquies. - (Cause di nullità). -- Il patto di convivenza è nullo:
1) se una delle parti è minore di età ovvero sottoposta a tutela, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84;
2) se una della parti è vincolata da precedente matrimonio per il quale non sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili con sentenza passata in giudicato;
3) se una delle parti è vincolata da altro patto di convivenza trascritto;
4) se una delle parti è stata condannata, con sentenza passata in giudicato, per omicidio consumato o tentato del coniuge dell'altra parte o della persona cui l'altra parte era legata da precedente patto di convivenza;
5) se tra le parti vi sia un vincolo di parentela in linea retta o collaterale entro il secondo grado o vi sia un rapporto di adozione o di affiliazione o siano entrambi figli adottivi della stessa persona;
6) se non risulta da atto scritto come stabilito dall'articolo 230-septies, primo comma.
La nullità può essere dichiarata su istanza di chiunque vi abbia interesse.
Art. 230-sexies. - (Inopponibilità di termini e condizioni). -- Il patto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione.
Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, queste si hanno per non apposte.
Art. 230-septies. - (Forma del patto di convivenza). -- Il patto di convivenza, le sue eventuali modifiche e il suo scioglimento devono risultare, a pena di nullità, da atto sottoscritto dalle parti davanti a un notaio nel comune di residenza di uno dei due ovvero nel comune dove entrambi hanno la residenza.
Nel patto di convivenza deve essere indicata la residenza comune.
Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha autenticato le sottoscrizioni provvede, entro i successivi quindici giorni, a trascrivere l'atto nel Registro nazionale dei patti di convivenza di cui all'articolo 230-octies, primo comma, e a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, a margine dello stato di famiglia.
Art. 230-octies. - (Registro nazionale dei patti di convivenza). -- Presso l'archivio notarile competente è istituito il Registro nazionale dei patti di convivenza.
Chiunque vi abbia interesse ha diritto di ottenere dal Registro nazionale il rilascio di un'attestazione relativa alla sussistenza di un patto di convivenza.
Art. 230-novies. - (Assistenza sanitaria e penitenziaria). -- Alle parti del patto di convivenza sono estesi tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.
Art. 230-decies. - (Successione nel contratto di locazione). -- In caso di morte del convivente che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l'altro convivente può succedergli nel contratto.
Art. 230-undecies. - (Scioglimento del patto di convivenza e diritti del convivente). -- Il patto di convivenza si scioglie:
1) per comune accordo;
2) per decisione unilaterale;
3) per matrimonio di uno dei contraenti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;
4) per morte di uno dei contraenti.
Nel caso di cui al primo comma, numero 1), del presente articolo la dichiarazione congiunta di scioglimento del patto di convivenza deve essere notificata al comune di residenza e all'archivio notarile competente.
Nel caso di cui al primo comma, numero  2), la dichiarazione unilaterale di scioglimento del patto di convivenza deve essere inviata all'altro contraente e, in copia, al comune di residenza e all'archivio notarile competente.
Nel caso di cui al primo comma, numero 3), il convivente che ha contratto matrimonio deve notificare l'estratto dell'atto di matrimonio all'altra parte, al comune di residenza e all'archivio notarile competente.
Nei casi di cui ai precedenti commi i responsabili incaricati dell'archivio notarile e del comune di residenza provvedono all'annotazione dello scioglimento del patto di convivenza a margine del patto di convivenza originale e a margine dello stato di famiglia.
Art. 230-duodecies. - (Obbligo alimentare). -- Nei casi di scioglimento di cui all'articolo 230-undecies, primo comma, numeri 1), 2) e 3), c'è l'obbligo di corrispondere al convivente che non sia in grado di provvedere alle proprie necessità un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità economiche dell'obbligato, al numero di anni di convivenza e alla capacità lavorativa di entrambe le parti.
L'obbligo di cui al primo comma cessa qualora l'avente diritto contragga matrimonio o un nuovo patto di convivenza»."


 
 
 
Valentini Alessio.