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Dal sito della Prefettura UTG di Avellino si riporta la circolare Prot. n. 1728/S.E. del 15 aprile 2013 ad "Oggetto: Elezioni comunali di domenica 26 e lunedì 27 maggio 2013. Adempimenti connessi alla presentazione delle candidature.
In vista delle consultazioni elettorali di cui all'oggetto, si reputa opportuno rammentare alcuni adempimenti e principi interpretativi inerenti alla fase di presentazione delle candidature.
1) Adempimenti connessi alla presentazione delle candidature.
In vista della presentazione delle liste e delle candidature per le consultazioni del 26 e 27 maggio 2013, presentazione che si rammenta avrà luogo dalle ore 8 alle ore 20 di venerdì 26 aprile e dalle ore 8 alle ore 12 di sabato 27 aprile 2013, si ritiene opportuno richiamare le disposizioni contenute nell'ultimo comma degli articoli 28 e 32 del Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570, in base alle quali il segretario comunale deve curare la trasmissione di ogni lista per le elezioni comunali alla competente Commissione o Sottocommissione Elettorale Circondariale entro lo stesso giorno in cui la medesima è stata presentata.
Appare raccomandabile ai segretari comunali di procedere, al momento della ricezione delle liste, ad un controllo sostanziale della documentazione depositata non omettendo di far rilevare quelle irregolarità che gli siano dati di conoscere, come, ad esempio, se le firme dei presentatori non siano debitamente autenticate, se non risulti documentato che i presentatori stessi siano elettori iscritti nelle liste del Comune, ecc..
Le Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali dovranno esaminare le candidature entro il giorno successivo a quello in cui scade il termine per la loro presentazione, vale a dire entro domenica 28 aprile 2013 (artt. 30 e 33 del citato D.P.R. n. 570/1960).
Pertanto, al fine di evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che si sia potuto procedere all'esame di tutte le candidature e le liste presentate, si invitano i sigg. Presidenti dei predetti uffici, in conformità ai suggerimenti riportati nelle apposite istruzioni del Ministero dell'Interno, di valutare l'opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole liste man mano che le stesse perverranno.
2) Possibilità di delegare le funzioni inerenti alla ricezione delle candidature in caso di convenzione fra più Comuni per i servizi di segreteria.
Allorchè più Comuni interessati alle consultazioni elettorali amministrative usufruiscano, in virtù di apposite convenzioni tra loro, di servizi di segreteria assicurati da un unico segretario comunale, si ritiene che in tal caso, stante l'obiettiva impossibilità di assicurare la propria presenza in più luoghi contemporaneamente, il segretario comunale potrà delegare l'attività di ricezione delle candidature ad un altro impiegato del Comune, previo assenso del Sindaco e comunicazione a questa Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo.
3) Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104: "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo". Contenzioso elettorale.
Sulla riforma del contenzioso endoprocedimentale - si vedano al riguardo le circolari prefettizie n. 1263/S.E. del 2 marzo 2011 e n. 1556/SE del 5 ottobre 2012 consultabili nell'area "circolari prefettizie" del sito istituzionale di questa Prefettura
Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale dello Stato
www.prefettura.it/avellino - si reputa opportuno richiamare sinteticamente l'attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni contenute nel Capo II del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante il nuovo codice del processo amministrativo, che disciplinano la tutela anticipata avverso gli atti preparatori delle elezioni amministrative.
In particolare l'articolo 129 del succitato c.p.a., come novellato dall'articolo 1 el D.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, che disciplina il giudizio avverso gli atti di esclusione del procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali nonché per quelle relative al rinnovo del membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, statuisce , tra l'altro, che:
- la legittimazione a impugnare immediatamente gli atti endoprocedimentali è riconosciuta a tutti coloro che hanno un'immediata lesione del diritto a partecipare al procedimento elettorale preparatorio;
- l'impugnativa deve essere proposta, avanti al T.A.R. competente, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati;
- la conseguente sentenza in forma semplificata del T.A.R. deve essere resa entro i successivi tre giorni e può essere appellata entro due giorni;
- la sentenza del Consiglio di Stato interviene entro tre giorni.
Tale normativa contribuisce a garantire la regolarità del procedimento elettorale, assicurando i tempi tecnici per la corretta stampa e l'affissione del manifesto con le liste ammesse.
In tale ottica, quindi, è stato differito all'ottavo giorno antecedente le elezioni il termine ultimo, precedentemente fissato al quindicesimo giorno, per l'affissione del predetto manifesto in occasione di elezioni comunali, provinciali e regionali.
Si sottolineano, infine, le disposizioni che prescrivono, per il contenzioso endoprocedimentale, l'onere del ricorrente di notificare, a pena di decadenza, sia il ricorso di primo grado che quello d'appello all'Ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax.
p. Il Prefetto Il Vice Prefetto Vicario - Amabile -."

 
 
 
Valentini Alessio.