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elettorale

Dal sito della Prefettura UTG di Avellino si riporta la circolare PROT. N. 1656/S.E. del 18 febbraio 2013 ad:"OGGETTO: Elezioni politiche di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013. Adempimenti degli uffici elettorali di sezione.
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Con la presente, si richiamano di seguito alcuni tra gli adempimenti correlati alla organizzazione e al funzionamento degli uffici elettorali di sezione, in occasione delle elezioni politiche, rammentando che le operazioni di votazione si svolgono nelle giornate di domenica 24 febbraio 2013, dalle ore 8,00 alle ore 22,00, e di lunedì 25 febbraio, dalle ore 7,00 alle ore 15,00.
Per tutti gli aspetti di maggior dettaglio, si fa rinvio alla pubblicazione n. 6 - serie elezioni politiche - recanti istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, che saranno fornite ai presidenti di seggio su supporto cartaceo e che sono già da tempo presenti sul sito del Ministero dell'Interno www.interno.it e di questa Prefettura www.prefettura.it/avellino.
INDICE
a) Ammissione presso il seggio dei rappresentanti di lista designati da persone autorizzate dai delegati delle liste
b) Responsabilità dei componenti di seggio
c) Dati personali trattati da scrutatori e rappresentanti: limiti e doveri
d) Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini
e) Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli elettori alla votazione
f) Ammissione al voto di elettori non deambulanti o portatori di handicap
g) Speditezza e regolarità delle operazioni di voto
h) Rilevazioni inerenti alla partecipazione al voto. Comunicazione dei risultati dello scrutinio
Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale dello Stato
i) Trasmissione da parte dei presidenti di seggio dei plichi contenenti le liste utilizzate per la votazione, le schede residuate ed i registri per l'annotazione del numero delle tessere elettorali
l) Orari di scrutinio
m) Principio di salvaguardia della validità del voto
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a) Ammissione presso il seggio dei rappresentanti di lista designati da persone autorizzate dai delegati delle liste
I delegati delle liste dei candidati per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno facoltà di designare due rappresentanti di lista, di cui uno effettivo e l'altro supplente, presso ciascun ufficio sezionale.
Tali designazioni, oltre che dai delegati delle liste, possono essere effettuate da persone autorizzate dai delegati stessi in forma autentica (cosiddetti subdelegati).
Le designazioni di che trattasi, qualora non vengano presentate entro venerdì 22 febbraio 2013 al segretario del Comune, che ne cura la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio, possono essere effettuate anche direttamente ai singoli presidenti degli uffici sezionali, il sabato pomeriggio o la mattina stessa della votazione, purché prima che abbiano inizio le operazioni di voto.
Pertanto, i presidenti di seggio, in sede di esame della regolarità delle designazioni dei rappresentanti di lista operate, in particolare, dai suddetti subdelegati, debbono considerare valide tali designazioni se autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e se accompagnate da una fotocopia, anche non autenticata, della predetta autorizzazione a designare, rilasciata dai delegati agli stessi subdelegati.
b) Responsabilità dei componenti di seggio
Durante l'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dell'art. 40, comma 3, del D.P.R. 361/1957, tutti i membri dell'ufficio elettorale di sezione, ivi compresi i rappresentanti delle liste dei candidati, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali e, anche in
ragione di tale qualifica, possono incorrere nelle responsabilità di natura penale specificamente previste dal D.P.R. 361/1957.
c) Dati personali trattati da scrutatori e rappresentanti: limiti e doveri.
E' il caso di evidenziare altresì i contenuti dei provvedimenti adottati nel corso degli anni dal Garante per la protezione dei dati personali a seguito dell'entrata in vigore del codice approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (provvedimenti in data 12 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004; 7 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2005; 10 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2013), con i quali sono stati ribaditi dei limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che tanto gli scrutatori quanto i rappresentanti dei partiti o gruppi politici sono tenuti ad osservare, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In tale contesto, è illegittima la compilazione da parte dei predetti soggetti di elenchi di persone astenutesi dalla partecipazione al voto.
d) Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
Ai sensi del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 30 maggio 2008, n. 96, "è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".
Gli eventuali contravventori al divieto sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro.
La normativa ha inteso tutelare l'espressione della manifestazione di voto e prevenire il fenomeno del cd. "voto di scambio", inibendo all'elettore di acquisire e documentare a terzi la prova tangibile del voto espresso, attraverso la registrazione filmata o fotografica del proprio voto.
Al riguardo, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione inviterà l'elettore, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le predette apparecchiature di cui sia al momento eventualmente in possesso, le quali - unitamente ai citati documenti - saranno restituite all'elettore dopo l'espressione del voto, previa annotazione in un apposito registro della presa in consegna e della successiva restituzione.
Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale dello Stato
I presidenti degli uffici elettorali di sezione dovranno affiggere in modo visibile, in ogni sezione elettorale, in numero congruo o almeno in un esemplare per sezione, un apposito avviso che richiami il divieto stabilito dal predetto decreto legge, del seguente tenore:
"NON SI POSSONO INTRODURRE ALL'INTERNO DELLE CABINE ELETTORALI TELEFONI CELLULARI O ALTRE APPARECCHIATURE IN GRADO DI FOTOGRAFARE O REGISTRARE IMMAGINI.
CHIUNQUE CONTRAVVIENE A QUESTO DIVIETO E' PUNITO CON L'ARRESTO DA TRE A SEI MESI E CON L'AMMENDA DA 300 A 1.000 EURO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE 1° APRILE 2008, N. 49, CONVERTITO DALLA LEGGE 30 MAGGIO 2008, N. 96".
Il rispetto del divieto potrà essere garantito attraverso l'esercizio da parte del presidente dell'ufficio elettorale di sezione dei poteri attribuitigli dall'articolo 44 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.
In ogni caso, ai fini del rispetto del divieto, le forze di polizia e la polizia giudiziaria potranno esercitare i normali poteri previsti dalla normativa, anche al di fuori del seggio.
Nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini dell'espressione del proprio voto, in violazione, quindi, del principio di libertà e segretezza del voto stesso, si ritiene che possa farsi applicazione della fattispecie di cui all'art. 62 del D.P.R. n. 361/1957. In particolare, la scheda di voto, anche nel caso in cui sia stata già votata, dovrà comunque essere annullata e l'elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi gli eventuali provvedimenti, ad esempio di sequestro della scheda stessa, disposti nei confronti dell'elettore dall'Autorità di Forza pubblica in servizio di vigilanza.
Per quanto riguarda infine la predisposizione del "registro" di cui al comma 3 del predetto art. 1 si fa presente che un congruo numero di copie di tale documento viene inviato, unitamente al restante materiale elettorale, alle SS.LL. per la successiva distribuzione agli uffici elettorali di sezione.
e) Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli elettori alla votazione.
Potranno essere ammessi a votare gli elettori muniti della tessera elettorale personale, unitamente ad un documento di identificazione, solo dopo che il presidente abbia controllato che sulla stessa non vi sia già il bollo di un'altra sezione con la data dell'elezione in svolgimento, che proverebbe che l'elettore ha già esercitato il diritto di voto.
Conseguentemente uno scrutatore dovrà apporre sulla stessa tessera elettorale, all'interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data, mentre un altro scrutatore provvederà ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro in dotazione al seggio (art. 12 D.P.R. n. 299/2000) ove dovrà essere, altresì, riportato, a fianco del numero della tessera elettorale, il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso (salvo il caso ovviamente di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione stessa a norma di legge, come i rappresentanti di lista, i componenti del seggio, i militari, ecc.).
Oltre all'annotazione nelle liste elettorali sezionali, gli scrutatori prenderanno nota sul registro delle tessere elettorali - attraverso il sistema della "spunta" numerica progressiva - anche del numero di elettori che - pur avendo avuto annotato il numero della tessera elettorale nel registro - non hanno partecipato, per qualsiasi motivo, ad una, ad alcune o a tutte le consultazioni che si svolgono contemporaneamente presso il seggio.
Infine, ove si presenti a votare un elettore iscritto nelle liste elettorali della sezione, ma privo della tessera elettorale o del duplicato, il quale esibisca, al fine dell'ammissione al voto per quella singola consultazione, un attestato sostitutivo della tessera rilasciato ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 299/2000, si precisa che il presidente non dovrà considerarlo, in sede di accertamento dei votanti, nel numero di coloro che hanno votato in base a sentenza o attestazione, perchè solo questi ultimi devono essere sommati ai votanti iscritti nelle liste di sezione.
Tali adempimenti rivestono particolare importanza sia per verificare il numero di coloro che hanno votato nella sezione, sia per eliminare ogni possibilità di un'eventuale duplicazione di voto.
Non devono essere conteggiati tra i votanti gli elettori che, dopo la registrazione, si rifiutino di ritirare le schede.
Nel caso, invece, che l'elettore, dopo la registrazione e dopo aver ritirato le schede, senza entrare in cabina, le riconsegni al presidente del seggio, si configura l'ipotesi prevista nell'art. 62 del D.P.R. n. 361/1957. Pertanto, il presidente del seggio dovrà conteggiare l'elettore tra i votanti e dovrà dichiarare la nullità di tali schede (cfr. circolare n. 1625/SE del 30 gennaio 2013).
Successivamente, il presidente consegna all'elettore la matita copiativa e le schede spiegate, raccomandandogli di non sovrapporle al momento dell'espressione del voto, al fine di evitare che il segno tracciato su una scheda si riproduca sulla scheda sottostante, e di non apporre più di un segno di voto sulle schede relative alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
In relazione alle elezioni politiche, il presidente dovrà porre la massima attenzione nella consegna delle schede per il Senato, accertando, attraverso l'annotazione riportata sulla lista sezionale, se l'elettore abbia diritto di voto anche per il Senato, avendo compiuto il 25° anno di età entro il 24 febbraio 2013, primo giorno di votazione.
Una volta espresso il voto, l'elettore riconsegna le schede debitamente piegate al presidente, che provvede ad inserirle nelle rispettive urne.
f) Ammissione al voto di elettori non deambulanti o portatori di handicap.
Il presidente del seggio presso il quale si presenti a votare un cittadino non deambulante non iscritto in quelle liste sezionali dovrà accertare che il medesimo sia in possesso della tessera elettorale, da cui risulti la qualità di elettore di quello stesso comune, nonché di un'attestazione medica, rilasciata dall'Azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, o della copia autentica della patente speciale di guida, purchè dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. I nominativi di tali elettori dovranno essere aggiunti in calce alle liste sezionali e le attestazioni mediche dovranno essere allegate al verbale di seggio, nel quale dovrà altresì prendersi nota della relativa ammissione al voto.
L'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede, peraltro, che un accompagnatore di fiducia, che sia iscritto nelle liste elettorali, segua in cabina l'elettore portatore di handicap ove quest'ultimo sia impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
L'accompagnatore prescelto potrà esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera elettorale sarà fatta apposita annotazione a cura del presidente del seggio.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 55, secondo comma, del D.P.R. n. 361/1957, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, le categorie di persone aventi diritto al voto assistito (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) beneficiano di un ampliamento delle modalità di esercizio di tale diritto, potendo scegliere come accompagnatore un elettore di qualsiasi comune della Repubblica e potendo altresì richiedere ai comuni di rispettiva iscrizione elettorale di provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale mediante
apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla "AVD"), nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di riservatezza personale, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Pertanto, l'elettore dovrà essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:
a) quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il sopraccennato simbolo o codice;
b) quando l'impedimento fisico sia evidente;
c) quando esibisca l'apposito certificato medico, rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale.
Si richiama, al riguardo, l'attenzione dei sig. dirigente dell'Azienda Sanitaria Locale in indirizzo in ordine all'esigenza di una chiara ed univoca compilazione dei certificati di cui trattasi da parte dei funzionari medici designati, tale da non ingenerare dubbi o perplessità nei presidenti di seggio circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al voto "assistito".
g) Speditezza e regolarità delle operazioni di voto.
Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si richiama l'attenzione delle SS.LL. circa la necessità di sensibilizzare i presidenti degli uffici elettorali di sezione affinchè sia predisposta ogni idonea misura per evitare il verificarsi di situazioni che possano rallentare la procedura di voto all'interno del seggio, con conseguenti perdite di tempo penalizzanti per gli elettori in attesa di votare e per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.
In particolare, si segnala l'esigenza che eventuali contestazioni, presentate nel corso delle operazioni di voto da parte degli elettori, siano verbalizzate in maniera sintetica e senza ritardo.
Al fine di non intralciare il regolare svolgimento delle operazioni di voto, si ritiene opportuno che, dopo l'annotazione nel verbale delle generalità dell'elettore e del motivo del reclamo o la protesta, vengano allegati eventuali scritti.
h) Rilevazioni inerenti alla partecipazione al voto. Comunicazione dei risultati dello scrutinio.
Si reputa opportuno rammentare sinteticamente gli orari di rilevazione delle percentuali dei votanti concernenti le elezioni di cui all'oggetto.
La comunicazione relativa all'affluenza degli elettori alle urne dovrà essere trasmessa sia nel corso della votazione che alla chiusura della votazione medesima ed essere riferita rispettivamente ai seguenti giorni e orari:
- domenica 24 febbraio 2013 (primo giorno di votazione): entro ore 12.00, entro ore 19.00 ed alle ore 22.00 (quest'ultima al termine del primo giorno di votazione) - notizie sul dato assoluto dei votanti (solo totale);
- lunedì 25 febbraio 2013 (secondo giorno di votazione): alle ore 15.00 saranno trasmessi i dati definitivi sui votanti alla chiusura delle operazioni di votazione distinti in maschi, femmine e totale per Camera e Senato.
Le notizie sopraindicate dovranno essere fornite nel suo complesso.
Al riguardo, si sottolinea la necessità che detti dati pervengano con assoluta celerità dovendo questo ufficio fare analoga comunicazione al Ministero dell'Interno.
Si ritiene, pertanto, opportuno che codeste amministrazioni locali, nell'ambito della propria autonomia, organizzino un efficace e puntuale sistema di raccolta dati e di loro immediata trasmissione a questa Prefettura non appena tali dati pervengano al comune.
Attesa la complessità e la delicatezza dei meccanismi elettorali si confida nella consueta, fattiva collaborazione delle SS.LL. affinchè venga garantita la regolarità e tempestività del procedimento di raccolta dei risultati ufficiosi delle consultazioni.
Nel corso della riunione di servizio di giovedì 21 febbraio 2013, saranno illustrate le modalità di trasmissione per via telematica dei dati predetti e consegnato un apposito blocco di comunicazioni al fine di agevolare la raccolta degli stessi presso gli uffici elettorali di sezione.
i) Trasmissione da parte dei presidenti di seggio dei plichi contenenti le liste utilizzate per la votazione, le schede residuate ed i registri per l'annotazione del numero delle tessere elettorali.
Prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio dovranno essere consegnati al tribunale o alle sezioni distaccate di tribunale - esclusivamente per il tramite del comune - i plichi contenenti le liste di votazione, le schede avanzate, nonchè i registri maschili e femminili utilizzati per l'annotazione del numero di tessera elettorale di ogni votante, secondo le indicazioni puntualmente riportate nella circolare dello scrivente n. 1637/SE in data 5.2.2013.
Tanto premesso, si raccomandano le SS.LL. di dare puntuale attuazione alle direttive di cui sopra e di vigilare affinchè la raccolta, l'inoltro e la consegna dei plichi vengano effettuati con la massima cura, mediante gli appositi moduli di consegna, al fine di evitare l'eventuale lacerazione dei plichi stessi e la conseguente dispersione degli atti in essi contenuti, invitandoli nel contempo a voler opportunamente sensibilizzare tutti i presidenti di seggio sull'importanza dei suddetti adempimenti, necessari per assicurare la regolarità delle operazioni elettorali.
l) Orari di scrutinio.
Le operazioni di scrutinio inizieranno nella stessa giornata di lunedì 25 febbraio, dopo la chiusura delle operazioni di votazione ed appena ultimati l'accertamento del numero dei votanti e le altre operazioni preliminari allo scrutinio.
Ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, il presidente di seggio, dopo aver completato le operazioni di cui sopra per tutte le consultazioni in svolgimento, eseguirà prima lo spoglio delle schede relative alla elezione del Senato e, in prosieguo, quelle relative alla Camera dei deputati.
m) Principio di salvaguardia della validità del voto.
Si ritiene di richiamare l'attenzione sul principio fondamentale di salvaguardia della validità del voto sancito dall'articolo 69 del D.P.R. n. 361/1957.
Tali norme stabiliscono, com'è noto, che la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere la volontà effettiva dell'elettore, fatti salvi i casi di schede non conformi a legge, o che non portano la firma o il bollo dell'ufficio elettorale di sezione, o, infine, di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
In base al principio del favor voti, il voto, ancorchè non espresso nelle forme previste dal legislatore, può ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell'elettore (univocità del voto) e, dall'altro, per le modalità di espressione, esso non sia riconoscibile.
Parimenti, i segni superflui, quelli eccedenti la volontà di indicare un determinato simbolo, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati non sono vicende idonee a determinare la nullità del voto, tranne che non risulti
Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale dello Stato
con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore.
A tali fini, si evidenzia la disposizione del secondo periodo dell'art. 69 del D.P.R. 361 del 1957, introdotta dall'art. 1, comma 1-ter, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, come convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 161, in base alla quale, nel caso di segno tracciato su più simboli, il voto deve essere attribuito alla lista su cui insiste la parte prevalente del segno.
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Si pregano le SS.LL. di voler rendere edotti di quanto sopra i Presidenti di seggio, anche mediante consegna agli stessi di fotocopia della presente circolare, significando la fondamentale importanza dei rigoroso rispetto di quanto suesposto, al fine di tutelare il diritto al voto di tutti i cittadini.
p. Il Prefetto Il Vice Prefetto Vicario - Amabile -."

 
 
 
Valentini Alessio.