testata per la stampa della pagina
stato civile

Solo su espressa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, l'Ufficiale dello Stao Civile, e comunque qualsiasi pubblico ufficiale, puo' rilasciare informazioni e/o notizie sulla stato di adozione di una persona.
Dalla newsletter del Garante per la privacy del 23 gennaio 2013 n.368 si riporta il chiarimento fornito dallo stesso a seguito del suo intervento su un caso sottoposto da un uomo che contestava al Comune di aver rilasciato ai suoi  parenti  la copia integrale del suo atto di nascita con incluse le informazioni sul provvedimento giudiziario riguardante la sua adozione.
"Tutele rafforzate per le informazioni sulle adozioni
Le attestazioni di stato civile non devono riportare indicazioni sulla maternità e la paternità del minore adottato
"Qualunque attestazione di stato civile  riferita ad una persona adottata deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e senza l'annotazione della sentenza di adozione. Le notizie sullo stato di adozione di una persona possono essere fornite da un ufficiale pubblico solo su espressa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
Lo ha chiarito il Garante intervenendo su un caso [doc. web n. 2187244]sottoposto da un uomo che contestava al Comune di aver rilasciato ai parenti dell'interessato la copia integrale del suo atto di nascita con incluse le informazioni sul provvedimento giudiziario riguardante la sua adozione. I funzionari comunali ritenevano che la consegna del documento recante le informazioni sull'adozione fosse giustificata dalla necessità degli eventuali eredi di poter difendere i propri diritti in sede giudiziaria.
L'Autorità, interpellata dal Difensore Civico a cui  aveva chiesto aiuto l'interessato, ha però spiegato che la normativa vigente prevede una particolare protezione dei dati sulle adozioni: qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato può essere rilasciata solo con l'indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore. La legge prevede, infatti, che le indicazioni sul rapporto di adozione possano essere fornite solo su espressa autorizzazione dell'autorità giudiziaria. L'ufficiale di stato civile del Comune avrebbe quindi commesso una illecita comunicazione di dati personali a soggetti diversi dal diretto interessato.
Il Garante ha quindi vietato ai parenti dell'uomo l'ulteriore utilizzo delle informazioni sull'adozione contenute nella copia dell'atto di nascita. Ha poi prescritto al Comune di fornire al proprio personale di stato civile adeguate istruzioni per evitare che si commettano ulteriori violazioni sui dati relativi alle persone adottate. Il provvedimento è stato inoltre trasmesso all'autorità giudiziaria che potrà valutare gli eventuali illeciti penali commessi."
- Le attestazioni di stato civile non devono riportare annotazioni sulle adozioni - 8 novembre 2012




 
 
 
Valentini Alessio.