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elettorale

Dal sito della Prefettura di Avellino Ufficio Territoriale dello Stato si riporta la circolare:" Prot. n. 1601/S.E. del 14 gennaio 2013. OGGETTO: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013.
Esercizio del diritto di elettorato attivo da parte dei detenuti.
Funzionamento dei relativi seggi speciali.
Com'è noto, la normativa vigente consente a determinate categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (normale o speciale o "volante") nell'ambito dello stesso comune di iscrizione elettorale o di altro comune, previa comunque l'esibizione della tessera elettorale.
Fra tali categorie rientrano i detenuti aventi diritto al voto i quali, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono ammessi ad esercitare tale diritto nel luogo di reclusione o custodia preventiva ubicato nell'ambito territoriale interessato alla consultazione, sempre che i detenuti stessi siano elettori per la consultazione di cui trattasi. In occasione delle prossime elezioni politiche i detenuti potranno votare in qualsiasi luogo di detenzione si trovino purchè iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune del territorio nazionale.
Si richiamano i principali adempimenti del procedimento:
1) l'interessato, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, e quindi non oltre giovedì 21 febbraio 2013, per il tramite del direttore dell'Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, recante in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore;
2) il sindaco in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:
 ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
 a rilasciare immediatamente all'interessato una attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione, che varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale, dovrà essere trasmessa con il mezzo più rapido e sicuro e quindi anche mediante telegramma, telefax o posta certificata;
 a rimettere, nel caso di elettori detenuti presso Istituti ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali altri comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione con l'indicazione dell'Istituto o altra struttura penitenziaria;
3) il sindaco del comune in cui ha sede il luogo di detenzione dovrà compilare un elenco, eventualmente distinto per maschi e femmine, dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale.
Quest'ultimo elenco dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio, il giorno precedente quello della votazione, per la consegna al presidente del seggio speciale.
Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale, da costituire ai sensi dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n.136. La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere effettuata il giorno che precede le consultazioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso l'istituto di detenzione o custodia preventiva.
Le funzioni del seggio speciale - alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti delle liste, se designati presso la sezione elettorale, che ne abbiano fatto richiesta - sono limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e alla consegna delle schede votate all'ufficio elettorale di sezione sopracennato, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello degli elettori detenuti risultati votanti e iscritti in apposita lista aggiunta da allegare a quella di sezione.
Ai sensi dell'art. 9, comma 11, della legge 136/1976, qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco del comune, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua.
Si precisa che gli agenti di custodia, rientrando nel novero delle categorie di cui all'art. 49 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dell'art. 1, lett. f) del decreto-legge n. 161 del 1976, convertito nella legge n. 240 del 1976, sono ammessi a votare presso qualsiasi sezione elettorale del comune in cui si trovano per causa di servizio, ma non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti secondo le modalità prima indicate.
Si rammenta, infine, che presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono uffici distaccati di sezione, tra cui quelli costituiti presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva, dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio.
Nel richiamare la particolare attenzione sui suddetti adempimenti, per quanto di rispettiva competenza, si invitano le SS.LL. a svolgere opera di sensibilizzazione affinchè venga effettuata una efficace e preventiva informazione nei confronti di tutti i detenuti e venga altresì agevolata al massimo la partecipazione al voto delle predette categorie di elettori, con le modalità consentite dalla legge.
Ciò anche in linea con la risoluzione (numero 8-00126) approvata in data 11 dicembre 2012 dalle Commissioni Riunite (I e II) della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
p. Il Prefetto Il Vice Prefetto Vicario - Amabile -."

 
 
 
Valentini Alessio.