testata per la stampa della pagina

 Dal 1° gennaio 2013 è in vigore la legge 10 dicembre 2012 n. 219 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali", pubblicata sulla G.U. n. 293 del 17/12/2012: sono state introdotte sostanziali modifiche alla disciplina del riconoscimento di filiazione, così come era prevista dal codice civile, è stato delegato il Governo alla modifica delle disposizioni vigenti secondo i principi affermati nel nuovo testo, è stato modificato l'art. 35 del dpr 396/2000, è stato previsto che entro sei mesi si dovranno apportare le necessarie modifiche al regolamento dello stato civile.
Il Ministero dell'Interno, con la Circolare n. 33 del 24 dicembre 2012, ha diramato tempestivamente, ben prima dell'entrata in vigore della nuova legge, le istruzioni agli ufficiali dello stato civile al fine di applicare correttamente le innovazioni introdotte dal legislatore.
Nella legge 219/2012 viene affermato il principio fondamentale della totale equiparazione tra figli legittimi e naturali, tanto che proprio queste parole sono destinate a scomparire nei codici e nei testi normativi, sostituite, in tutti i casi, dall'unica parola "figli", salvo l'utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel matrimonio» o di «figli nati fuori del matrimonio» quando si tratti di disposizioni a essi specificamente relative .
Riguardo poi al riconoscimento di filiazione,  cambia l'età in cui il figlio riconosciuto potrà intervenire per prestare il proprio assenso: fino a quattordici sarà necessario il consenso del genitore che per primo aveva effettuato il riconoscimento, dopo i quattordici anni sarà il figlio stesso a prestare il proprio assenso, modificando l'età di sedici anni prevista del vecchio testo.
Viene prevista la possibilità di riconoscere un figlio senza avere ancora compiuto i sedici anni di età, previa autorizzazione del Tribunale, che valuterà tenendo conto dell'interesse del figlio: si sottolinea, in proposito, che il limite dei sedici anni per il riconoscimento era considerato  norma inderogabile di ordine pubblico. Il Ministero dell'Interno, nella citata circolare, precisa che sarà cura dell'interessato infrasedicenne, intenzionato ad effettuare il riconoscimento, presentarsi dall'ufficiale dello stato civile munito di copia autentica del provvedimento giudiziale di autorizzazione.
E' prevista inoltre la possibilità di riconoscimento dei figli incestuosi, previa autorizzazione del Tribunale per i Minorenni.
Il Ministero chiarisce  che l'abrogazione delle norme in materia di legittimazione comporta che, nel caso del matrimonio tra genitori che avevano già riconosciuto il figlio, non troverà più applicazione l'at. 33 primo comma del dpr 396/2000, che prevedeva l'attribuzione del cognome paterno, ma si dovrà seguire la disciplina prevista dall'art. 262 c.c.
Tra le diverse novità, sicuramente la modifica dell'art. 35 del dpr 396/2000 sarà quella meno gradita agli ufficiali dello stato civile, in quanto rimette in vita la possibilità di riportare più nomi, separati da virgola, dando rilevanza solamente al primo. Come precisato anche dal Ministero, l'attribuzione del nome alla persona può contemplare più prenomi, fino ad un massimo di tre, eventualmente separati da virgola: solamente i prenomi indicati prima della virgola, dovranno essere riportati negli estratti e certificati. Tutto ciò, ovviamente, per i nomi che verranno imposti dopo l'entrata in vigore della legge, senza alcuna conseguenza per i nomi imposti in precedenza, che non vengono toccati dalle nuove disposizioni.  In realtà, si tratta di un ritorno all'antico, di una procedura che aveva creato solamente disguidi, difficoltà e problemi ai cittadini interessati ed ulteriore lavoro agli ufficiali di stato civile, della quale, sinceramente, non si sentiva la mancanza.  
Indubbiamente gli ufficiali di stato civile sono direttamente coinvolti nell'applicazione delle nuove disposizioni e nelle procedure conseguenti: occorrerà grande attenzione e professionalità, considerando le importanti modifiche introdotte dalla nuova legge. Sarà necessario segnalare ogni situazione o caso particolare od ipotesi controversa, al fine di trovare la soluzione più adeguata: sarà cura di Anusca seguire l'evoluzione e l'applicazione pratica della nuova normativa, comunicando al Ministero le problematiche e le criticità emerse e, nel contempo curare l'aggiornamento degli ufficiali di stato civile sull'argomento, sia diffondendo informazioni e suggerimenti in merito, che avviando iniziative specifiche di aggiornamento.

RENZO CALVIGIONI - ESPERTO ANUSCA

 
 
 
Valentini Alessio.