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Dal sito del Ministero Affari esteri si riporta la scheda informativa su:"
È una dichiarazione che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la P.A. e con i gestori di pubblici servizi. Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all'autocertificazione è rimesso alla discrezionalità di quest'ultimo.
Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive, di cui all'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183. A decorrere da tale data i certificati avranno pertanto validità solo nei rapporti tra privati, mentre le Amministrazioni Pubbliche non potranno più chiedere o accettare i certificati, che dovranno essere sempre sostituiti da autocertificazioni.
Le norme sull'autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, nonché ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.
Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 possono essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto oppure possono essere presentate o inviate già sottoscritte purché ad esse sia allegata una copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore.

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445/2000)
Possono essere comprovati, tramite dichiarazione, i seguenti stati:
data e il luogo di nascita; 
residenza; 
cittadinanza; 
godimento dei diritti civili e politici; 
stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
stato di famiglia; 
esistenza in vita; 
nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; 
iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 
appartenenza a ordini professionali; 
titolo di studio, esami sostenuti; 
qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; 
assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; 
stato di disoccupazione; 
qualità di pensionato e categoria di pensione; 
qualità di studente; 
qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 
tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; 
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
qualità di vivenza a carico; 
tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Nessuna imposta di bollo deve essere corrisposta dal cittadino quando l'uso dell'atto è esente, per legge, dalla stessa.
Le istanze e le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione possono essere inviate anche per fax e per via telematica.

2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000)
Gli interessati possono ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per tutti gli stati, fatti e qualità personali di cui siano a diretta conoscenza.
Tale dichiarazione può riguardare anche circostanze relative ad altri soggetti, di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, nonché la conformità all'originale di copie di atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione, di copie di pubblicazioni, di copie di titoli di studio o di servizio, ovvero di copie di documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
La possibilità di avvalersi dell'autocertificazione non è mai ammessa per i certificati:
medici; 
sanitari; 
veterinari; 
di origine; 
di conformità CE; 
marchi o brevetti.
Qualora le amministrazioni abbiano dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni, sono tenute a effettuare i controlli necessari.
Nel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti grazie a provvedimenti basati su dichiarazioni non veritiere."


 
 
 
Valentini Alessio.