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doc, amministrativa

 Si riporta dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri   - Rapporti con il Parlamento - l'interrogazione parlamentare a risposta immediata  sulla decertificazione amministrativa:
"MURO Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.  Per sapere - premesso che:
 l'ultima legge di stabilità (legge n. 183 del 2011), tra le altre disposizioni, ha introdotto alcune norme riguardo le certificazioni e le dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni), rendendo più efficaci le innovazioni istituite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e, più precisamente, ha disposto che i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione riguardanti stati, qualità o fatti sono utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati, con la conseguenza che nei rapporti verso gli enti pubblici e i gestori di pubblici servizi non si devono più presentare certificati ma solo, se ne ricorre il caso, autocertificazioni;
ed ancora, che sui certificati per le transazioni private deve essere inoltre riportata, pena la nullità dell'atto, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi", infatti, precisa il testo di legge: "Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive (...), nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato";
i certificati attestanti stati, qualità personali o fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata, mentre gli altri hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio (tranne nei casi in cui disposizioni di legge o regolamentari non prevedano dei termini superiori di scadenza);
il cittadino non dovrà, quindi, più richiedere all'ufficio anagrafe i certificati di stato di famiglia, residenza, stato civile o altro, quando la richiesta di quei documenti provenga da un ente pubblico (ad esempio comuni, province, regioni, Inps, Asl e Motorizzazione civile) o da un gestore di servizi pubblici (come Poste, Enel ed altri) che a sua volta non dovrà più richiederne la presentazione;
inoltre, la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà costituisce da parte delle pubbliche amministrazioni o dei privati gestori di pubblici servizi violazione dei doveri d'ufficio;
tali disposizioni, però, hanno indotto in gravissimi errori gli uffici anagrafe del comune e gli uffici dall'Agenzia delle entrate; infatti, i cittadini che hanno promosso cause in materia di assistenza e previdenza obbligatoria - giudizi nei quali, per poter ottenere la prestazione economica richiesta, si necessita di attestazioni rilasciate dagli uffici dall'Agenzia delle entrate e di certificati anagrafici rilasciati dagli uffici anagrafe del comune - a causa di tali errate interpretazioni della norma, stanno incontrando fortissime difficoltà a produrre i documenti necessari per potere presentare ricorso in tribunale o da depositare in udienza;
è di tutta evidenza che il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato dalla legge finanziaria per il 2012 sia stato mal interpretato;
il testo di legge in maniera chiara dispone che il cittadino non dovrà più richiedere all'ufficio anagrafe i certificati di stato di famiglia, residenza, stato civile o altro, quando la richiesta di quei documenti provenga da un ente pubblico (ad esempio comuni, province, regioni, Inps, Asl e Motorizzazione civile) o da un gestore di servizi pubblici (come Poste, Enel ed altri), e gli uffici giudiziari non possono e non sono in nessun caso e in nessun modo considerati pubblica amministrazione;
la distinzione tra i tre poteri fondamentali dello Stato (potere legislativo - potere esecutivo - potere giudiziario) è cosa ampiamente condivisa e pacifica e, quindi, il cittadino italiano che ha presentato, per mezzo del suo difensore, un ricorso dinanzi ad un'autorità giudiziaria per il riconoscimento di prestazioni previdenziali ed assistenziali, ha diritto ad ottenere il rilascio, da parte degli organi competenti, dei certificati anagrafici (certificato di nascita, di residenza, di cittadinanza e di famiglia), nonché delle attestazioni fiscali relative al reddito, atteso che tali documenti sono necessari per ottenere la tutela giurisdizionale di cui ha diritto e che i giudici, in maniera del tutto conforme alle previsioni legislative, non reputano valida, in alcun caso, alcuna forma di autocertificazione;
la situazione allo stato è la seguente: da un lato, gli uffici dell'anagrafe e dell'Agenzia delle entrate insistono nel ritenere che anche la documentazione che deve essere prodotta dinanzi all'autorità giudiziaria può e anzi deve essere sostituita dalle autocertificazioni previste dall'ultima finanziaria; dall'altro, i giudici non riconoscono validità alcuna alle autocertificazioni;
in data 31 gennaio 2012 la Presidenza del Consiglio dei ministri - ufficio per la semplificazione amministrativa confermava che la nuova disciplina degli articoli 40 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, come modificati dall'articolo 15 della legge n. 183 del 2011, non è applicabile alle certificazioni da produrre all'autorità giudiziaria nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali;
nonostante tale comunicazione e nonostante alcune segnalazioni inviate all'Ispettorato per la funzione pubblica, gli uffici comunali e quelli dell'Agenzia delle entrate continuano a rifiutarsi di rilasciare le certificazioni richieste - :
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno assumere iniziative di competenza al fine di evitare un'interpretazione da parte dei pubblici uffici della normativa concernente l'autocertificazione che risulta, secondo gli interroganti, difforme da quanto previsto dalla legge, anche alla luce dei chiarimenti già forniti con la citata nota del 31 gennaio 2012.
(3-02256) (8 maggio 2012)"
La risposta del  ministro Giarda:
 "Il Governo concorda pienamente con le osservazioni e le valutazioni dell'onorevole interrogante -ha detto Giarda. "In effetti le disposizioni introdotte dalla legge di stabilità per il 2012 sanciscono la "impossibilità di produrre certificati agli organi della pubblica amministrazione", tra i quali - è pacificamente riconosciuto da sempre - non rientra l'autorità giudiziaria nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.
Sotto questo aspetto la nuova normativa non ha introdotto alcuna novità, sicchè non ci sarebbe alcuna ragione per mutare ciò che è stato finora.
Le amministrazioni dovranno quindi continuare a rilasciare su semplice domanda i certificati con la dicitura prescritta dalla legge e tali certificati potranno essere richiesti dai giudici e prodotti dagli interessati nei procedimenti giurisdizionali.
In merito alle iniziative volte ad evitare ulteriori interpretazioni distorte della legge da parte di taluni pubblici uffici e per riaffermare quanto già chiarito nella nota del 31 gennaio 2012 del dipartimento della Funzione pubblica, citata dall'onorevole interrogante, si fa presente che, a seguito di segnalazioni di cittadini, sono già stati compiuti dal medesimo Dipartimento interventi di sensibilizzazione nei confronti dell'Agenzia delle entrate e della Direzione centrale per i servizi demografici del ministero dell'interno.
Infine, tenendo conto della necessità di assicurare una univoca applicazione della legge, sarà cura del Governo promuovere ulteriori iniziative al riguardo, tra le quali, in particolare, nel senso auspicato dall'interrogante, la pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della risposta ai quesiti pervenuti in materia e l'emanazione di una apposita circolare interpretativa - ha concluso il ministro".

 
 
 
Valentini Alessio.