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Dalla  newsletter n. 4 dell'aprile 2012 sull'immigrazione  del  Ministero del lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle Politiche di integrazione - si riporta la notizia concernente il rilascio di permesso di soggiorno  ai sensi d.lgs n. 30/2007in base a m atrimonio contratto con persona dello stesso sesso: 
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La Questura di Reggio Emilia ha rilasciato il primo permesso di soggiorno in Italia alla coppia gay a seguito della sentenza storica del tribunale di Reggio Emilia
26 marzo 2012 - Pur essendo la questione del matrimonio tra persone dello stesso sesso di competenza dei parlamenti nazionali, il diritto dell'Unione però disciplina aspetti specifici che sono di sua pertinenza e tra questi quello della libertà di circolazione.
Il tribunale di Reggio Emilia - I sez. Civ. aveva accolto lo scorso febbraio il ricorso di un cittadino uruguayano contro il provvedimento dell'amministrazione italiana con cui gli si negava il riconoscimento del diritto di soggiorno ai sensi del D. Lgs. n. 30/2007, trattandosi di una richiesta fondata sull'esistenza di un matrimonio contratto all'estero tra due persone dello stesso sesso.
Il D. Lgs. n 30/2007, che da attuazione alla Direttiva 2004/38/CE, riconosce il diritto di soggiorno ai familiari (anche stranieri) dei cittadini dell'Unione europea (inclusi i cittadini italiani) purché rientrino in determinate categorie, tra cui, oltre al coniuge, il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione italiana equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione del nostro Paese".
Sulla base di tale disposizione, il diritto al soggiorno del compagno dello stesso sesso di un cittadino comunitario o italiano, è stato fino ad oggi negato non essendo dalla normativa italiana equiparate al matrimonio le unioni registrate.
Il Tribunale, in particolare, aveva affermato che il diritto dell'Unione europea, ha tra i suoi fondamenti la libertà di circolazione nei Paesi membri, il che implica il diritto a veder tutelata l'unione familiare, così come formatasi nel Paese di provenienza. Pur essendo la questione del matrimonio tra persone dello stesso sesso di competenza dei parlamenti nazionali, il diritto dell'Unione però disciplina aspetti specifici che sono di sua pertinenza e tra questi quello della libertà di circolazione.
Scarica la Sentenza Trib. Reggio Emilia" (si rimanda al link della newsletter per approfondimenti. 


 
Valentini Alessio.