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 Lunedì scorso su un importante quotidiano nazionale è stato pubblicato un articolo a firma di un dirigente pubblico che non appartiene ai servizi demografici che sta creando non poche apprensioni invece, ai colleghi dei servizi demografici i quali hanno stipulato contratti di lavoro di collaborazione occasionale autonoma per assumere i rilevatori esterni per il censimento, seguendo lo schema che Anusca ha pubblicato sul proprio sito.
 
      Ciò che sta provocando preoccupazione è l'ipotesi, ventilata dall'Autore dell'articolo, che qualora si sia proceduto all'utilizzo di quella fattispecie contrattuale, invece di un co.co.co, l'Ente, "rischia di subire sanzioni legate al mancato rispetto degli obblighi contributivi Inps (legge 335/1995)." Infatti, sempre secondo l'Autore, la forma contrattuale più idonea per assumere i rilevatori esterni era ed è il co.co.co
 
      Ognuno, ovviamente, è libero di avere una propria opinione ed ogni ente nel rispetto della legge, è autonomo nella proprie decisioni e nella scelta degli strumenti per raggiungere i propri obiettivi. Pur tuttavia, mi sento di poter tranquillizzare i colleghi che hanno assunto i rilevatori esterni mediante la forma di contratto in questione, per questi semplici motivi :
 
-         l'art. 50 D.L. 78/10, nella sua formulazione, lascia agli enti locali la possibilità di individuare la forma flessibile più idonea per assumere i coordinatori ed i rilevatori esterni;
 
-         che fra queste forme flessibili è sicuramente ricompresa la prestazione di collaborazione occasionale autonoma ai sensi dell'art. 2222 c.c.
 
-         che questa tipologia di contratto incontra solo il limite del compenso annuo che non può superare i €. 5.000;
 
-         che la forma contrattuale che prevede contemporaneamente, il limite di €. 5.000 e la durata, che non può superare i 30 gg. annui, è il mini co.co.co e non il co.co.co "puro" che non può incontrare questi limiti proprio per la natura stessa del contratto che presuppone un obiettivo da raggiungere;
 
-         che, i rilevatori, a mio parere, non possono essere assunti con questa tipologia contrattuale perché la loro attività non comporta alcun tipo di coordinamento in quanto può essere svolta in qualsiasi momento (anche nelle ore serali) ed il responsabile UCC ha l'onere di organizzare il servizio di rilevazione (per es. assegnando le zone o le vie o i quartieri ad ogni singolo rilevatore)
 
-         che i rilevatori sono sostanzialmente "pagati a cottimo", in quanto il loro compenso è rapportato non al numero dei questionari restituiti, ma a quelli restituiti e validati dall'Istat. Se si stipulasse un co.co.co e poi, a seguito di una non validazione dei questionari da parte dell'Istat, non si procedesse al pagamento delle competenze, si rischia di aprire un eventuale contenzioso con il rilevatore il quale affermerebbe di aver comunque lavorato;
 
-         il problema di cui sopra diventerebbe ancora più spinoso soprattutto per il fatto che, come giustamente rileva l'autore dell'articolo, in caso di co.co.co, l'ente deve predisporre un cedolino paga, che per la natura del contratto, è mensile. Stante l'attività dei rilevatori, il compenso sarà a consuntivo e previa validazione dei questionari Istat come ricordato, ma se gli predispongo il cedolino ed erogo il compenso e l'Istat non valida i questionari .............?
 
-         Stipulare un co.co.co. per ogni rilevatore esterno comporta per l'ente, notevoli costi organizzativi, economici e finanziari per l'ente il quale, ex lege, non deve avere a proprio carico alcun onere per lo svolgimento del censimento.
 
Particolare attenzione, invece, va posta sui rilievi che l'autore solleva fra il rapporto fra le disposizioni contenute nei bandi predisposti dai comuni per il reclutamento dei rilevatori e la tipologia di contratto utilizzato per la loro assunzione, considerazioni che condivido pienamente.
 
Non è sicuramente questa la sede per esaminare ogni singolo bando ma se questo contiene affermazioni che condizionano l'attività del rilevatore a "tempi e modalità definite dal coordinatore di riferimento", che richiedono "un impegno giornaliero costante" e la "garanzia della presenza presso il Centro comunale e di raccolta" , di caricare i dati rilevati su una postazione informatica predisposta all'interno del Centro di Raccolta e simili, allora qualche problema si pone sull'utilizzo di un contratto di lavoro autonomo occasionale.
 
Stefano Paoli - Esperto Anusca