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elettorale

Si riporta dal sito della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Avellino la circolare
PROT. N. 1421/S.E. del 23 settembre 2011 ad OGGETTO: Rilascio duplicato tessera elettorale smarrita - Esposto del sindacato dei
consumatori "Adoc" - sezione provinciale di Avellino.
Si fa riferimento all'esposto, indirizzato dalla S.V. al Ministero dell'Interno in data 12
giugno 2011, con il quale è stato segnalato che le Prefetture-U.T.G. di Avellino e Napoli,
nell'ambito delle direttive emanate in vista delle consultazioni referendarie dei giorni 12 e 13
giugno 2011, hanno richiamato l'esigenza che, in attuazione della disposizione dell'art. 4,
comma 6, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, il rilascio del duplicato della tessera elettorale
avvenisse previa domanda dell'interessato, corredata della relativa denuncia di smarrimento ai
competenti uffici della pubblica sicurezza.
Al riguardo, si rappresenta che la competente Direzione Centrale dei Servizi Elettorali
del predetto Dicastero ha fatto tenere il seguente avviso:
"Invero, in precedenti circolari emanate da questa Direzione Centrale dei Servizi Elettorali è
stato ritenuto (in un'ottica di semplificazione ed anche argomentando dall'art. 7 del
medesimo D.P.R. n. 299/2000, in base al quale l'elettore è comunque ammesso al voto,
qualora ne abbia diritto, mediante attestato del sindaco) che la denuncia di smarrimento non
fosse da considerare come requisito essenziale per ottenere il nuovo documento e che,
conseguentemente, l'elettore, in luogo della denuncia, potesse presentare una dichiarazione
sostitutiva comprovante lo smarrimento. Tuttavia occorre rilevare come non possa che
competere al Prefetto, quale Autorità provinciale di pubblica sicurezza, valutare se, nel
peculiare contesto ambientale del territorio provinciale, si renda necessario bilanciare il
regolare esercizio dell'elettorato attivo con l'opportuna verifica dell'effettiva intervenuta
circostanza dello smarrimento del documento elettorale di cui trattasi, privilegiando, in tal
caso, un'interpretazione più aderente alla lettera della richiamata norma. Ciò premesso, si è
dell'avviso che le direttive diramate dai Prefetti di Napoli e di Avellino risultano, oltre che
pienamente legittime - rifacendosi al tenore letterale della citata disposizione normativa di
cui all'art. 4 del D.P.R. n. 299/2000 - anche del tutto in sintonia con l'orientamento di questo
Ministero.".
La presente viene inviata anche ai Comuni della provincia per opportuna conoscenza.
p. Il Prefetto Il Vice Prefetto Vicario -Tizzano"