testata per la stampa della pagina

 Bollo: si cambia ancora! L'esenzione si applica non solo ad Equitalia,
ma anche alle sue concessionarie
 
L'Agenzia delle entrate, Direzione Centrale di Roma, ha chiarito che l'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 112/1999, si applica non solo ad Equitalia, ma anche alle società affidatarie del servizio di riscossione tributi (circolare del Ministero dell'interno n. 23 del 6.9.2011); in particolare, l'esenzione dall'imposta di bollo spetta anche a Poste Italiane s.p.a. nel caso in cui sussista un contratto di concessione alla riscossione fra Equitalia (mandante) e Poste Italiane (mandataria).
Tale orientamento, espresso su apposita richiesta del Ministero dell'interno, corregge una precedente interpretazione fornita in risposta ad interpelli proposti alle Agenzia delle entrate di Bologna e Potenza, oltre ad un parere espresso dalla Prefettura di Genova. Contro questi pareri e in linea con quanto affermato dall'Agenzia delle entrate di Roma, si era già espressa l'Agenzia delle entrate di Trento.
Questa in estrema sintesi la storia recente di questa ennesima problematica sollevata da una norma fiscale (viene il dubbio che le scrivano appositamente in maniera poco chiara, così che, nel caos creato dai dubbi interpretativi, si finisca per favorire l'evasione...).
Problema quindi definitivamente risolto? Non è proprio così!... il chiarimento riguarda le società affidatarie di Equitalia (Poste Italiane e non solo), mentre resta non sufficientemente chiarita la questione delle società di riscossione che non sono affidatarie di Equitalia, ma alle quali viene affidato il servizio di riscossione di tributi locali da parte di Comuni, Province, Regioni ed altri enti  pubblici o privati gestori di pubblici servizi locali, il cui elenco nazionale è lunghissimo. Di questi, l'Agenzia delle entrate di Roma non parla espressamente, al contrario della Agenzia delle entrate di Bologna che vi faceva espresso riferimento.
Servirebbe, quindi, un ulteriore intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia delle entrate di Roma; nel frattempo, secondo la mia personalissima opinione (che potrebbe essere smentita anche domani... data la mancanza di qualsiasi certezza in materia fiscale) anche le società di riscossione di tributi locali diverse da Equitalia e dalle sue dirette concessionarie, ma a loro volta concessionarie di amministrazioni pubbliche o enti privati gestori di servizi pubblici, vanno considerate esenti dall'imposta di bollo, in relazione a tale loro funzione di riscossione tributi.
 
Romano Minardi    - ESPERTO ANUSCA