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elettorale

Con la pubblicazione del D.L. 6-7-2011 n. 98 (G.U. 6/7/2011 n.155) convertito in legge con l. 15.7.2011 n.111, ad oggetto: " Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria."
all'art.7 si prevede:
"Art. 7  Election day
1.  A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno.

2.  Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo."