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L'articolo 8, comma 7, lettera f-bis del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, nel testo integrato dalla Legge di conversione, dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, ha inserito il nuovo comma 3-bis; pertanto, ora la legge 15.12.1990, n. 386 "Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari" - art. 8, comma 3-bis, dispone: "L'autenticazione di cui al comma 3 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'autenticazione deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego". Il comma 3, al quale fa riferimento il nuovo comma 3-bis, prevede che la prova dell'avvenuto pagamento dell'assegno emesso senza provvista (in pratica un assegno "scoperto", eventualmente anche protestato) debba essere fornita mediante QUIETANZA LIBERATORIA. Si tratta di quelle frequenti richieste di autenticazione della firma per le quali, finora, i funzionari incaricati dal sindaco non erano competenti (come tutti sanno).Ebbene, ora siamo diventati competenti, come dispone il nuovo comma 3-bis, per cui, eviteremo finalmente, almeno in questo caso, inutili discussioni con i cittadini. La norma usa la stessa terminologia già utilizzata nel caso dell'autentica delle firme di dichiarazioni di alienazione di beni mobili registrati: "l'autenticazione deve essere rilasciata gratuitamente..."; anche in questo caso la disposizione va interpretata nel senso che il comune non può chiedere il pagamento della prestazione (a differenza del notaio, ovviamente...), mentre NON riguarda la normativa fiscale. Pertanto, le autentiche di firma sulle quietanze liberatorie dovranno essere effettuate in bollo da euro 14,62 e con il pagamento dei normali diritti di segreteria. Non è necessario che i dipendenti comunali siano appositamente incaricati dal Sindaco per questa nuova funzione, in quanto, poiché la norma richiama espressamente l'art. 21 del d.P.R. n. 445/2000, ne consegue che tutti i dipendenti già incaricati dal sindaco per le funzioni di cui al richiamato d.P.R. sono da considerarsi automaticamente competenti anche per questa nuova funzione. 
 
Romano Minardi - ESPERTO ANUSCA