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Dal sito del Garante della Privacy si riporta il:"  Parere - 23 marzo 2011   Bollettino del n. 125/marzo 2011,  pag. 0
 
 
[doc. web n. 1801731] vedi anche [parere del 16 febbraio 2011]
ISTAT: Censimento generale della popolazione e delle abitazioni e trattamento di dati sensibili - Presa d'atto del Garante - 23 marzo 2011
Registro dei provvedimenti
n. 111 del 23 marzo 2011
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTO il d.lg. 6 settembre 1989, n. 322;
VISTO il provvedimento del Garante del 16 febbraio 2011, con il quale sono state formulate le valutazioni di competenza in relazione allo schema di Piano Generale di Censimento;
VISTA la nota dell'Istituto Nazionale di Statistica del 9 marzo 2011 (prot. n. (SP/237.2011);
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
PREMESSO
Il Garante ha espresso parere positivo, ma condizionato a taluni adempimenti, sul Piano Generale di Censimento predisposto dall'Istat per la realizzazione del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, in particolare in relazione ai profili concernenti "obbligo di risposta", "sanzioni e trattamento dei dati" e "diffusione e comunicazione" (parere del 16 febbraio 2011).
Con specifico riferimento alla possibilità di raccogliere obbligatoriamente i dati sensibili idonei a rivelare la vita sessuale (tramite il quesito "convivente dell'intestatario", con l'ulteriore specificazione "in coppia dello stesso sesso", "in coppia di sesso diverso"), il Garante ha specificato che il trattamento di tale categoria di informazioni poteva essere legittimamente effettuato a condizione che fosse individuato nell'ambito di un'idonea base normativa (ad esempio mediante l'integrazione del Psn) e che non vi fosse obbligo di risposta (artt. 4, comma 1, lett. d); 20-22 del Codice; artt. 6-bis e 7, d.lg. 322/89).
In relazione a tale ultimo profilo, il Garante ha fra l'altro suggerito, a titolo esemplificativo, di porre come obbligatorio il quesito "convivente dell'intestatario in coppia", seguito da due quesiti a risposta facoltativa che richiedessero di specificare la convivenza "in coppia dello stesso sesso" o "in coppia di sesso diverso" (cfr. punto 1.2 del predetto parere del 16 febbraio 2011).
Con nota del 9 marzo 2011, l'Istituto ha comunicato all'Autorità di aver "provveduto a recepire le prescrizioni in merito al Piano Generale di Censimento".
In particolare, è stato rappresentato che "il Comstat è intervenuto modificando il questionario di rilevazione - al fine di renderlo maggiormente aderente alle osservazioni formulate nel parere del 16 febbraio 2011- mediante l'accorpamento delle risposte di cui ai punti 03 "Convivente dell'intestatario in coppia di sesso diverso" e 04 "Convivente dell'intestatario in coppia dello stesso sesso" del Quesito 1.1. "relazione di parentela o di convivenza con l'intestatario del Foglio di famiglia" (Mod. CP1 long e Mod. CP1 Short) in un'unica risposta "Convivente in coppia dell'intestatario", ciò con la specificazione nelle "Istruzioni per guida alla compilazione" che tale casella deve essere barrata sia in caso di coppia formata da persone di sesso diverso, sia in caso di coppia formata da persone dello stesso sesso.
OSSERVA
Il Garante non ha osservazioni da formulare in merito alla soluzione prospettata con la comunicazione dell'Istat, anche se tale scelta non era l'unica possibile tra quelle che avrebbero potuto essere adottate per rendere il trattamento aderente alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al parere dell'Autorità del 16 febbraio 2011.
TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE
prende atto della scelta dell'Istat di effettuare nell'ambito del censimento la sola rilevazione delle "convivenze in coppia", senza l'ulteriore specificazione "in coppia dello stesso sesso", "in coppia di sesso diverso".
Roma, 23 marzo 2011"