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elettorale

Divieto di attivitą elettorale per chi e' sottoposto a misure di prevenzione:  lo stabilisce la legge 13 ottobre 2010, n. 175 che infligge ai contravventori la pena della reclusione da uno a cinque anni; in vigore dal  11 novembre 2010, le nuove disposizioni sul divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. La legge 13 ottobre 2010, n. 175infligge ai contravventori al divieto, salvo che il fatto costituisca pił grave reato, la pena della reclusione da uno a cinque anni;  prevista la stessa pena, per il candidato che si avvale concretamente del 'sorvegliato speciale' per le attivitą di propaganda elettorale. "L'applicazione di questa misura comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. Se il condannato č membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilitą del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto sull'interdizione dai pubblici uffici". Dal sito del Ministero dell'Interno