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Dal sito della Gazzetta Ufficiale si riporta la circolare della Funzione Pubblica:"
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
  CIRCOLARE 3 settembre 2010, n. 12  
 Modalita' di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC. (10A12890) (GU n. 253 del 28-10-2010 ) 
                                Alle amministrazioni pubbliche di cui
                                all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
                                legislativo 30 marzo 2001, n. 165
 
Premessa.
  Come noto, le azioni e gli interventi posti  in  essere  da  questo
Governo hanno come denominatore comune anche quello di  favorire,  in
ogni settore, relazioni piu' semplici,  rapide  e  meno  onerose  tra
Pubblica amministrazione e cittadini, sfruttando e traendo  vantaggio
dai progressi della tecnologia,  nonche'  dalle  innovazioni  che  ne
derivano nel campo della comunicazione.
  Un impegno significativo e' stato ed e' tuttora profuso  da  questo
Ministero per rendere la posta elettronica certificata  lo  strumento
principale di comunicazione tra amministrazioni e nei rapporti con  i
cittadini.
  Com'e' stato  illustrato  nelle  circolari  n.  1/2010/DDI  del  18
febbraio 2010 e n. 2/2010 del 19 aprile 2010, il  contesto  normativo
si e' da tempo evoluto in coerenza  con  l'obiettivo  illustrato.  Si
tratta, ora, di darvi piena attuazione con misure rapide  e  continue
di adeguamento dei sistemi  di  comunicazione,  sia  sotto  l'aspetto
delle   infrastrutture,   sia   sotto   l'aspetto   delle   procedure
amministrative con soluzioni che prevedano, ove necessario, anche una
revisione delle prassi seguite ed un aggiornamento della  modulistica
e delle formule standard utilizzate nei  provvedimenti,  al  fine  di
rendere  il  funzionamento  di  tutto   il   sistema   dei   processi
amministrativi coerente, sotto ogni  aspetto,  con  la  finalita'  di
aumentare  il  grado  di  informatizzazione  e  digitalizzazione  dei
processi.
  Il percorso e' da tempo avviato e ritardarne l'evoluzione non  puo'
che arrecare svantaggi alla comunicazione tra le  amministrazioni,  a
quella  con  i  cittadini,  all'esigenza   di   contenere   i   costi
dell'apparato pubblico.
  Cio'  posto,  attesi  i  dubbi  che  alcune  amministrazioni  hanno
manifestato in merito alla possibilita' di estendere i principi sopra
richiamati anche alle procedure concorsuali pubbliche, in particolare
per quanto riguarda l'utilizzo dello strumento di  posta  elettronica
per l'invio delle domande di concorso, si ritiene opportuno fornire i
seguenti chiarimenti e criteri interpretativi.
Le principali fonti di diritto in materia di concorsi pubblici.
  E' opportuno evidenziare che gli indirizzi contenuti nella presente
circolare  tengono  conto  della  disciplina  normativa  in  tema  di
concorsi che si applica  a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche  in
indirizzo.
  Le fonti in tema  di  procedure  di  reclutamento,  oltre  ai  noti
riferimenti  costituzionali  di  cui   all'art.   51   e   97   della
Costituzione,  sono  rinvenibili  nella  legge  o   nei   regolamenti
attuativi adottati secondo i  principi  e  le  modalita'  di  seguito
specificati.
  Innanzitutto si ricorda  che  il  principio  di  riserva  di  legge
relativa in materia concorsuale si deduce:
    dal  comma  1  dell'art.  97,  che  la  prevede  in  materia   di
organizzazione dei pubblici uffici (il reclutamento rientra, appunto,
nella sfera dell'organizzazione);
    dal comma 3 dello stesso  articolo  che  rimette  alla  legge  le
eventuali deroghe al principio del concorso pubblico quale  modalita'
di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.
  Dalla predetta riserva scaturisce poi il corollario che la  materia
e' sottratta  alla  contrattazione  collettiva,  come  risulta  anche
dall'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in  virtu'
del richiamo, tra le  materie  escluse  dal  contesto  negoziale,  di
quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre
1992, n. 421.
  Nell'ambito  delle  fonti  di  legge  in  materia  concorsuale   si
richiamano, in questa sede, solo quelle aventi  contenuto  e  portata
generale, non rilevando nel presente contesto eventuali  disposizioni
speciali dettate per alcuni settori dell'amministrazione pubblica.
  La disamina inizia dal citato d.lgs. 165/2001, che detta  le  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche le cui diposizioni, secondo quanto  afferma
l'art. 1,  comma  3,  dello  stesso  d.lgs.,  costituiscono  principi
fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.
  In materia concorsuale e' essenziale il richiamo:
    all'art.  35,  del  predetto  decreto  che  stabilisce   principi
fondamentali, alcuni dei quali  si  andranno  ad  illustrare  per  la
funzione chiarificatrice che possono svolgere;
    all'art. 70, comma 13, dello stesso decreto in cui  si  vincolano
le amministrazioni pubbliche ad applicare la disciplina prevista  dal
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,   per   le   parti   non
incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del  decreto
legislativo.  Cio'  qualora  non  si  siano  avvalse   dell'effettivo
esercizio di un potere regolamentare, consentito a tutte le pubbliche
amministrazioni in materia di reclutamento da esercitare in  coerenza
con i principi previsti dalla predetta normativa. Con il citato, art.
70, comma 13, del d.lgs 165/2001  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 487/1994, pur essendo una fonte di rango regolamentare,
e' stato «legificato» in virtu' dell'espresso richiamo ivi contenuto.
Lo stesso decreto del Presidente della Repubblica, tuttavia, era gia'
contemplato nell'art. 89 del d.lgs 18  agosto  2000,  n.  267  (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
  Il predetto articolo 89  del  d.lgs  267/2000,  ai  comma  3  e  4,
stabilisce  che  i  regolamenti  in  materia  di  procedure  per   le
assunzioni fanno riferimento ai principi  fissati  dall'art.  35  del
d.lgs 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni e  che  in
mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici  e
dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si  applica
la procedura di reclutamento  prevista  dal  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487.  Non  si  tralascia  di
aggiungere che lo stesso art. 35, comma 7, del d.lgs 165/2001 prevede
che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi  degli
enti locali disciplina le modalita' di assunzione  agli  impieghi,  i
requisiti di accesso e le procedure  concorsuali,  nel  rispetto  dei
principi fissati dallo stesso articolo.
  Nella rassegna delle fonti sulla  materia  assume  percio'  rilievo
primario il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 «Regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» adottato in attuazione dell'art. 41 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
  Richiamate le fonti  normative  di  cui  sopra,  si  procedera'  ad
illustrare i principi fondamentali in esse previsti, sottolineando la
loro portata generale per tutte le amministrazioni  pubbliche,  cosi'
come le disposizioni che li contengono.
  La possibilita' di informatizzazione della gestione delle procedure
concorsuali   e'   desumibile   dall'illustrazione    dei    principi
fondamentali in materia, mediante una lettura attualizzata del  testo
letterale delle disposizioni, in ossequio  ai  principi  in  tema  di
interpretazione sistematica delle fonti del diritto,  fermo  restando
il rispetto della voluntas legis.
  Ciascuna amministrazione terra' conto degli indirizzi rappresentati
al fine di adeguare i propri regolamenti ed i propri atti.
  Gli indirizzi di cui alla presente circolare  riguardano  qualunque
forma di reclutamento che determina l'accesso  al  pubblico  impiego,
sia con assunzione a tempo indeterminato, sia con contratto  a  tempo
determinato (si rinvia al riguardo a quanto previsto dall'art. 36 del
d.lgs. 165/2001).  Vanno  rispettati  anche  per  quanto  attiene  al
reclutamento della dirigenza.
  I  presenti  indirizzi   interpretativi   sono   estensibili,   ove
compatibili, anche alle  procedure  comparative  per  la  stipula  di
contratti  di  lavoro  autonomo  secondo  le  modalita'  disciplinate
dall'art. 7, commi 6 e seguenti, del d.lgs 165/2001.
I principi di economicita' e celerita' nello svolgimento del concorso
pubblico.
  I  principi  fondamentali  del  concorso   pubblico,   di   diretta
derivazione di quelli contenuti  nella  Costituzione,  sono  elencati
nell'art. 35, comma 3, del d.lgs. 165/2001.
  Per le finalita'  di  questa  circolare  rileva  essenzialmente  la
lettera a) del predetto comma che dispone in merito  a  modalita'  di
svolgimento  della  selezione  che  garantiscano  l'imparzialita'   e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo,  ove
e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti  anche  a
realizzare forme di preselezione.
  La medesima formulazione di cui alla predetta  lettera  a)  e'  poi
contenuta anche nell'art. 1, comma  2,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 487/1994.
  Le istanze a fondamento della norma richiamata sono le  stesse  che
stanno alla base dei principi generali dell'attivita'  amministrativa
individuati nell'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990,  n.  241
secondo cui «L'attivita' amministrativa persegue i  fini  determinati
dalla legge ed e' retta da criteri di economicita', di efficacia,  di
imparzialita' di pubblicita' e di trasparenza».
  In quest'ottica le amministrazioni pubbliche devono  improntare  il
sistema di reclutamento cercando di favorire forme di semplificazione
delle  procedure  e  soluzioni  di  economicita'   tanto   dal   lato
dell'amministrazione pubblica quanto  dal  lato  del  cittadino,  nel
rispetto dell'imparzialita'  e  della  trasparenza  che  sono  canoni
supremi in materia concorsuale.
  La semplificazione e l'economicita'  sono  criteri  fondanti  della
procedura fin  dal  suo  inizio,  ricorrendo,  in  ogni  fase,  anche
all'ausilio  di  sistemi  automatizzati.  In  quest'ottica  si   sono
sviluppati presso molte  amministrazioni  pubbliche  anche  forme  di
acquisizione on-line delle domande concorsuali, al fine di creare per
ogni procedura una banca dati informatizzata contenente ogni  notizia
utile relativa ai candidati, favorendo una gestione  piu'  rapida  ed
efficace della  procedura  e  della  comunicazione  con  i  candidati
medesimi.
  Il principio della  celerita'  nell'espletamento  delle  procedure,
favorito da  forme  di  automatizzazione  anche  nella  gestione  del
concorso oltre che  eventualmente  della  selezione  in  se',  e'  da
collegare  anche  al  fatto  di  dare  un  riscontro  ragionevole  ai
candidati sulla durata delle procedure.
  In merito ai tempi delle procedure concorsuali l'art. 11, comma  5,
del decreto del Presidente della Repubblica 487/1994 prevede  che  le
stesse devono concludersi entro sei mesi dalla data di  effettuazione
delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data
della prima  convocazione.  L'inosservanza  di  tale  termine  dovra'
essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con
motivata relazione da inoltrare alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri    -    Dipartimento    della    funzione    pubblica,     o
all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del  bando
di concorso e per conoscenza al Dipartimento della funzione pubblica.
Ovviamente detta disposizione riguarda solo le amministrazioni  dello
Stato e gli enti pubblici nazionali.
  Tuttavia  deve  essere  utilizzata  come  principio  a  cui  devono
ispirarsi tutte le restanti  amministrazioni  affinche'  stabiliscano
nei propri  regolamenti  tempi  puntuali  per  la  conclusione  delle
procedure concorsuali.
  Gli interventi in tema  di  informatizzazione  nella  gestione  del
reclutamento,  fermo  restando  l'obiettivo  generale   di   graduale
digitalizzazione di tutti i processi amministrativi, rimangono  nella
discrezionalita' di ogni singola amministrazione  in  relazione  alle
valutazioni che scaturiscono anche dalla  disponibilita'  di  risorse
finanziarie.
  Vi sono, invece, misure necessarie che ogni amministrazione  dovra'
adottare, ad esempio  per  quanto  concerne  l'utilizzo  della  posta
elettronica  certificata  nella  comunicazione   con   i   candidati,
consentendo agli stessi di utilizzare il predetto strumento anche  ai
fini della trasmissione della domanda di concorso.
  Si ricorda che il d.P.C.M 6  maggio  2009,  articolo  4,  comma  4,
prevede che le pubbliche amministrazioni  accettano  le  istanze  dei
cittadini inviate tramite PEC nel rispetto dell'art. 65, comma 1, del
decreto legislativo n. 82 del 2005. L'invio tramite  PEC  costituisce
sottoscrizione elettronica ai sensi  dell'art.  21,  comma  1,  dello
stesso decreto legislativo.
  Questi aspetti saranno meglio chiariti nel paragrafo che segue.
Avvio della procedura concorsuale e presentazione delle domande.
  Le procedure concorsuali in genere sono ampiamente disciplinate dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994  che  rappresenta
un punto di riferimento fondamentale  per  tutte  le  amministrazioni
pubbliche che non si siano  dotate  di  un  regolamento  concorsuale,
nonche' per quelle che lo  abbiano  adottato  in  quanto  dal  citato
decreto del Presidente  della  Repubblica  hanno  potuto  ricavare  i
principi  fondamentali  cui  ispirarsi  a   garanzia   del   rispetto
dell'imparzialita' e del buon andamento quali pilastri fondanti delle
procedure stesse.
  Il bando di concorso per pubblici impieghi, per la  sua  natura  di
«lex specialis», rappresenta  poi  la  fonte  specifica  a  cui  fare
riferimento per  l'avvio  di  una  procedura  concorsuale  e  per  la
regolamentazione specifica e puntuale della stessa.
  Rimane  fermo  che  il  bando,  per  non  risultare  illegittimo  e
suscettibile di impugnazione, deve essere conforme a quanto stabilito
dalla legge e dall'eventuale fonte regolamentare.
  Cio' premesso, ai fini della gestione di una procedura concorsuale,
con esclusione da questo  contesto  dell'aspetto  legato  alle  prove
d'esame e alla relativa valutazione, rileva il  contenuto  del  bando
circa le regole, le modalita'  ed  i  tempi  di  presentazione  della
domanda.
  Il bando deve rispettare i vincoli previsti dall'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994  che  al  comma  1  cosi'
dispone «Le domande di  ammissione  al  concorso,  redatte  in  carta
semplice, devono essere indirizzate e  presentate  direttamente  o  a
mezzo   di   raccomandata   con    avviso    di    ricevimento    ...
all'amministrazione competente ... con esclusione di qualsiasi  altro
mezzo, entro il termine perentorio di giorni  trenta  dalla  data  di
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.»
  I successivi commi stabiliscono che:
  «2. La data di spedizione delle domande e' stabilita  e  comprovata
dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
  3. La domanda deve essere  redatta  secondo  lo  schema  che  viene
allegato al bando di concorso, riportando tutte le  indicazioni  che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
  4. L'amministrazione non assume responsabilita' per la  dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del  recapito  da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva  comunicazione  del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per  eventuali
disguidi postali o telegrafici  o  comunque  imputabili  a  fatto  di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.»
  Prima di passare alla disamina della  normativa  di  cui  sopra  si
sottolinea che nella  stesura  originaria  l'art.  4,  comma  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica 487/1994 conteneva  anche  la
previsione che la firma da apporre  in  calce  alla  domanda  dovesse
essere autenticata,  a  pena  di  esclusione,  da  uno  dei  pubblici
ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  In  un'ottica  di  importante  semplificazione  della  materia,  il
predetto comma 5 e' stato abrogato dall'art. 3, della legge 15 maggio
1997,  n.  127,   recante   misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo.
  Il processo  di  semplificazione  gia'  avviato  deve  seguire  una
direzione evolutiva volta ad alleggerire le procedure burocratiche in
un'ottica  di  miglioramento  dei  rapporti   con   l'utenza   e   di
contenimento dei costi.
  In   questo   percorso   evolutivo   si   inseriscono   i   criteri
interpretativi del citato articolo 4, attualizzati in relazione  alle
innovazioni tecnologiche ed alla luce della disciplina  normativa  in
tema di amministrazione digitale, senza sacrificare i valori portanti
contenuti in esso.
  Detto articolo da' evidenza di alcune istanze  imprescindibili  che
sono  tenute  nella  giusta  considerazione  cosi'  come  di  seguito
descritto:
    1. Presentazione delle domande per via telematica mediante PEC  -
Per poter essere ammessi ad un concorso occorre  presentare  apposita
domanda. Il riferimento  alla  modalita'  cartacea  (carta  semplice)
contenuto nell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
487/1994  nasceva  dall'esigenza   di   rendere   inequivocabile   il
superamento di una vecchia disciplina che prevedeva la  presentazione
della domanda  di  concorso  in  carta  da  bollo.  In  coerenza  con
l'evoluzione della tecnologia e  con  l'estensione  alla  P.A.  della
generale  tendenza  all'uso  degli  strumenti  di   information   and
communication technology, si e' sviluppata una  normativa  importante
volta alla dematerializzazione dei documenti e  degli  atti  cartacei
delle pubbliche Amministrazioni. L'art. 38 del decreto del Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) prevede poi espressamente che tutte le istanze  e  le
dichiarazioni  da  presentare  alla  pubblica  amministrazione  o  ai
gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate  anche
per fax e via telematica. Le istanze e le dichiarazioni  inviate  per
via telematica sono valide  se  effettuate  secondo  quanto  previsto
dall'art. 65 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82.  Se  ne
deduce che l'attualizzazione della normativa concorsuale determina la
possibilita' di presentare  le  domande  di  concorso  anche  in  via
telematica, secondo le precisazione che seguono.
    2. Validita' della trasmissione  mediante  PEC  -  L'art.  4  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994  dispone  che  la
domanda di concorso deve essere presentata  direttamente  o  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento.  L'art.  4  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  11  febbraio  2005,  n.  68,   recante
disposizioni per  l'utilizzo  della  posta  elettronica  certificata,
prevede che l'invio di messaggi con detto strumento  e'  valido  agli
effetti di legge. La validita' della  trasmissione  e  ricezione  del
messaggio   di   posta   elettronica   certificata    e'    attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e  dalla  ricevuta  di
avvenuta consegna, di cui all'art. 6. Lo stesso principio e' ribadito
dall'art. 16-bis, comma 5, della legge 2/2009 secondo cui  l'utilizzo
della posta elettronica certificata avviene con effetto  equivalente,
ove necessario, alla notificazione  per  mezzo  della  posta.  Quanto
sopra asserito non puo' certo considerarsi ostacolato dal  fatto  che
l'art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  487/1994
preveda quali modalita' di presentazione della domanda la consegna  a
mano  e  lo  strumento  della  raccomandata  AR  «con  esclusione  di
qualsiasi altro  mezzo».  Le  disposizioni  sopra  richiamate  hanno,
infatti, chiaramente  reso  equivalente  la  trasmissione  per  posta
certificata alla notificazione per mezzo della posta.
    3. Sottoscrizione della domanda -  Come  ogni  manifestazione  di
volonta' espressa con atto scritto, la domanda di  partecipazione  ad
un concorso richiede la sottoscrizione da  parte  dell'istante  quale
elemento che da' certezza giuridica, segnale di impegno rispetto alla
richiesta presentata ed ai suoi contenuti, risposta  all'esigenza  di
individuare l'autore della stessa. L'art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) disciplina la  validita'
delle  istanze  e  delle  dichiarazioni  presentate  alle   pubbliche
amministrazioni per via telematica, stabilendo che esse sono  valide:
a) se sottoscritte mediante la  firma  digitale;  b)  ovvero,  quando
l'autore e' identificato dal  sistema  informatico  con  l'uso  della
carta d'identita' elettronica o della carta nazionale dei servizi; c)
ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con  i
diversi  strumenti  previsti  dalla  normativa  vigente  (nel  limite
temporale   di   vigenza   previsto   per    detta    modalita'    di
identificazione); c-bis) ovvero quando l'autore e'  identificato  dal
sistema informatico attraverso le  credenziali  di  accesso  relative
all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'art.
16-bis del d.l. n. 185 del 2008, convertito  dalla  legge  n.  2  del
2009. Le istanze e le dichiarazioni  inviate  o  compilate  sul  sito
secondo  le  modalita'  di  cui  alle  lettere  sopra  elencate  sono
equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con  firma
autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.
Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'art.  4  del  decreto   del
Presidente della Repubblica n.  487/1994, pertanto, l'inoltro tramite
posta certificata di cui all'art.  16-bis  del  d.l.  185/2008  (vedi
sopra lettera c-bis) e' gia' sufficiente a rendere valida  l'istanza,
a considerare identificato l'autore di essa,  a  ritenere  la  stessa
regolarmente sottoscritta.  Non  si  rinviene  in  alcun  modo  nella
normativa  vigente  in  tema  di  concorsi  la  necessita'   di   una
presentazione dell'istanza con le modalita' qualificate di  cui  alle
lettere a), b) e c) sopra  richiamate,  fermo  restando  che  qualora
utilizzate dal candidato sono senz'altro  da  considerare  valide  da
parte dell'amministrazione.
    4. Prova della data di  spedizione  -  Come  noto,  il  bando  di
concorso fissa un termine entro il quale la domanda di concorso  deve
essere spedita (30 giorni dalla data di pubblicazione  del  bando  in
G.U.). Il rispetto  del  termine  e'  condizione  essenziale  per  la
regolare presentazione  della  domanda  di  concorso.  Ne  deriva  la
necessita' di avere la possibilita' di verificare  inequivocabilmente
il rispetto del predetto  termine.  La  previsione  dell'art.  4  del
decreto del Presidente della Repubblica n.  487/1994, secondo cui  la
data di spedizione e' comprovata dal timbro e dalla data dell'ufficio
postale  accettante,  e'  salvaguardata  anche  con  la  trasmissione
tramite posta elettronica certificata in quanto l'art. 16-bis,  comma
6, della legge 2/2009, stabilisce che ogni  amministrazione  pubblica
utilizza  la  posta  elettronica  certificata  con   tecnologie   che
certifichino  data  e  ora  dell'invio  e   della   ricezione   delle
comunicazioni e l'integrita' del contenuto  delle  stesse,  anche  al
fine di avere la garanzia  della  coerenza  tra  quanto  inviato  dal
mittente  e  quanto  ricevuto  dal  destinatario.  Al   riguardo   si
sottolineano i pregi della posta elettronica certificata in relazione
alle garanzie  di  qualita',  tracciabilita'  e  sicurezza  che  puo'
offrire, laddove i processi di gestione cartacea dei documenti  sono,
invece,  caratterizzati  da  eccessiva  onerosita',  difficolta'   di
condivisione e  archiviazione,  mancanza  di  trasparenza,  tempi  di
ricerca  elevati,  facilita'  di   errori,   smarrimenti   ed   altre
inefficienze.
    5. Comunicazioni dalla P.A. al candidato - Rimane  fermo  che  il
canale prescelto della posta certificata per l'inoltro della  domanda
puo' essere utilizzato dall'amministrazione nel  prosieguo  dell'iter
concorsuale.
Regolamenti concorsuali e bandi di concorso.
  Si evidenzia che la normativa sopra richiamata e gli indirizzi  che
ne scaturiscono non necessitano  di  interventi  regolamentari  o  di
specifiche nel bando di concorso per essere efficaci.
  Rimane auspicabile, tuttavia, che le amministrazioni adeguino,  per
esigenze di trasparenza e chiarezza, i propri  atti  a  quanto  sopra
descritto al fine  di  rendere  ancora  piu'  inequivocabile  per  il
candidato la  moderna  modalita'  di  relazionarsi  con  la  pubblica
amministrazione e favorire, soprattutto con le nuove generazioni,  il
sistema di comunicazione telematica.
  Rimane,  altresi',  nella  postesta'  regolamentare   di   ciascuna
amministrazione individuare  percorsi  ulteriori  di  semplificazione
della comunicazione con i candidati e delle modalita' di acquisizione
delle domande di concorso,  anche  mediante  appositi  regolamenti  o
previsioni contenute nel bando, purche' siano rispettati  i  principi
essenziali  che  attengono  alla  certezza  del   diritto   ed   alla
trasparenza dei processi.
  La  presente  circolare,  dopo  la  registrazione  da   parte   dei
competenti organi  di  controllo,  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 3 settembre 2010
 
                                        Il Ministro per la pubblica  
                                      amministrazione e l'innovazione
                                                    Brunetta         
Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Registro n. 15, foglio n. 114 ."