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Dal sito della corte di cassazione si riporta una interessante sentenza in tema di immigrazione:"SENTENZA N. 4868 DEL 1 MARZO 2010
STRANIERO - RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE - CITTADINO ITALIANO - MINORE STRANIERO - "KAFAKAH"
Intervenendo nuovamente sul rilievo giuridico nel nostro ordinamento dell'istituto della "Kafalah", ma con riferimento alla domanda proposta da un cittadino italiano (nella specie di origine marocchina) con un minore straniero, affidato al richiedente per effetto del vincolo della "kafalah" e residente in Marocco, la S.C. ha stabilito che non č applicabile il d.lgs n. 286 del 1998, per la parte relativa al diritto all'unitą familiare, in quanto destinato ad operare esclusivamente per le domande di ricongiungimento familiare provenienti da cittadini extracomunitari. Ha ritenuto, invece, applicabile il d.lgs n. 30 del 2007, attuativo della Direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ritenendolo disciplinante anche l'ingresso del "familiare" straniero rispetto al cittadino italiano o comunitario. Tuttavia, sulla base di un'articolata argomentazione, ha escluso che la nozione di "familiare" desumibile da tale nuovo sistema normativo ricomprenda il minore affidato in "kafalah", come, invece, aveva ritenuto possibile alla stregua dell'art. 29, secondo comma del D.lgs n. 386 del 1998 (Cass. n. 7472 del 2008 rv. 602591), per le domande proposte da cittadini extracomunitari. 
 
Testo Completo: Sentenza n. 4868 del 1° marzo 2010
(Sezione Prima Civile, Presidente M. Adamo, Relatore L. Macioce)