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 Sono entrate in vigore il 7 giugno le nuove regole per il certificato con foto rilasciato ai minori di 15 anni per l'espatrio verso i Paesi che hanno aderito all'Accordo europeo sul regime della circolazione delle persone tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 13 dicembre 1957.
Con circolare n. 16 del 31.5.2010 della Direzione Centrale per i Servizi Demografici sono state diramate alcune istruzioni sulle modalità di redazione del predetto certificato, al fine di uniformare il più possibile tale modello sul territorio nazionale ed evitare possibili disagi in sede di eventuali controlli di polizia. Le novità più rilevanti sono le seguenti:
1)      il certificato deve essere redatto su carta intestata del Comune in formato A4 e non più su tesserini di formato diverso, come procedevano numerosi comuni.
2)      il retro del certificato deve riportare l'autorizzazione all'espatrio (o meglio la convalida) da parte della Questura: questa deve essere predisposta esattamente come il fac-simile allegato alla citata circolare.
Ulteriori precisazioni, rese necessarie per rispondere a diversi quesiti posti dai comuni, sono state fornite con la successiva circolare n. 17 in data 8.6.2010; queste nuove istruzioni consentono di fare chiarezza e sgombrare il campo da alcuni equivoci.
Viene, infatti, precisato che alla circolare n. 16 era stato allegato un fac-simile di certificato, rilasciato da una amministrazione comunale, al solo scopo di far rilevare che l'autorizzazione all'espatrio deve essere posizionata sul retro del certificato stesso.
Riguardo alla questione che interessa più direttamente i Comuni, e cioè il contenuto del certificato e l'individuazione del soggetto competente la circolare n. 17 dispone che "ciascun comune potrà rilasciare il certificato riportante i dati di stato civile desunti dalle registrazioni anagrafiche del minore secondo la propria modulistica"; inoltre, tale certificato deve contenere anche la certificazione della cittadinanza italiana, come richiesto dal Ministero degli Affari esteri ai fini di una più agevole identificazione del minore.  In sostanza si tratterà di una certificazione anagrafica di nascita e di cittadinanza.
Trattandosi di dati desunti dalle registrazioni anagrafiche, il rilascio di tale certificato non può che rientrare nella previsione normativa dell'art. 33 comma 2 del d.P.R. n. 223/1989, a mente del quale "Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici (diversa dalla residenza e dallo stato di famiglia n.d.r.), ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2 dell'art. 35, può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del sindaco".
Com'è evidente, questa è l'unica via percorribile per consentire ad ogni cittadino di ottenere tale certificato presso il Comune di residenza e non più, come all'origine, solo nel comune di nascita; infatti,  a seguito delle modifiche intervenute nell'annesso all'Accordo europeo firmato a Parigi il 13.12.1957 (in G.U. 20.02.1989), non deve più essere rilasciato  il certificato di nascita con foto convalidato dalla Polizia (certificat de naissance avec photographie validé par la police, come recita il testo originale dell'Annesso in lingua francese), ma deve  essere rilasciato un certificato contenente i dati di stato civile rilasciato dall'amministrazione comunale del luogo di nascita o di residenza, con foto, convalidato dalla Polizia (certificat contenant les données d'ètat civil délivré par l'administration communale du lieu de naissance ou de résidence, avec photographie, validé par la police).
Tale modifica sostanzialmente ha aggiunto alla competenza del Comune di nascita anche quella del Comune di residenza degli interessati ed è stata ispirata all'esigenza di evitare che i genitori dovessero obbligatoriamente recarsi presso il Comune che deteneva l'atto di nascita (iscritto o trascritto), ma potessero, invece, ottenere tale certificazione presso il Comune di residenza, con evidente semplificazione e riduzione di disagi.
La modifica intervenuta nel 1989 aveva avuto una portata così rilevante da far si che in concreto questo certificato sia rilasciato dal comune di residenza, restando la competenza del comune di nascita del tutto residuale e comunque inidonea a rispondere all'esigenza della certificazione del dato relativo alla cittadinanza; infatti, i dati che devono essere riportati nel certificato in questione  (nascita e cittadinanza) non sono desumibili solo ed esclusivamente dai registri di stato civile, bensì dalle registrazioni anagrafiche che includono, oltre ai dati relativi alla nascita, anche quello relativo alla cittadinanza, che pure deve costituire oggetto di certificazione, secondo le istruzioni ministeriali.
Peraltro, anche nel caso in cui il dato relativo alla cittadinanza non fosse stato necessario, resta indiscussa la competenza dell'ufficiale d'anagrafe, che detiene sempre e comunque nelle registrazioni anagrafiche i dati relativi alla nascita di ogni persona residente nel comune; ragionando diversamente ed optando per il certificato di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile, si costringerebbero i genitori a rivolgersi per il rilascio di tale certificato solo ed esclusivamente al Comune che detiene l'atto di nascita (iscritto o trascritto) che non necessariamente coincide con il Comune di attuale residenza degli interessati; costringerebbe altresì gli interessati a munirsi del certificato di cittadinanza presso il comune di residenza!  Avallare questa scelta significherebbe vanificherebbe quello spirito di semplificazione che aveva ispirato la modifica dell'annesso all'Accordo, intervenuta nel 1989 ....
Con questa nuova circolare vengono, dunque, spazzati via tutti i dubbi interpretativi sorti in precedenza e viene altresì ribadito che restano ferme le altre indicazioni contenute nella circolare n. 16/2010 riguardo al formato del certificato in A4, alle modalità di convalida da parte della Questura, alla dicitura dell'autorizzazione e alla durata del certificato, che, alla luce delle normative comunitarie (Reg. CE n. 2252/2004), non potrà essere superiore a 12 mesi; siamo infatti di fronte ad un certificato particolare che non è e non può essere soggetto alla regola generale sulla validità dei certificati posta in sei mesi dall'art. 41 del d.P.R. n. 445/2000.
 
In conclusione, il Comune di residenza del minore di 15 anni che deve espatriare in uno dei Paesi aderenti all'Accordo europeo di Parigi rilascerà un certificato contenente i dati di nascita e di cittadinanza desunti dalle registrazioni anagrafiche; il certificato, redatto su carta intestata del comune, in formato A4, verrà firmato dall'ufficiale d'anagrafe d'ordine del Sindaco.
Sul retro del certificato verrà riportata l'autorizzazione all'espatrio predisposta secondo il fac-simile allegato alla circolare n. 16. Poiché risulta che le diverse Questure seguano procedure specifiche in relazione alle singole realtà locali, è opportuno prendere contatti con la propria per definire le modalità operative.
Infine, poiché è ritornata inspiegabilmente in auge la vecchia questione del bollo, forse motivata dal fatto che cambia, almeno per alcuni comuni, il formato del certificato, anche se in realtà non cambia il relativo contenuto, si ricorda che il Ministero delle Finanze, con risoluzione n. 390325/90 del 30.7.1990, in materia di certificati di nascita con foto ad uso espatrio precisava che "i certificati in esame, in quanto documenti equipollenti al passaporto, sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18 della Tabella allegata al d.P.R. 25.10.1972 n. 642 e  ss. mm. E quindi le istanze dirette ad ottenere il rilascio vanno redatte in esenzione dal tributo di bollo giusta l'art. 14 della citata tabella". 
 
Dr.ssa Liliana Palmieri