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elettorale

Dal sito della UTG Prefettura di Avellino si riporta la circolare "PROT. N. 9187/13-12/Area II del 12.4.2010 con OGGETTO: Legge 26 marzo 2010, n. 42 di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante: "Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni" - Numero dei consiglieri e assessori comunali e provinciali.-
L'articolo 1, comma 2, della legge n. 42/2010 modifica ed integra l'articolo 2, commi
da 183 a 187 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) in materia di contenimento
delle spese degli enti locali.
Con particolare riferimento alla riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori,
comunali e provinciali, si forniscono alcune indicazioni, anche a chiarimento dei numerosi
quesiti formulati sull'argomento.
-la riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali e provinciali trova
applicazione a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i
quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del
medesimo rinnovo. Si ricorda che il numero dei consiglieri comunali e provinciali è
fissato dall'articolo 37 del T.U.E.L. n. 267/2000, in base al quale il consiglio
comunale e quello provinciale sono composti, rispettivamente, dal sindaco e dal
presidente della provincia e da un numero di membri variabili sulla base della
popolazione legale, determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale;
-il numero massimo degli assessori comunali e provinciali è determinato in misura
pari ad un quarto del numero dei consiglieri del Comune e della Provincia e trova
applicazione a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i
quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del
medesimo rinnovo. Ai fini del calcolo del numero dei consiglieri del Comune e dei
consiglieri della Provincia sono computati, rispettivamente, il sindaco ed il presidente
della provincia. Il suddetto criterio dovrà, pertanto, essere applicato nella costituzione
delle giunte comunali degli enti rinnovati nella tornata elettorale dello scorso marzo
(che, in questa provincia, riguardano i Comuni di BAIANO, CASTELFRANCI,
CERVINARA, MERCOGLIANO, QUINDICI, SORBO SERPICO e VOLTURARA
IRPINA). In ogni caso, ai senso dell'articolo 47, comma 1, del T.U.E.L., il numero
massimo degli assessori non può superare comunque le 12 unità.
Ad ogni buon fine, si trasmettono le allegate tabelle (si rimanda al sito della Prefettura)(n. 1 e n. 2) che mettono a
confronto il numero massimo degli assessori comunali e provinciali come sinora
determinato dall'articolo 47 del T.U.E.L. n. 267/2000, con il numero massimo
rideterminato per il 2010 ed il 2011.
IL PREFETTO -Blasco -"