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elettorale

Dal sito della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Avellino si riportano le circolari:"
Prot. n. 1126/S.E. del 10 febbraio 2010. Con Oggetto: Elezioni regionali ed amministrative del 28 e 29 marzo 2010. Propaganda elettorale e
comunicazione politica.
In vista dello svolgimento delle consultazioni elettorali indicate in oggetto, si reputa
opportuno richiamare sinteticamente i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in
materia di propaganda elettorale.
1) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art. 9,
comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28)
Si rammenta che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali - cioè dall'11 febbraio,
giorno di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi - e fino alla conclusione delle
operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di
comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per
l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
Tanto premesso, si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere
intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e
non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono
compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture
assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.
Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto, è da ritenersi che, sebbene la norma sia
inserita nel corpo di disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione, essa trovi
applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi
radiotelevisivi e la stampa.
In tale contesto normativo sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione
necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.
L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nel citato articolo 9 con il formulare
l'eccezione al divieto di comunicazione, mentre consente di circoscrivere la liceità delle attività di
comunicazione nell'ambito di riferimento sia "a forme impersonali" che alla "indispensabilità"
dell'attività in parola per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'organo, sembra comunque
rapportarsi - tenuto conto dell'assenza di specifiche sanzioni nello stesso contesto normativo -
all'opportunità di fare affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia
nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione.
2) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4
aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130 )
Codeste giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione (nella
circostanza, da martedì 23 febbraio a giovedì 25 febbraio 2010), dovranno stabilire e
delimitare - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per
ciascuna elezione che avrà luogo nella stessa data -gli spazi da destinare alle affissioni di
propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di
candidati, nonché di coloro che, pur non partecipando direttamente alla competizione, avranno
fatto pervenire, entro il 34° giorno antecedente quello della votazione (nella fattispecie entro
lunedì 22 febbraio 2010), apposita istanza intesa a fiancheggiare una di tali liste di candidati.
Si rammenta che le istanze stesse, preannunciate previamente per via telegrafica o
telematica ai Comuni dai "fiancheggiatori", sono da considerarsi pervenute in tempo utile
allorquando, prima che la giunta comunale si sia pronunciata al riguardo, le medesime istanze
siano state confermate (anche via fax) con la sottoscrizione autografa o l'originale delle stesse sia
presentato ai Comuni con sottoscrizione autografa.
Codeste giunte comunali medesime dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei
predetti spazi - distintamente per ciascuna elezione - alle liste di candidati ed alle candidature
partecipanti alle consultazioni, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni
sull'ammissione delle candidature.
Affinché gli interessati siano posti in grado di eseguire le affissioni quanto prima, si
invitano il sig. Presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale ed i sigg. Presidenti delle
Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali a comunicare immediatamente le proprie
decisioni a questa Prefettura-U.T.G., e, contestualmente, ai Sindaci dei Comuni interessati, al fine
di consentire alle giunte comunali di assegnare prontamente gli spazi predetti per l'inizio delle
affissioni di propaganda.
Si precisa che - per quanto concerne la propaganda per le elezioni regionali
disciplinate dalla Legge Regionale 27.3.2009, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni,
dovranno essere assegnati due distinti spazi: uno alle liste provinciali di cui all'art. 1, comma
2, della legge 23.2.1995, n. 43 ed uno ai candidati alla carica di Presidente della Giunta
regionale di cui all'art. 2 della succitata L.R. n. 4/2009.
3) Inizio della propaganda e riunioni elettorali; divieto di alcune forme di propaganda (art. 6
della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)
Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 26 febbraio
2010, ai sensi dell'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 , sono vietati:
- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse
le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al
Questore.
4)Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili
Nel medesimo periodo, e, quindi, da venerdì 26 febbraio 2010, l'uso di altoparlanti su
mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24
aprile 1975, n. 130.
Si rammenta al riguardo che, in forza dell'articolo 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di
propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si
svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni stessi.
5) Uso di locali comunali (artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n.
515)
Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni, sulla base
di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione
dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali
di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.
6) Agevolazioni postali e fiscali (artt. 17, 18 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n.515)
Come è noto, nei 30 giorni che precedono la votazione, sono accordate tariffe postali
agevolate per gli invii di materiale elettorale.
Al riguardo, sul sito www.poste.it, potranno essere consultate le istruzioni diramate dalle
Poste Italiane S.p.A. ai propri uffici territoriali e le modalità da osservare per usufruire di tali
agevolazioni.
Si rammenta, altresì, che, nei 90 giorni precedenti le elezioni, sono previste agevolazioni
fiscali per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica
radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e
per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti,
dalle liste e dai candidati.
7) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale.
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale,
si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai
mezzi d'informazione e di comunicazione politica.
Si fa riserva di rendere noti gli estremi relativi ai provvedimenti che saranno emanati dai
competenti Organi di indirizzo e di vigilanza a ciò preposti.
8) Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici
Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 13 marzo
2010, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22
febbraio 2000 n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici
sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati
effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta
a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica,
non è soggetta a particolari autorizzazioni.
Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita
distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato
svolgimento delle operazioni elettorali.
Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del
numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonchè dei risultati degli scrutini, possa essere
consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il
periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 15 di lunedì
29 marzo 2010), purchè in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni
di scrutinio.
9)Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)
Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 27 marzo 2010 e fino
alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale
diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali
murali e manifesti.
Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale
entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.
E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in
luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione
dei comizi.
Si resta in attesa di ricevere le deliberazioni relative al punto 2), non appena le Giunte
comunali ed i Commissari Straordinari e Prefettizi avranno adempiuto ai suindicati obblighi
di legge. IL PREFETTO -Blasco -

PROT. N. 1129/S.E. del 10 febbraio 2010
OGGETTO: Elezioni regionali ed amministrative di domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010 -
Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature.
Com'è noto, l'art. 14 della legge 21.3.1990, n. 53, e successive modificazioni,
attribuisce ai pubblici ufficiali, ivi espressamente previsti, la competenza ad eseguire le
autenticazioni delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature.
Al riguardo, si rammenta che il Ministero della Giustizia ha espresso il parere
secondo il quale i predetti pubblici ufficiali dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni
esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio in cui sono titolari.
Si ricorda, inoltre, che i segretari comunali oppure i funzionari incaricati dal Sindaco
o dal Presidente della Provincia devono svolgere le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio,
nel rispetto dei normali orari e, ove occorra, degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.
Tuttavia, si ritiene che rientri nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei Comuni
autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali situate
all'esterno della residenza municipale o anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico, purché
all'interno del territorio comunale.
 Per quanto concerne il potere di autenticazione demandato dal citato articolo 14
anche ai Consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità,
rispettivamente, al Presidente della Provincia ed al Sindaco, si fa presente che tale potere, non
essendo stato espressamente limitato dalla legge, può essere esercitato dai consiglieri in carica,
anche se candidati alle prossime consultazioni elettorali.
Analogamente, in mancanza di contraria disposizione normativa, i consiglieri
provinciali e comunali sono competenti ad eseguire le autenticazioni di cui si tratta,
indipendentemente dal tipo di elezione per la quale le sottoscrizioni vengono raccolte.
Si raccomanda, in particolare, che, nell'espletamento delle suddette funzioni, tutti i
pubblici ufficiali autenticanti adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la più assoluta
parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla
competizione; ciò risulta fondamentale al fine di garantire il godimento più diffuso dell'elettorato
passivo costituzionalmente tutelato.
In proposito si richiama la particolare attenzione dei Sindaci e Commissari in
indirizzo affinché sia assicurata, in massimo grado, la possibilità di usufruire di un efficiente
servizio di autenticazione delle sottoscrizioni vigilando in proposito sulla relativa attuazione.
Per quanto concerne le modalità di autenticazione, si precisa che le stesse sono quelle
contenute nell'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
IL PREFETTO -Blasco - "