
Dal sito del MInistero dell'Interno Finanza Locale si riporta la "Circolare F.L. 2/2010 ad oggetto:
Spese per l'attuazione delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali del 28 e 29 marzo 2010.
1. - Competenza generale degli oneri
Per la competenza degli oneri, vige il principio generale che le spese di organizzazione e di attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali sono a carico delle amministrazioni interessate. Detto principio è sancito dall'articolo 17, secondo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.
In caso di elezioni singole, le spese relative sono totalmente a carico delle amministrazioni interessate. In caso di elezioni abbinate, invece, le spese vengono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati alle consultazioni (art. 21 della legge 17 febbraio 1968, n. 108).
Sono comunque a carico dello Stato :
1.talune spese del procedimento elettorale (spedizione delle tessere elettorali, delle cartoline avviso, fornitura di manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, schede per la votazione, buste e stampati - art. 17, comma 3, Legge n. 136/1976);
2.i materiali che vengono forniti a cura ed a spese del Ministero dell'interno (urne per la votazione, cassette o scatole per le schede autenticate, timbri per le sezioni elettorali, bollini e tenaglie per le chiusure di sicurezza, buste per le sezioni ospedaliere e per i luoghi di detenzione, cartoline-avviso - art. 17, comma 3, Legge n. 136/1976);
3.gli oneri derivanti dall'art. 5 della legge 16 aprile 2002,n. 62 (adeguamento degli onorari dei componenti i seggi elettorali, limitatamente alla differenza tra i nuovi importi e quelli precedentemente in vigore; quota parte del rimborso spese ai Presidenti di seggio derivante dal prolungamento della giornata di votazione; eventuale acquisto di cabine elettorali).
2. - Spese delle amministrazioni interessate alle consultazioni
2.1 - Organizzazione tecnica ed attuazione delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. Spese a carico delle rispettive amministrazioni.
A norma del citato articolo 17 della legge n. 136 del 1976, sono in generale a carico delle regioni, delle province e dei comuni tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei rispettivi consigli, fatta eccezione di quelle contemplate nel precedente paragrafo.
Sono, inoltre, a carico dei comuni tutte le spese derivanti dall'effettuazione delle elezioni circoscrizionali.
Il periodo di effettuazione del lavoro straordinario, di cui all'articolo 15 del decreto legge 18/01/1993, n. 8, decorre dalla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi e termina il trentesimo giorno successivo alla data delle consultazioni. In caso di secondo turno di votazione (solo per le consultazioni provinciali e comunali), il termine ultimo per l'effettuazione del lavoro straordinario scade il trentesimo giorno successivo all' 11 aprile 2010, data del secondo turno elettorale (ballottaggio).
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti comunali rese nel periodo antecedente la data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali saranno addebitate alle Regioni in quanto trattasi di adempimenti connessi alla sottoscrizione delle liste dei canditati alle elezioni dei Consigli regionali
Per quanto concerne gli onorari da liquidare ai componenti degli uffici elettorali di sezione, si ritiene opportuno far presente che gli importi da corrispondere sono quelli previsti dall'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall'art. 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62:
- Seggi ordinari
- Presidenti: € 150,00 (di cui € 30,00 a carico dello Stato - art. 5 legge 62/2002)
- Scrutatori e Segretari: € 120,00 (di cui € 24,00 a carico dello Stato - art. 5 legge 62/2002)
Per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari suindicati sono maggiorati, rispettivamente di € 37,00 e € 25,00. Si precisa che questi ultimi, non essendo stati rivalutati dalla cennata legge 62/2002, esulano dal rimborso statale.
- Seggi speciali (quale che sia il numero delle consultazioni)
- Presidenti: € 90,00 (di cui € 18,00 a carico dello Stato - art. 5 legge 62/2002)
- Scrutatori: € 61,00 (di cui € 12,00 a carico dello Stato - art. 5 legge 62/2002)
2.2 - Disciplina dei riparti
Nel caso di contemporaneità delle elezioni dei consigli regionali variamente combinate con le elezioni dei consigli provinciali, dei consigli comunali e circoscrizionali, il riparto delle spese per gli adempimenti comuni, dovrà essere reso esecutivo dal Prefetto del capoluogo di Regione, sulla base della rendicontazione resa dai comuni stessi (art. 21 della legge 17 febbraio 1968, n. 108).
Ai fini della presentazione dei rendiconti dei comuni, si rappresenta quanto segue:
1) Elezioni Regionali
1a) I rendiconti delle spese derivanti dalla menzionata legge n. 62/2002, dovranno essere trasmessi, a cura dei comuni, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - competente per territorio.
1b) I rendiconti delle rimanenti spese dovranno essere trasmessi, a cura dei comuni, alla rispettiva Amministrazione regionale entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni (art. 21 legge 108/68).
2) Abbinamento delle elezioni regionali con le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.
2a) Per i rendiconti delle spese derivanti dalla citata legge 62/2002 si applicano le disposizioni di cui al punto 1a).
2b) I rendiconti delle spese derivanti da adempimenti comuni, dovranno essere corredati da un prospetto riepilogativo con l'indicazione della spesa a carico delle Amministrazioni interessate alle consultazioni e trasmessi, a cura dei comuni, al Prefetto del capoluogo di Regione, per l'apposizione del necessario visto di esecutività.
3. - Spese delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
3.1 - Spedizione degli atti elettorali da parte dei comuni
Al riguardo, la Società Poste Italiane, su formale richiesta di questo Ministero, provvederà ad impartire alle dipendenti filiali le istruzioni per consentire ai comuni le facilitazioni di pagamento delle tasse postali occorrenti per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero e delle tessere elettorali agli elettori residenti fuori dal comune.
Al pagamento delle spese provvederanno direttamente codeste Prefetture sulla base della documentazione inviata dalle locali filiali di Poste Italiane, con imputazione ai fondi che saranno accreditati sul capitolo 1310 -PG 3- del corrente esercizio, mediante apposita segnalazione da parte di codeste Sedi.
Con l'occasione, si pregano i Prefetti di Milano, Venezia, Genova e Potenza di voler trasmettere alle rispettive Amministrazioni Regionali copia della presente circolare.
Infine, si raccomanda di consultare il sito Intranet di questa Direzione centrale (link: http://intradait.interno.it/index.php?module=News&catid=&topic=25) per la conoscenza tempestiva di tutte le ulteriori comunicazioni.
Roma lì, 9 febbraio 2010
IL DIRETTORE CENTRALE (Verde) ".