testata per la stampa della pagina
elettorale

Si riporta dal sito della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Avellino la circolare:"
PROT. N. 1119/S.E. del 5.2.2010 ad OGGETTO: Elezioni regionali ed amministrative di domenica 28 marzo e lunedì 29 marzo
2010 - Nomina funzionari medici per rilascio certificazione sanitaria.-
Com'è noto, domenica 28 e lunedì 29 marzo prossimi avranno luogo le elezioni
regionali nonché, nei Comuni di Baiano - Castelfranci - Cervinara - Mercogliano - Quindici
- Sorbo Serpico e Volturara Irpina, la consultazione per l'elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio comunale, con eventuale turno di ballottaggio, per l'elezione dei Sindaci non
proclamati eletti a seguito del primo turno di votazione, per domenica 11 aprile e lunedì 12
aprile 2010.
L'articolo 41 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, prevede la facoltà di esercitare il diritto
di voto, a mezzo di accompagnatore, per coloro che si trovino fisicamente impossibilitati ad
esprimerlo personalmente, mentre l'articolo 29 della legge 15.2.1992, n. 104, e la legge
15.1.1991, n. 15, dettano analoghe norme intese a favorire l'esercizio del diritto di voto da
parte degli elettori handicappati e non deambulanti.
L'esercizio di tale facoltà, quando l'impedimento non sia evidente (cecità,
amputazione delle mani o paralisi), può essere consentito dal Presidente di seggio, previa
esibizione - come previsto dal citato articolo 41 del T.U. 570/60 e successive modificazioni -
di certificato medico attestante che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il
voto senza l'aiuto di un elettore e rilasciato, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto
o applicazione di marche, dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità
sanitaria locale, che, si rammenta, non possono essere candidati né parenti fino al quarto
grado di candidati.
Si ritiene opportuno precisare che, ai fini delle agevolazioni per l'esercizio del voto da
parte degli elettori portatori di handicap, tali debbono intendersi anche le persone con
handicap di natura psichica, allorchè la rispettiva condizione comporti anche una
menomazione fisica incidente sulla capacità ad esercitare materialmente il diritto di voto.
Ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito nella legge 27
gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, detti funzionari
dovranno essere abilitati anche al rilascio dei certificati medici da cui risulti, riproducendo
l'esatta formulazione normativa di cui al comma 1, dell'articolo 1, della citata legge n.
46/2009, che gli elettori sono affetti da gravi infermità e si trovano in condizioni di
dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne
l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, ovvero che gli elettori sono affetti da
gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti
impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n.
104. Nel medesimo certificato potrà essere attestata, altresì, l'eventuale necessità di un
accompagnatore per l'esercizio del voto.
Si rammenta che l'elettore, per poter beneficiare del diritto di voto domiciliare
previsto dalla citata normativa in occasione delle prossime consultazioni elettorali, dovrà far
pervenire al Comune di iscrizione nelle liste elettorali il prescritto certificato medico sin dal
40° giorno antecedente la data di votazione, ossia da martedì 16 febbraio.
In relazione a quanto innanzi, si prega la S.V. di procedere, con la massima urgenza,
alla designazione di funzionari medici che assicurino il servizio in questione in ciascun
Comune della provincia e garantiscano, inoltre, la reperibilità durante lo svolgimento delle
operazioni di voto (che, si rammenta, avranno luogo domenica 28 marzo 2010, dalle ore 8
antimeridiane alle ore 22 e lunedì 29 marzo 2010, dalle ore 7 del mattino alle ore 15) per il
rilascio delle certificazioni sanitarie di cui alle citate disposizioni legislative.
La S.V. medesima vorrà, altresì, tempestivamente notificare ai Sindaci i nominativi
dei medici incaricati facendo tenere analoga comunicazione, per conoscenza, a questa
Prefettura.
I sigg. Sindaci e Commissari sono pregati di assumere le iniziative più opportune
perché i medici anzidetti siano pienamente disponibili per gli adempimenti illustrati e di
rendere noto agli interessati, eventualmente anche con manifesto, il recapito e gli orari di
servizio dei sanitari designati, al fine di agevolare il rilascio dei certificati di che trattasi,
nonché di richiamare su quanto sopra la particolare attenzione dei presidenti di seggio per
evitare qualsiasi inconveniente connesso al regolare svolgimento delle consultazioni in
oggetto.
IL PREFETTO -Blasco -"