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Si riporta la circolare n. 43 del 2 agosto 2007 ad oggetto "Iscrizione anagrafica dello straniero in attesa del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare":
"Con circolare n. 16, del 2 aprile 2007, in attuazione della direttiva dell'On.le Sig. Ministro del 20 febbraio 2007, è stata data l'indicazione di procedere all'iscrizione anagrafica degli stranieri che abbiano sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'immigrazione, e siano in attesa del rilascio del permesso di soggiorno. A seguito di tale disposizione sono stati posti quesiti volti a conoscere se il principio già in tal senso affermato sia estensibile a favore degli stranieri che abbiano richiesto il permesso di soggiorno per motivi familiari e ai quali lo Sportello unico per l'immigrazione abbia rilasciato il nulla osta al ricongiungimento. A tale riguardo si ritiene che, per analogia, il principio sopraesposto debba essere applicato anche con riferimento alle ipotesi di ricongiungimento familiare. Va infatti considerato che il possesso dei requisiti per il ricongiungimento è condizione per il rilascio del relativo nulla osta da parte dello Sportello unico per l'immigrazione, e quindi del visto d'ingresso da parte dell'Autorità consolare italiana. Gli Uffici di anagrafe potranno quindi procedere all'iscrizione anagrafica dello straniero che abbia fatto domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari, nelle more del suo rilascio. A tal fine sarà sufficiente l'esibizione del visto d'ingresso, della ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno, nonché di fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico. Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei Sig. ri Sindaci il contenuto della presente circolare.

 

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