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Pubblichiamo il testo della circolare n. 25 del 2 dicembre 2009:
 
Come è noto, la Direzione Centrale degli Affari dei Culti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, d'intesa con questa Direzione Centrale, ha richiesto al Consiglio di Stato un parere in ordine all'efficacia del limite territoriale delle funzioni riconosciute in materia civile ai ministri di culto.
Il predetto Consesso, con parere reso dalla Sez. Prima nell'adunanza del 23 settembre u.s. ha modificato l'orientamento in precedenza più volte espresso, ritenendo ora che non vi siano ragioni normative atte a giustificare la prassi di delimitare l'ambito territoriale di svolgimento delle funzioni di ministro di culto.
In particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato che secondo gli orientamenti più recenti la limitazione della validità dei provvedimenti amministrativi ad un luogo determinato non costituisce un principio di carattere generale, ma dovrebbe essere espressamente previsto da una disposizione normativa.
In ragione di tale nuovo orientamento, detto Dipartimento ha già provveduto ad emanare la circolare n. FG/54/22 del 12 novembre u.s. con la quale si dà atto che nei futuri provvedimenti di conferimento delle funzioni a ministro di culto non si farà riferimento ad alcuna limitazione territoriale.
Per quanto attiene invece ai decreti di approvazione delle nomine già in essere, nei quali risulta ancora indicata una limitazione territoriale delle funzioni del ministro di culto, detto nuovo orientamento non consente di tener conto di tale eventuale limitazione e l'ufficiale dello stato civile potrà pertanto procedere direttamente alle formalità legali relative alla pubblicazione ed alla trascrizione del matrimonio, senza tener conto ex ante del vincolo territoriale indicato nel predetto provvedimento governativo.
Ciò predetto, confidando nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL. , si prega di voler comunicare quanto sopra ai  Sigg. Sindaci. IL DIRETTORE CENTRALE (Annapaola Porzio)