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 Entra in vigore l'8 agosto 2009 la legge 15 luglio 2009 n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24.7.2009.
Gli ambiti di intervento della legge n. 94/2009 sono molteplici e toccano diverse materie, fra cui l'anagrafe e lo stato civile.
Senza entrare nel merito delle singole disposizioni, ci si limita ora a tracciare un quadro di sintesi delle diverse modifiche che interessano le materie di competenza dei Servizi Demografici. In particolare, le novità più significative sono le seguenti:
1)      Introduzione del reato di immigrazione clandestina: lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 286/1998  e di quelle contenute nell'art. 1 della L. n. 68/2007 è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro.
2)      Matrimonio dello straniero in Italia: per contrarre matrimonio in Italia il cittadino straniero, a norma dell'art. 116 comma 1 cod. civ. come modificato dall'art. 1 comma 15 della L. 94/2009, deve presentare all'ufficiale dello stato civile - oltre al tradizionale nulla osta - anche "un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano". Sostanzialmente, questa norma è finalizzata ad impedire la celebrazione del matrimonio allo straniero in condizione di clandestinità, e nell'intento del legislatore ad impedire i matrimoni di convenienza. A questo proposito si ritiene doveroso precisare fin da ora che il concetto di regolarità del soggiorno non coincide puramente e semplicemente con il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità, ma va ricavato da un'analisi complessiva del sistema, tenendo conto anche delle numerose disposizioni normative e istruzioni ministeriali che sostanzialmente hanno contribuito a ridisegnare, non senza incertezze, il concetto di regolarità del soggiorno.
3)      Aumentato il periodo necessario per l'acquisto della cittadinanza a seguito di matrimonio: ora occorrono due anni di residenza legale nel territorio della Repubblica dopo il matrimonio, mentre in precedenza era sufficiente che il coniuge risiedesse legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica.
4)      Possibile verifica dell'idoneità dell'alloggio al momento della richiesta di iscrizione o variazione anagrafica: questa disposizione riguarda tutti i cittadini, italiani, comunitari e stranieri e introduce la possibilità, peraltro già sostanzialmente presente nel nostro ordinamento, di prevedere la verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio. Si ricorda che la formulazione originaria della norma subordinava l'iscrizione alla verifica dell'idoneità dell'alloggio; oggi la verifica della idoneità dell'alloggio è discrezionale, e non condiziona, comunque l'iscrizione anagrafica; saranno le amministrazioni comunali a decidere se e come procedere in tal senso, tenendo conto anche delle risorse disponibili, delle singole realtà locali ecc. Ciò che resta fuori discussione è il fatto che la verifica della idoneità dell'alloggio, quand'anche venisse disposta dai competenti uffici comunali, costituisce un procedimento diverso e separato dal procedimento di iscrizione anagrafica, che resta inalterato nelle modalità e nei presupposti. Difatti l'iscrizione e la variazione anagrafica restano sempre ancorate al presupposto della dimora abituale, anche nel caso in cui l'alloggio risulti eventualmente inidoneo. Naturalmente l'ufficiale d'anagrafe dovrà tener conto dell'esito dei controlli ai fini della adozione del provvedimento finale per il semplice fatto che, potenzialmente, un alloggio del tutto inadeguato potrebbe essere oggetto di provvedimento di sgombero, con conseguente perdita della dimora abituale da parte degli occupanti.
5)      Nuovo termine per la cancellazione per mancato rinnovo del titolo di soggiorno: la cancellazione prevista dall'art. 11 comma 1 lett. c) del d.P.R. n. 223/1989 del cittadino straniero con titolo di soggiorno scaduto viene effettuata  trascorsi sei mesi ( e non più dopo un anno) dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.
6)      Nuove regole per l'iscrizione delle persone senza fissa dimora: viene introdotto l'obbligo per la persona senza fissa dimora, al momento in cui questa richiede l'iscrizione, di fornire elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. Si tratta sicuramente, di una delle norme più incisive, perché sostanzialmente viene ad essere stravolto un principio oramai consolidato e cioè il fatto che la persona senza fissa dimora può anche non avere un riferimento riscontrabile in un luogo ben preciso. Si pensi ad esempio ai girovaghi, ai giostrai e cioè a tutte quelle persone che non hanno un punto di riferimento fisso ma si spostano in continuazione. Naturalmente le nuove regole troveranno applicazione solo per le nuove iscrizioni e non anche per le posizioni oramai consolidate.
Altra questione, sulla quale è necessario fare ancora piena chiarezza, riguarda l'eventuale necessità della dimostrazione della regolarità del soggiorno per la formazione degli atti di stato civile diversi dal matrimonio. Si ritiene che la soluzione più coerente con i principi generali che regolano l'ordinamento dello stato civile sia quella di procedere alla formazione dei relativi atti  prescindendo dalla verifica della regolarità del soggiorno del dichiarante; questa interpretazione parte dalla considerazione che, a differenza di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero, citati dall'art. 6 comma 2 del T.U. n. 286/1998, gli atti di stato civile, pur rispondendo all'interesse personale dei privati, assolvono tuttavia anche alla funzione fondamentale di certezza e conoscibilità di determinati eventi rilevanti per lo stato civile e quindi rispondono ad un rilevante interesse pubblico.

 
LILIANA PALMIERI - ESPERTO ANUSCA