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Dal sito del Ministero della Giustizia si riporta una interessante sentenza della Corte di Cassazione del 25 giugno 2009 n.14878:" PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - AVVIO DEL PROCEDIMENTO - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE.
Facendo per la prima volta applicazione dell'art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, le S.U., pronunciandosi in ordine alle conseguenze derivanti dalla violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti e ai soggetti che per legge debbono intervenirvi (art. 7 della stessa legge), hanno distinto a seconda che il provvedimento finale sia o meno vincolato. Per i provvedimenti di natura vincolata, l'annullabilità è esclusa nel caso di evidenza della inidoneità dell'intervento dei soggetti ai quali è riconosciuto un interesse ad interferire sul loro contenuto; per quelli di natura non vincolata, subordinatamente alla prova, da parte dell'Amministrazione, che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso anche in caso di intervento di detti interessati.
Sentenza n. 14878 del 25 giugno 2009
(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore M. Oddo)."