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elettorale

Si riporta dal sito del Ministero dell'Interno Finanza locale la Circolare F.L. 9/2009 con oggetto:"  Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per i referendum popolari. Disciplina dei riparti per lo svolgimento contemporaneo dei referendum con il secondo turno di votazione delle elezioni amministrative del 21e 22 giugno 2009. Capitolo 1310-PG 3.
Ai sensi delle vigenti disposizioni, gli oneri derivanti dai numerosi adempimenti cui sono tenuti i Comuni e le Prefetture in occasione delle prossime consultazioni referendarie e dei ballottaggi, sono posti direttamente o indirettamente a carico di diverse amministrazioni, secondo le loro specifiche competenze. Allo scopo di agevolare l'espletamento dei delicati servizi relativi alle predette consultazioni e di garantire, peraltro, il regolare e tempestivo pagamento delle spese, si fa presente che risultano applicabili, per la massima parte, le istruzioni già impartite con la circolare FL n. 7 del 20 aprile 2009, recante "Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per l'elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo. Disciplina dei riparti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee ed amministrative del 6 e 7 giugno 2009. Capitolo 1310 -PG 3", con le seguenti specificazioni.

§ 1 - Finanziamento.
Per il finanziamento delle operazioni referendarie si rimanda al paragrafo 1 della predetta circolare FL 7/09, ad eccezione del 3° capoverso, relativo alla normativa di riferimento afferente l'importo massimo da rimborsare ai comuni, che viene così sostituito:
Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 aprile 2009, n. 40, l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione dei referendum, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito, nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento. Le assegnazioni così disposte sono vincolanti e non potranno, in nessun caso, essere soggette ad integrazioni.
§ 2 - Spese da sostenere direttamente dalle Prefetture, dai Commissariati di Trento e Bolzano e dall'Ufficio di Presidenza della Valle D'Aosta.
La lettera c) del paragrafo 2 della circolare FL 7/09 è così sostituita:
1. spese per le agevolazioni postali concesse ai comuni dalla Società Poste italiane. La relativa circolare è in fase di emanazione da parte della predetta Società. Dell'avvenuta diramazione della stessa sarà data immediata comunicazione mediante apposito comunicato INTRANET.
Resta inteso che la spesa eventualmente sostenuta dai comuni prima dell'apertura degli appositi conti di credito ed inserita nei relativi rendiconti, sarà ammessa a rimborso e non concorrerà alla determinazione dell'importo massimo assegnato ai comuni medesimi.
§ 3 - Spese dei Comuni rimborsabili dallo Stato.
La lettera a) e parte della lettera b) del paragrafo 3 della circolare FL7/09 sono così riscritte:
a) Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della predetta legge n. 40/2009, per la composizione, il funzionamento e gli onorari da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali si applicano le disposizioni in vigore per i referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione. In particolare per la composizione di detti Uffici si applica l'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il quale dispone che l'Ufficio di sezione è composto di un Presidente, tre scrutatori e di un segretario. Per gli onorari si applica l'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70 così come modificata dalla legge 16 aprile 2002, n. 62
Pertanto, gli importi da corrispondere per le consultazioni elettorali del 21 e 22 giugno 2009 sono, a seconda dei vari abbinamenti, i seguenti:
- Seggi ordinari
- in caso di n. 3 referendum
- Presidenti: €. 196,00
- Scrutatori e Segretari: € 148,00


- in caso di n. 3 referendum abbinati ad elezioni provinciali o comunali
- Presidenti: €. 229,00
- Scrutatori e Segretari: € 170,00
- in caso di n. 3 referendum abbinati ad elezioni provinciali e comunali
- Presidenti: €. 262,00
- Scrutatori e Segretari: € 192,00
- Seggi speciali (quale che sia il numero delle consultazioni).
- Presidenti: € 79,00
- Scrutatori: € 53,00
Dette spese dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali. Per la liquidazione si richiamano in proposito le istruzioni contenute nell'apposita circolare in fase di emanazione.
Spetta, altresì, ai soli presidenti di seggio, il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 70 del 1980, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell'amministrazione dello Stato con le limitazioni introdotte dall'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006).
b) Spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario.
(limitatamente all'inizio del periodo elettorale nonché ai termini per la presentazione dei rendiconti da parte di comuni)
Il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, inizia il giorno 30 aprile 2009, data di pubblicazione dei DD.P.R. di convocazione dei comizi, e termina il 21 luglio 2009, trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.
In merito, si rimanda a quanto comunicato con la nota n. 2026 del 6 aprile 2009, circa la necessità che le determine autorizzative al lavoro straordinario dei dipendenti comunali per i referendum dovranno essere distinte da quelle adottate per lo svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo e delle elezioni amministrative del 6 e 7 giugno p.v., in quanto, nella fattispecie, si verifica un accavallamento del periodo elettorale e non una contestualita' di elezioni.
Si ribadisce, inoltre, che il limite medio mensile di 50 ore e massimo individuale di 70 ore di lavoro straordinario, complessivamente autorizzato, non dovrà essere assolutamente superato.
Le spese per il lavoro straordinario, ivi comprese quelle per l'eventuale erogazione dei buoni pasto al personale dipendente impegnato nell'attività elettorale, e le altre spese anticipate dai Comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali, i cui oneri sono a carico dello Stato, saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.
§ 4 - Anticipazioni ai Comuni.
Si rinvia al paragrafo 4 della menzionata circolare FL 7/09.
§ 5 - Rendiconti dei Comuni.
(limitatamente alla sola presentazione dei rendiconti da parte dei comuni)
Sono salve le istruzioni contenute nel medesimo paragrafo 5 della più volte citata circolare FL 7/09 ad esclusione del termine di presentazione di rendiconti da parte dei comuni, come di seguito specificato.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 40/2009, ai fini dell'ammissibilità al rimborso, i comuni sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese sostenute entro il termine perentorio di sei mesi dalla data della consultazione, a pena di decadenza dal diritto al rimborso medesimo. Pertanto, detti rendiconti dovranno essere presentati entro il 21 dicembre 2009.
§ 6 - Rendiconti dei funzionari delegati.
Si rinvia al paragrafo 6 della circolare FL 7/09.
§ 7- Disciplina dei riparti.
Il paragrafo 7 della circolare FL 7/09 viene così sostituito:
L'articolo 1, comma 3, della legge 28/4/2009 n. 40, dispone che le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum ed alle elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle consultazioni.
Pertanto, in merito al riparti delle suddette spese, occorrerà adottare i seguenti criteri.
1. abbinamento dei referendum con le elezioni provinciali o comunali:
la spesa dovrà essere ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato ed un quarto a carico della Provincia o del Comune;
1. abbinamento dei referendum con le elezioni provinciali e comunali:
la spesa dovrà essere ripartita in ragione di tre quinti a carico dello Stato, un quinto a carico della Provincia e un quinto a carico del Comune;
Pertanto, i rendiconti dei Comuni interessati agli abbinamenti dovranno essere ammessi a rimborso soltanto per la parte di competenza dell'Erario. Dall'importo dovranno essere detratti gli acconti erogati.
Alle Amministrazioni provinciali interessate agli abbinamenti, le competenti Prefetture dovranno inviare copia dei prospetti generali relativi ai rendiconti dei comuni con formale decreto di riparto, invitandole a provvedere al rimborso, ai comuni, della quota di propria competenza. Nel contempo, le Prefetture provvederanno ad invitare le Amministrazioni provinciali e comunali a versare nella contabilità speciale, entro il termine di 30 giorni, la quota delle spese telegrafiche di propria competenza afferenti le elezioni. Il riparto dovrà essere effettuato tenendo conto della ripartizione sopradescritta.
Rimangono, comunque, a carico dello Stato e non sono soggette a riparto, le spese per l'organizzazione dei servizi di Prefettura e le altre spese indicate al comma 3, dell'articolo 17 della legge n. 136/1976.
§ 8 - Paragrafo non presente nella circolare FL 7/09 per un errore di numerazione.
§ 9- Norme speciali per il Friuli Venezia Giulia, la Sicilia e la Sardegna
Si rinvia al medesimo paragrafo 9 della circolare FL 7/09.
§ 10 - Ballottaggi
Il paragrafo 10 della circolare FL 7/09 non risulta applicabile a questa fattispecie elettorale..
§ 11 - Disposizioni relative all'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero
La legge 27 dicembre 2001, n. 459, ha introdotto, per l'elezione delle Camere e per i referendum le "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero".
Il decreto legge 15 febbraio 2008, n. 24 , convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, ha parzialmente modificato la citata legge 459/2001.
In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera c) del DL 24/2008, dispone che presso l'Ufficio Centrale per la circoscrizione estero, (istituito presso la Corte di Appello di Roma) è costituito un seggio elettorale per un minimo di 2.000 ed un massimo di 3.000 elettori, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e scrutinio dei voti inviati dagli elettori residenti all'estero. La successiva lettera d), stabilisce che il seggio elettorale è composto da n. 1 presidente, n. 1 segretario e n. 4 scrutatori.
Inoltre, l'articolo 3 del decreto legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, introduce, il voto dei cittadini italiani temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, dello svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459 ed al relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili.
Pertanto, gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti dei citati seggi elettorali, ai sensi dell'articolo 19 del menzionato D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, sono equiparati a quelli dei seggi istituiti nel territorio nazionale:
Seggi circoscrizione estero:
(n. 1 Presidente, n. 1 segretario, n. 4 scrutatori)
1. Presidenti € 196,00
2. Scrutatori € 148,00

I predetti onorari sono comprensivi delle maggiorazioni previste per ogni spoglio e scrutinio da effettuare contemporaneamente al primo pari ad € 33,00 (Presidenti) ed € 22,00 (Scrutatori e Segretari).
Dette spese saranno corrisposte dal comune di Roma senza operare alcuna ritenuta di acconto, ai sensi della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per la liquidazione si richiamano le istruzioni che saranno appositamente diramate.
L'articolo 18, comma 4, del menzionato Regolamento di attuazione della legge 459/2001, stabilisce che i plichi contenenti le schede votate, in arrivo agli scali aeroportuali di Roma, sono presi in carico e custoditi dal citato Ufficio Centrale per la circoscrizione estero che, a tale fine, si avvale, previe intese, della collaborazione della Prefettura e dei comuni.
Per i plichi contenenti le schede votate dai cittadini italiani temporaneamente all'estero, di cui al decreto legge n. 3/2009, si rimanda all'articolo 3, comma 4 del decreto medesimo.
Per le eventuali spese che dovessero scaturire dalla collaborazione offerta dalla Prefettura di Roma, a seguito delle intese previste dall'articolo 18 del predetto Regolamento di attuazione, si prega di contattare il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e strumentali. Di contro, per quelle eventualmente sostenute per la medesima finalità dai comuni interessati, saranno poste a carico del capitolo 1310 -PG 3. Queste ultime dovranno essere inserite, dai comuni, nell'apposito documentato rendiconto, separando queste ultime da quelle sostenute per la normale organizzazione tecnica delle consultazioni referendarie. Ai fini del rimborso è, altresì, necessario che i comuni alleghino copia di dette intese, dalle quali risultino dettagliatamente le attività e i servizi richiesti. Si precisa che dette spese saranno ammesse a rimborso e non concorreranno alla determinazione dell'importo massimo assegnato ai comuni medesimi.
Si raccomanda l'esatta osservanza delle presenti istruzioni.
Con l'occasione, si reitera l'invito a tutti i Prefetti, i Commissari di Governo di Trento e Bolzano nonché il Presidente della Regione autonoma della Valle D'Aosta di voler comunicare, per opportuna conoscenza, alle locali Ragionerie Territoriali dello Stato, l'avvenuta emanazione della presente circolare.
Roma, 11 maggio 2009
IL DIRETTORE CENTRALE (Verde)"