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elettorale

Si riporta dal sito dell'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Avellino la circolare "


PROT. N. 953-bis/S.E. lì, 4.5.2009


OGGETTO: Elezioni europee ed amministrative di sabato 6 e domenica 7 giugno 2009 - Nomina
degli scrutatori - SOSPENSIONE STAMPA MANIFESTI 63/AR o 64/AR.-


La Gazzetta Ufficiale - serie generale - numero 98 - pubblica la legge 28 aprile 2009, n. 40,
recante la "Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della
Costituzione da tenersi nell'anno 2009", che, per doverosa conoscenza, si allega alla presente.

Detto provvedimento legislativo, prevede, in particolare, al comma 2, che, nel caso di
contemporaneo svolgimento dei referendum con il secondo turno di votazione per le elezioni e dei
presidenti delle province e dei sindaci, per tutti gli adempimenti comuni, ivi compresi la
composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e gli orari della votazione, si
applicano le disposizioni in vigore per i referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione.

Tanto premesso e fermo restanti i termini e le modalità indicati nella circolare prot. n.
953/SE del 29 aprile scorso per la nomina degli scrutatori in occasione delle elezioni in oggetto, le
SS.LL. SOPRASSIEDERANNO ALLA STAMPA DEI MANIFESTI MODELLO 63/AR
ovvero 64/AR, preannunzianti la nomina della Commissione elettorale comunale per la
designazione degli scrutatori medesimi per le elezioni amministrative, in attesa di eventuali,
ulteriori istruzioni da parte di questo ufficio.

Il Dirigente dell'Ufficio
Elettorale Provinciale
____________________________________________________________________________________________
ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Avellino.

Legge 28 aprile 2009, n. 40

Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. I referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009 sono indetti per una domenica compresa tra
il 15 aprile e il 30 giugno del medesimo anno.
2. Nel caso di contemporaneo svolgimento dei referendum di cui al comma 1 con il secondo turno di votazione per le elezioni
dei presidenti delle province e dei sindaci, anche quando disciplinate da norme regionali, per tutti gli adempimenti comuni, ivi
compresi la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e gli orari della votazione, si applicano le
disposizioni in vigore per i referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione. Appena completate le operazioni di votazione e
quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei referendum di cui al comma 1 e
successivamente, senza interruzione, a quelle per le elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci. Nel caso di cui al
presente comma, non si applica la lettera o) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26.
3. In caso di contemporaneo svolgimento delle consultazioni di cui al comma 2, l'importo massimo delle spese da rimborsare a
ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione dei referendum, fatta eccezione per il trattamento economico dei
componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell'interno, con
proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e
di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento.
All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali si
provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai
referendum e alle elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti
interessati in base al numero delle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo. Il riparto delle
spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni, da presentarsi entro il
termine di sei mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Con le stesse modalità si procede
per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'Amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni. In
caso di contemporaneo svolgimento dei referendum con le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci delle regioni a
statuto speciale, il riparto di cui al presente comma è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale,
fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo.
4. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 28 aprile 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano "