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elettorale

SI riporta la circolare della Prefettura di Avellino Ufficio Territoriale del Governo Prot. n. 944/S.E. del 21 aprile 2009 ad oggetto:"
Oggetto: Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ed elezioni amministrative
del 6 e 7 giugno 2009. Propaganda elettorale e comunicazione politica.

In vista dello svolgimento delle consultazioni elettorali indicate in oggetto, si reputa
opportuno richiamare sinteticamente i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in
materia di propaganda elettorale rammentandosi che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del
decreto-legge n. 3/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2009, ai fini del computo
dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello di
domenica.

1)
Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art. 9,
comma 1, della legge 22 febbaio 2000, n. 28).

Si rammenta che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione
delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di
comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per
l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Tanto premesso, si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere
intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e
non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono
compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali,
sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle
pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto, è da ritenersi che, sebbene la norma sia
inserita nel corpo di disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione, essa trovi
applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi
radiotelevisivi e la stampa.

L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nel citato articolo 9 sembra nascere
dall'opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli
amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione. In tale senso
vanno letti, a parere del Ministero dell'Interno, i riferimenti a "forme impersonali" ed alla
"indispensabilità" dell'attività di comunicazione per l'assolvimento delle funzioni proprie.

In tale contesto normativo sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione
necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

2) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4
aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130 )

Codeste giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione (nella
circostanza, da martedì 5 maggio a giovedì 7 maggio 2009), dovranno stabilire e delimitare - in
ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna
elezione che avrà luogo nella stessa data -gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda
elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati, nonché
di coloro che, pur non partecipando direttamente alla competizione, avranno fatto pervenire, entro
il 34° giorno antecedente quello della votazione (nella fattispecie entro lunedì 4 maggio 2009),
apposita istanza intesa a fiancheggiare una di tali liste di candidati.

Si rammenta che le istanze stesse, preannunciate previamente per via telegrafica ai Comuni
dai "fiancheggiatori", sono da considerarsi pervenute in tempo utile allorquando, prima che la
giunta comunale si sia pronunciata al riguardo, le medesime istanze siano state confermate (anche
via fax) con la sottoscrizione autografa o l'originale delle stesse sia presentato ai Comuni con
sottoscrizione autografa.

Codeste giunte comunali medesime dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei
predetti spazi - distintamente per ciascuna elezione - alle liste di candidati partecipanti alle
consultazioni, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle
candidature.

Affinché gli interessati siano posti in grado di eseguire le affissioni quanto prima, si
invitano il sig. Presidente dell'Ufficio Centrale ed i sigg. Presidenti delle Commissioni e
Sottocommissioni Elettorali Circondariali a comunicare immediatamente le proprie decisioni, oltre
che a questa Prefettura-U.T.G., contestualmente anche ai Sindaci dei Comuni interessati, al fine di
consentire alle giunte comunali di assegnare prontamente gli spazi predetti per l'inizio delle
affissioni di propaganda.

3) Inizio della propaganda e riunioni elettorali; divieto di alcune forme di propaganda (art. 6
della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 8 maggio 2009,
ai sensi dell'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 , sono vietati:

-il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;

- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse
le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al
Questore.

4)Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Alla luce del combinato disposto di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n.
130 ed all'articolo 49, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni,
qualora la propaganda elettorale venga effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili,
essa è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco.

Nel caso in cui, invece, la propaganda medesima si svolga sul territorio di più Comuni,
l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui i Comuni stessi sono compresi.

5) Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 2 giugno

Si rappresenta che le manifestazioni indette per la ricorrenza della Festa della Repubblica del 2
giugno - ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le predette
consultazioni - purchè attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non
costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti vanno affissi
in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati a detta propaganda.

6) Uso di locali comunali (artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n.
515)

Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni, sulla base
di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione
dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali
di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

7) Agevolazioni postali e fiscali (artt. 17, 18 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n.515)

Come noto, nei 30 giorni che precedono la votazione, sono accordate tariffe postali
agevolate per gli invii di materiale elettorale.

Al riguardo, sul sito www.poste.it, potranno essere consultate le istruzioni diramate dalle
Poste Italiane S.p.A. ai propri uffici territoriali e le modalità da osservare per usufruire di tali
agevolazioni.

Si rammenta, altresì, che nei 90 giorni precedenti le elezioni, sono previste agevolazioni
fiscali per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica
radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e
per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti,
dalle liste e dai candidati.

8) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale.

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale,
si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai
mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

Si fa riserva di rendere noti gli estremi relativi ai provvedimenti che saranno emanati dai
competenti Organi di indirizzo e di vigilanza a ciò preposti.

9) Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 23 maggio
2009, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22
febbraio 2000 n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici
sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati
effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta
a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica,
non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita
distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato
svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del
numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonchè dei risultati degli scrutini, possa essere
consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il
periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 22 di
domenica 7 giugno 2009), purchè in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle
operazioni di scrutinio.

10) Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 6 giugno 2009 e fino
alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale
diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali
murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale
entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in
luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione
dei comizi.

11) Assenze dal servizio per la partecipazione alla campagna elettorale dei lavoratori dipendenti
candidati alle consultazioni.

Si coglie l'occasione per rammentare che ai lavoratori dipendenti da enti pubblici, o da
privati datori di lavoro, candidati alle elezioni del Parlamento europeo, spetta, su loro richiesta, in
conformità alla previsione normativa di cui all'articolo 52 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il
collocamento in aspettativa non retribuita fino al giorno della votazione.


Si resta in attesa di ricevere le deliberazioni relative al punto 2), non appena le Giunte
comunali ed i Commissari Straordinari e Prefettizi avranno adempiuto ai suindicati obblighi
di legge. IL PREFETTO -Blasco -"