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Pubblichiamo la nota elaborata dagli esperti ANUSCA Romano Minardi e Massimo Stefanini.
 
Come quasi sempre accade, all'acquisizione di un diritto deve far seguito un'attività volta al suo concreto conseguimento, compreso il superamento delle barriere burocratiche che nel pubblico impiego costituiscono sempre un passaggio defatigante. Per giungere nel più breve tempo possibile all'effettiva riscossione dell'incentivo assegnato ai dipendenti che hanno svolto le funzioni attribuite dal d.lgs. N° 30/2007, occorre pertanto avviare i passi necessari previsti dai contratti collettivi.
Prima di affrontare la questione dei criteri di ripartizione è il caso di rammentare che gli incentivi sono stati assegnati per il "...maggior impegno [del] personale delle amministrazioni comunali addetto agli adempimenti... [previsti dal d.lgs. 30]" (premessa al DM 28/4/2008) e che "Le somme erogate in relazione all'attività svolta, destinate agli operatori dei servizi demografici che hanno effettivamente svolto le nuove funzioni attribuite ai comuni dal D.Lgs. n. 30 del 2007, entreranno a fare parte del fondo di cui all'art. 15, lett. K del CCNL citato, e dovranno essere liquidate agli interessati in base all'art. 17 del medesimo Contratto Collettivo, in aggiunta agli altri incentivi eventualmente previsti"(Circ. Ministero dell'Interno 28 novembre 2008, n. 17/2008).
Dai passaggi citati appare chiara la volontà di assegnare gli incentivi al personale che ha svolto o comunque è stato impegnato nella concreta attuazione della nuova disciplina. Detta volontà è però, giustamente, espressa a livello di principio, poiché non propone e non lascia nemmeno desumere i criteri di ripartizione del fondo fra gli addetti. Questo perché il Ministero non può interferire nell'autonomia dei singoli enti e, soprattutto, perché le situazioni degli 8.103 comuni sono così eterogenee che qualunque criterio fosse stato proposto non sarebbe stato idoneo per tutti.
Il primo passaggio da effettuare per poter distribuire gli incentivi è dunque quello della definizione dei criteri di ripartizione. I criteri devono essere concordati in sede di contrattazione decentrata integrativa quindi, a livello di singolo Comune, le OO.SS. e le RSU dovranno sottoscrivere un apposito accordo con la delegazione trattante di parte pubblica. Questo processo è regolato da una serie di norme pattizie che stabiliscono la competenza della contrattazione decentrata per la definizione dei criteri di distribuzione delle risorse che confluiscono nella lett. k) dell'art. 15 (art. 4 c. 2 lett. h) CCNL 1/4/1999) e le tempistiche che, nel nostro caso, saranno diverse da quelle canoniche della contrattazione decentrata (ogni 4 anni), poiché trattasi di materie che per la loro natura richiedono tempi diversi (art. 5 c.1 CCNL 1/4/1999). Altre norme contrattuali stabiliscono poi a chi spetta l'iniziativa di presentare la piattaforma (vale a dire la proposta di accordo) che generalmente è delle OO.SS., ma non è escluso che possa essere anche della parte pubblica (c. 2 art. 5 precitato e risposta ARAN 499-5D1) e le tempistiche dell'avvio delle trattative.
Dopo che le parti hanno raggiunto l'accordo e l'hanno siglato, vi è la fase di controllo dell'organo di revisione contabile (c.3 art.5). In esito al parere positivo o allo spirare del termine di 15 gg. senza che tale parere sia stato espresso, fa seguito l'approvazione dell'organo di governo (vale a dire la Giunta Comunale) e, infine, la sottoscrizione dell'accordo.
Solo a conclusione del processo appena descritto l'ufficio personale potrà procedere al calcolo ed alla liquidazione degli incentivi, i quali poi dovranno risultare nella costituzione del fondo di cui all'art. 17 CCNL 1/4/1999 (c.d. fondo di produttività) dell'anno in cui sono state liquidate.
Un problema a parte riguarda le posizioni organizzative (P.O.). Notoriamente il contratto collettivo prevede l'omnicompresività dell'indennità di posizione e risultato, quindi gli incaricati di posizione organizzativa non hanno diritto alla remunerazione/riconoscimento dell'orario straordinario ed agli incentivi alla produttività, tranne che nei casi espressamente previsti dal contratto stesso. I casi in cui opera la deroga all'omnicomprensività sono i seguenti :
· straordinario elettorale e compensi ISTAT (art. 39, comma 2 CCNL 14/09/2000);
· compensi per progettazione di cui alla L. 109/1994 (art. 20, comma 1 CCNL 01/04/1999);
· compensi professionisti legali (art. 27, CCNL 14/09/2000);
· indennità di vigilanza (comma 3, art. 20,CCNL 01/04/1999 inserito dall'art.35 CCNL 14/9/2000)
· compensi per recupero evasione ICI (art. 8 CCNL 5.10.2001);
· straordinario per calamità naturali mediante utilizzo delle risorse assegnate all'ente da specifiche fonti normative (art. 40, CCNL 22.1.2004).
Secondo l'opinione generale, l'erogazione dei compensi incentivanti in favore delle P.O. deve essere espressamente prevista da disposizioni contrattuali nazionali. Tale opinione, a nostro parere, risulta tanto solida sotto l'aspetto formale, quanto fragile sotto l'aspetto sostanziale. Ciò perché, fra tutti gli incentivi che confluiscono alla lett. k), quello per l'attuazione del d.lgs. 30/2007 risulterebbe l'unico dal cui beneficio verrebbero escluse le P.O. Sicché l'adesione senza riserve alla chiave di lettura formalistica, porterebbe a discriminare le P.O. che operano in anagrafe, rispetto alle P.O. che svolgono il proprio lavoro all'ufficio lavori pubblici, all'ufficio tributi o presso l'avvocatura e questo per l'unico vero motivo che le OO.SS. e l'ARAN, con tutta probabilità, non troveranno mai occasione per concordare la deroga al principio di omnicomprensività, per un incentivo che non è continuativo, ma limitato a due sole annualità (2008 e 2009).
Tanti sono i casi in cui le P.O. dei servizi demografici percepiscono indennità veramente modeste e operano direttamente presso gli sportelli, accolgono le istanze, svolgono l'istruttoria e rilasciano le attestazioni di regolare soggiorno o di soggiorno permanente. Talvolta, nei piccoli comuni, all'unico impiegato che opera nei servizi demografici è stata riconosciuta anche la P.O. Per questo motivo, data la specifica destinazione e tenuto conto che il Ministero dell'Interno ha espresso la volontà di assegnare tali incentivi proprio a coloro i quali hanno direttamente operato all'attuazione del decreto 30, sembra quanto mai assurdo non distribuire le risorse anche a tali figure o, addirittura, restituirle perché manca un elemento formale. La nostra proposta è quindi quella di riconoscere comunque l'incentivo alle P.O.
Laddove si concordi con la nostra impostazione, si suggerisce di inserire le P.O. quali beneficiari (assieme agli altri operatori) nell'accordo di definizione dei criteri di distribuzione degli incentivi in parola. L'accordo con le OO.SS. ammortizzerebbe fra l'altro il rischio di erogare un incentivo non dovuto, tenuto conto che le risorse non sono del Comune, ma vengono erogate da un altro ente e sono specificamente designate e vincolate al fine indicato dal Ministero.
Alternativamente, qualora si reputi che competa alla contrattazione nazionale la definizione di una deroga al principio di omnicomprensività, si potrebbe scegliere comunque di liquidare l'incentivo alle P.O., mediante riconoscimento in forma di aumento una tantum dell'indennità di posizione; soluzione, questa, sempre percorribile se concordata con le OO.SS. (nell'ambito dell'accordo per la definizione dei criteri di distribuzione).
In conclusione, per facilitare e dare impulso a tutto il processo di ripartizione e calcolo degli incentivi, il suggerimento è quello di sollecitare la dirigenza e le OO.SS. affinché si siedano al tavolo delle trattative. Se poi il sollecito viene accompagnato anche da una bozza di accordo, può essere che tutta la filiera dell'articolato processo si sveltisca. Peraltro, il farsi promotori consente di orientare la scelta dei criteri tenuto conto che, sovente, chi siede al tavolo delle trattative non conosce il lavoro reale che svolgiamo quotidianamente nel nostro ufficio.
Abbiamo così pensato di fare a tutti i colleghi cosa gradita fornendo delle ipotesi di accordo che potranno poi essere adattate e proposte nei singoli enti; si tratta di schemi contrattuali che possono essere adattati alle singole situazioni e alla volontà delle parti e, naturalmente, sono proponibili anche soluzioni miste. La scelta quindi è demandata alle parti contrattuali di ogni singolo ente che dovranno valutare l'opzione più idonea a premiare chi effettivamente ha operato per le finalità del D.lgs. n. 30/2007.
 
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CRITERI PER L'EROGAZIONE AI DIPENDENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DEI DEGLI INCENTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AI COMUNI CON IL D. L.GS 30/2007
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Il giorno ............. alle ore ......... presso ........................ si sono incontrate la Delegazione trattante del comune di ...................... e le rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali di categoria F.P. CGIL, FPS CISL, UIL FPL, ........... e la rappresentanza delle RR. SS. UU. del comune per discutere i criteri per l'erogazione ai dipendenti degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni assegnate ai comuni con il D. Lgs 30/2007.

Premesso:

- che l'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha assegnato un contributo di 10 milioni di euro in favore delle amministrazioni comunali per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
- che il DM 20/4/2008 ha approvato le modalità di accesso al fondo testé citato ed i relativi criteri di ripartizione;
- che con Circ. 30 aprile 2008, n. 3413 il Ministero dell'Interno ha dato avvio al censimento delle pratiche effettivamente lavorate dai comuni per l'attribuzione del contributo in parola;
- che, in ultimo, con Circ. 28 novembre 2008, n. 17/2008 sono stati comunicati gli esiti della ripartizione del contributo.

Considerato:

- che la quota corrispondente al 40% del contributo è stata iscritta in bilancio in aggiunta al fondo per la formazione e l'aggiornamento professionale delle risorse umane, di cui all'art. 23 CCNL 1/4/1999;
- che la quota corrispondente al 60% del contributo è stata iscritta a bilancio e occorre provvedere alla definizione dei criteri di ripartizione fra i dipendenti che hanno effettivamente svolto le funzioni connesse all'attuazione del d.lgs. n° 30/2007;

Visti gli artt. 4, 5, 15, 17 e 23 del CCNL 1/4/1999;

Considerato che l'incentivo in parola confluisce nelle risorse di cui alla lett. k) dell'art. 15 sopracitato in quanto risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17;

Dato atto che la definizione dei criteri di ripartizione dell'incentivo costituisce materia che richiede tempi diversi di negoziazione rispetto al contratto decentrato integrativo;

Le parti esaminano la Circolare n. 17/2008 e la tabella di riparto con la quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - ha erogato ai comuni i contributi per l'attuazione del diritto dei cittadini dell'unione e delle loro famiglie di circolare e soggiornare liberamente negli stati membri.
Dalla Circolare emerge che il riparto dei contributi è stato fatto sulla base dei criteri del Decreto Ministeriale 28/4/2008, ai sensi del quale il 40% della quota complessiva stanziata è correlato all'attività formativa, mentre il restante 60% è calcolato sulla base del carico di lavoro legato all'esercizio della nuova competenza. Mentre la prima quota va introitata dagli enti, la seconda entra a far parte del fondo di cui all'art. 15, lett. k del CCNL 1/4/1999 e dovrà essere liquidata al personale interessato dei servizi demografici ai sensi dell'art. 17 del suddetto CCNL in aggiunta agli altri incentivi eventualmente previsti.

Dalla tabella di riparto elaborata dal Ministero dell'interno si evince inoltre che la quota di incentivazione spettante al personale di questo ente è di euro: ...............

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - L'importo di euro ......... pari al 40% del contributo complessivo stanziato (somma calcolata su base nazionale) viene destinata alla formazione del personale dei servizi demografici, sulla base delle esigenze rappresentate dal responsabile di Area/Settore.

ART. 2 - Gli incentivi per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE vengono destinati agli operatori dei servizi demografici che hanno effettivamente svolto le nuove funzioni attribuite ai comuni.

ART. 3 - I criteri di ripartizione fra gli operatori individuati al precedente art. 2 sono i seguenti:


PRIMA IPOTESI

L'importo spettante è ripartito in parti uguali fra gli addetti che operano direttamente per lo svolgimento delle funzioni afferenti il d.lgs. n° 30/2007.

SECONDA IPOTESI

L'importo spettante è suddiviso in due parti:
- la prima, pari al 30%, è destinata a tutto il personale dei servizi demografici formato sugli adempimenti di cui al D. Lgs 30/2007 (escluso il personale incaricato di posizione organizzativa) in quanto adibito quantomeno come supplente all'attività. Questa quota sarà suddivisa in relazione al tempo di presenza in servizio ed alla categoria di appartenenza, secondo le modalità previste per la produttività, senza tuttavia tener conto della valutazione della prestazione individuale;
- la seconda, pari al 70%, è destinata al personale che ha effettivamente svolto le nuove funzioni, (compresi gli incaricati di posizione organizzativa) in proporzione al lavoro svolto.

Oppure

tenuto conto che gli incaricati di posizione organizzativa appartenenti ai servizi demografici hanno partecipato operativamente all'attuazione del d.lgs. n° 30/2007, le parti danno atto che gli stessi partecipano alla ripartizione dell'incentivo sulla base degli stessi criteri individuati per gli altri operatori.

oppure

considerato che gli incaricati di posizione organizzativa non partecipano alla ripartizione del fondo di cui alla lett. k) art. 15, le parti ritengono di assegnare a tali figure che hanno partecipato attivamente all'attuazione del d.lgs. n° 30/2007, una quota parte delle risorse assegnate dal Ministero dell'Interno, corrispondente a €....., quale aumento una tantum all'indennità di posizione già assegnata. [la somma veicolerà sul fondo di cui all'art. 17 se trattasi di enti con la dirigenza o negli specifici stanziamenti di bilancio se trattasi di enti privi della dirigenza]

TERZA IPOTESI

L'importo spettante è suddiviso in due parti:
70 % delle risorse in base al numero di pratiche effettivamente svolte. Per l'individuazione del numero di pratiche occorrerà computare ed attribuire ad ogni operatore gli incentivi proporzionalmente al numero di attestati di regolare soggiorno o di soggiorno permanente effettivamente sottoscritti.
30% agli operatori che svolgono compiti di ricezione delle istanze o curano fasi infraprocedimentali, ma non sottoscrivono i provvedimenti finali, in parti uguali fra loro (oppure: in proporzione al tempo effettivamente lavorato, o all'orario di servizio contrattualmente previsto).

QUARTA IPOTESI

L'importo spettante è così suddiviso:
sulla base del livello giuridico di inquadramento

Per l'applicazione di tale criterio verranno utilizzati gli indici di proporzione indicati nella seguente tabella:

Livello di inquadramento giuridico                               Coefficiente di ripartizione
D3                                                                                130
D1                                                                                125
C                                                                                  115
B3                                                                                100
B1                                                                                  85

ART. 4 - Le informazioni relative ai dipendenti beneficiari dell'incentivo (in pratica: i nominativi dei beneficiari), saranno definite a consuntivo dal Responsabile dell'Area/Settore in un'apposita relazione, approvata dal Direttore Generale dell'ente.

Qui si individuano gli aventi diritto che dovranno comunque corrispondere a coloro che hanno operato, almeno parzialmente, per la trattazione delle pratiche inerenti l'iscrizione in anagrafe dei cittadini comunitari, nel periodo per il quale è stato concesso l'incentivo, ossia 11/04/2007 - 10/04/2008. L'individuazione potrà riguardare sia chi ha svolto funzioni di back office che di front office, chi ha materialmente ricevuto le istanze, rilasciato gli attestati o diretto e coordinato il lavoro e assistito gli operatori con formazione e supporto tecnico giuridico. La scelta è demandata alle parti contrattuali, le quali dovranno valutare chi sono stati, in concreto i soggetti coinvolti.

ART. 5 - Le parti concordano che le risorse verranno liquidate alla prima mensilità successiva a quelle di definitiva approvazione del presente accordo. Le parti concordano altresì che gli operatori ed i criteri fissati dai precedenti articoli resteranno vigenti fino alla definizione di un nuovo accordo. In tal senso in mancanza di nuovi accordi gli incentivi assegnati per gli anni successivi al primo verranno liquidati entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'assegnazione da parte del Ministero dell'Interno. Il presente accordo costituisce integrazione al vigente contratto decentrato integrativo.

Al termine le parti danno atto che il testo concordato verrà approvato dalla Giunta comunale.




Letto, confermato e sottoscritto.

addì..................................

per la delegazione di parte pubblica per le RSU





per le OO.SS. territoriali