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Si riporta il comunicato stampa del 13 ottobre 2022 della Corte Costituzionale - Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale relativo alla  sentenza n. 209/2022:
"IMU SULLA PRIMA CASA: INDIPENDENTEMENTE DAL NUCLEO
FAMILIARE, l'ESENZIONE SPETTA SEMPRE AL POSSESSORE CHE VI
RISIEDA E VI DIMORI ABITUALMENTE
«Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure
fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio
rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile».
È quanto si legge nella sentenza n. 209 depositata oggi (relatore Luca Antonini,) con
cui la Corte costituzionale, accogliendo le questioni che aveva sollevato davanti a sé,
ha dichiarato illegittimo l'articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge
n. 201/2011 là dove parlando di «nucleo familiare» finisce per penalizzarlo, in
contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione.
L'illegittimità è stata estesa anche ad altre norme, in particolare a quelle che, per i
componenti del nucleo familiare, limitano l'esenzione ad uno solo degli immobili siti
nel medesimo comune (quinto periodo del comma 2 dell'articolo 13, Dl 201/2011)
e che prevedono che essi optino per una sola agevolazione quando hanno residenze
e dimore abituali diverse (comma 741, lettera b) della legge n. 160 del 2019, come
modificato dall'articolo 5-decies del Dl 146/2021).
Quest'ultima norma, ha precisato la Corte, è stata introdotta dal legislatore per
reagire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità: la Cassazione è infatti
giunta «a negare ogni esenzione sull'abitazione principale se un componente del
nucleo familiare risiede in un comune diverso da quello del possessore
dell'immobile».
La Consulta ha chiarito che questo orientamento è dipeso dal riferimento al nucleo
familiare così come emerge dalla norma su cui la Corte si è autorimessa la questione
di legittimità; ha poi precisato che in «un contesto come quello attuale»,
«caratterizzato dall'aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo
dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall'evoluzione dei costumi, è sempre meno
rara l'ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere
in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana,
rimanendo nell'ambito di una comunione materiale e spirituale».
Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'esenzione sulla «prima casa», non ritenere
sufficiente - per ciascun coniuge o persona legata da unione civile - la residenza
anagrafica e la dimora abituale in un determinato immobile, determina un'evidente
discriminazione rispetto ai conviventi di fatto. I quali, in presenza delle medesime
condizioni, si vedono invece accordato, per ciascun rispettivo immobile, il suddetto
beneficio.
La Corte ha dunque ristabilito il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione
principale delle persone sposate o in unione civile e però ha ritenuto «opportuno
chiarire» che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun
modo, una situazione in cui le cosiddette "seconde case" ne possano usufruire. Da
questo punto di vista, le dichiarazioni di illegittimità costituzionale mirano a
responsabilizzare «i comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati
controlli», controlli che «la legislazione vigente consente in termini senz'altro
efficaci».
Roma, 13 ottobre 2022"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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