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La modifica introdotta al reato "abuso d'ufficio" di cui all'art. 323 del codice penale"  dal D.L. n.76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito in L. n.120/2020  si pone come  obiettivo quello di contrastare la cosiddetta  burocrazia amministrativa difensiva e la paura di firmare. Il nuovo testo recita:
"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento
delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole
di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza
di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalita'
 ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o
di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto é punito con
la reclusione da uno a quattro anni.
La pena é aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità".
(tale reato è tale pertanto solo in caso di inosservanza di una norma legislativa che preveda una attività amministrativa vincolata)
-cfr. Corte Costituzionale - Sentenza del 18 gennaio 2022, n. 8  che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del D.L. n.76/2020 convertito in L. n.120/2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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