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Dal sito del Dipartimento della Funzione Pubblica - Semplificazione Amministrativa si riporta il questito con relativa risposta:"
QUESITO: in merito alla possibilitą da parte dei titolari degli S.T.A. di
autenticare la sottoscrizione, effettuata da soggetti in rapporto di stretta
parentela, degli atti relativi all'alienazione di beni mobili registrati ai sensi
dell'art. 7 d.l. n. 223/2003 (convertito nella legge n. 248/2006).
I titolari degli Sportelli Telematici dell'Automobilista hanno il potere di
autenticare le sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto
l'alienazione di beni mobili registrati, ovvero la costituzione di diritti di garanzia
sui medesimi, effettuate anche da soggetti in rapporto di stretta parentela e
rivestenti la qualifica di procuratori di concessionarie automobilistiche.
Sul punto, deve osservarsi che l'art. 7 del d.l. n. 223/2003 (convertito nella legge
n. 248/2006), che ha esteso il potere di autenticare tali sottoscrizioni anche agli
Uffici Comunali ed ai titolari (od a dipendenti da loro delegati) degli S.T.A., al
contrario di quanto previsto dall'art. 28 della legge notarile n. 89/1913, che fa
divieto (a pena di nullitą dell'atto) al notaio di autenticare atti se vi intervengano
come parti la moglie, i suoi parenti od affini in linea retta ed in linea collaterale
fino al terzo grado, anche qualora vi intervengano come procuratori, nulla
dispone in merito.
Orbene, non vi č dubbio che la citata disposizione della legge notarile, essendo
specificamente rivolta a disciplinare la sola attivitą professionale dei notai,
costituisca sul punto norma speciale, come tale per principio generale non
applicabile in via analogica al caso in esame.
Pertanto, non essendo allo stato rinvenibile nel nostro ordinamento giuridico
altra disposizione di legge che faccia espresso divieto ai titolari degli S.T.A. di
autenticare le sottoscrizioni effettuate da parenti, sia che agiscano in proprio sia
nella qualitą di procuratori di concessionarie automobilistiche, nell'assenza di
ogni previsione in merito anche nel citato art. 7, deve concludersi che tale
condotta sia da ritenersi legittima.
Del resto, questa interpretazione appare conforme anche alla ratio della norma e,
pił in generale, di tutto il contenuto del d.l. n. 223/2006 (intitolato, per
l'appunto, "misure urgenti per il rilancio economico e sociale..."), orientato alla
massima liberalizzazione delle procedure in materia."